Cassazione Penale, Sentenza n. 34195/2025 del 20/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, in sede di ricorso per cassazione, dell'ordinanza del Tribunale di Trani che aveva accolto l'appello cautelare proposto dalla TradeBuilding avverso il rigetto gip della istanza di dissequestro di beni immobili. Il Procuratore censurava la legittimazione ad agire della TradeBuilding in quanto era stato nominato un amministratore giudiziario sui beni sequestrati, sostenendo che tale amministratore sarebbe stato l'unico titolato ad impugnare e che la società non avrebbe avuto interesse concreto alla restituzione dei beni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso del Procuratore manifestamente infondato e inammissibile. Ha confermato che la TradeBuilding, quale soggetto titolare dei beni oggetto di sequestro, era legittimata ad impugnare il provvedimento cautelare nonostante la nomina di un amministratore giudiziario. La Corte ha ritenuto errato l'assunto secondo cui la nomina dell'amministratore escluderebbe la legittimazione e l'interesse della società a chiedere la restituzione: l'amministrazione giudiziaria discende dal sequestro e cesserebbe se il sequestro venisse rimosso; inoltre la società non era stata privata dei poteri rappresentativi. Pertanto il provvedimento impugnato rimaneva annullato nel senso della legittimazione dell'appellante (TradeBuilding) e il ricorso del Procuratore è stato respinto.
Norme richiamate
decreto legislativo n. 74 del 2000, art. 5
art. 5 del dlgs n. 74 del 2000
Norma richiamata nel capo di imputazione per la contestazione di omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali; utilizzata per descrivere il fatto-reato che ha originato il sequestro preventivo.
Costituzione, art. 24
art. 24 della Costituzione
Richiamato a supporto del principio del diritto di difesa e della legittimazione ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti patrimoniali da parte della società colpita dal sequestro.
disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, art. 104-bis
art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen.
Rilevato nella giurisprudenza richiamata: disciplina della nomina dell'amministratore giudiziario; la Corte distingue i casi in cui l'amministrazione giudiziaria sottrae i poteri rappresentativi (con conseguente diversa legittimazione) da quello in esame, in cui non è avvenuta esautorazione dei poteri della società.
Massime di principio
- Il terzo formalmente titolare dei beni sottoposti a sequestro (anche se non indagato) è legittimato a impugnare il provvedimento cautelare per ottenere la restituzione dei beni o dimostrare la propria titolarità e l'assenza di collegamento concorsuale con l'indagato.
- La nomina di un amministratore giudiziario per la gestione dei beni non sopprime automaticamente la legittimazione del proprietario a proporre impugnazioni; l'amministrazione deriva dal sequestro e cessa se il sequestro viene revocato.
- Occorre distinguere i casi: se un provvedimento giurisdizionale ha esautorato formalmente i rappresentanti societari (es. in base ad art. 104-bis o analoga pronuncia), il soggetto che manca dei poteri può perdere la legittimazione ad agire; diversamente la società conserva il diritto di tutela giudiziale del proprio patrimonio.
- Legittimazione ad agire e interesse ad agire sono concetti distinti: la società dotata di capacità giuridica ha in linea di principio interesse concreto a chiedere la restituzione di beni che ritiene di sua proprietà e quindi legittimazione a proporre impugnazioni.
- La parte che impugna non può normalmente contestare integralmente i presupposti dell'adozione della misura cautelare (in particolare l'accertamento penale), ma può dedurre la titolarità del bene, l'assenza di collegamento concorsuale con l'indagato e, secondo orientamenti, anche profili relativi al periculum in mora.
- Prima di dedurre inesistenza di legittimazione per la presenza di un amministratore giudiziario occorre verificare se tale amministratore sia stato investito di poteri che escludono formalmente la rappresentanza societaria; in mancanza di tale provvedimento la società conserva i diritti di azione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 34179/2025 del 20/10/2025
- Sentenza penale · 20 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 34180/2025 del 20/10/2025
- Sentenza penale · 20 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 34181/2025 del 20/10/2025
- Sentenza penale · 20 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 34182/2025 del 20/10/2025
- Sentenza penale · 20 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 34183/2025 del 20/10/2025
- Sentenza penale · 20 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 34185/2025 del 20/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →