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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24787/2024 del 21/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il difensore dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione deducendo la mancanza e/o la manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza che aveva dichiarato la pericolosità sociale "scemata, ma non cessata" e aveva ordinato l'esecuzione della libertà vigilata per la durata di un anno.

La decisione

La Corte ha ritenuto assorbente la questione della competenza/ammissibilità: avverso le decisioni del magistrato di sorveglianza in materia di misure di sicurezza non è ammesso il ricorso per cassazione. In applicazione dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. la Corte ha qualificato l'impugnazione come appello e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro per la decisione. Non è stata esaminata nel merito la doglianza relativa alla motivazione.

Norme richiamate

  • art. 680 cod. proc. pen.

    Stabilisce che avverso le decisioni del magistrato di sorveglianza in tema di misure di sicurezza è ammesso appello al tribunale di sorveglianza nel termine ordinario di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito; non è ammesso ricorso diretto per cassazione.

  • art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

    Consente alla corte, di qualificare diversamente un'impugnazione erroneamente proposta e di trasmettere gli atti al giudice competente per la decisione, evitando che l'impugnazione venga dichiarata radicalmente inammissibile per vizi formali di qualificazione.

  • Cass. Sez. 1, n. 4394 del 08/01/2020 (Aiello, Rv. 278177-01)

    Giurisprudenza confermativa del principio per cui il ricorso per cassazione è inammissibile avverso le decisioni del magistrato di sorveglianza in materia di misure di sicurezza.

Massime di principio

  • Contro le decisioni del magistrato di sorveglianza in materia di misure di sicurezza non si propone ricorso per cassazione: l'impugnazione corretta è l'appello al tribunale di sorveglianza entro 15 giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito.
  • Se viene presentato erroneamente un ricorso per cassazione, la Corte può, ai sensi dell'art. 568, comma 5, qualificarlo come appello e disporre la trasmissione degli atti al tribunale competente; ciò evita la perdita del rimedio per vizi di forma nella qualificazione dell'impugnazione.
  • La qualificazione/formalità dell'impugnazione è preliminare e in alcuni casi assorbente: la Corte deciderà prima sulla correttezza della via impugnatoria e solo successivamente sul merito delle censure.
  • Le doglianze sulla motivazione (es. vizio di motivazione, manifesta illogicità) vanno comunque formulate e saranno valutate dal Tribunale di sorveglianza una volta che l'impugnazione sia regolarmente qualificata come appello.
  • La richiesta del pubblico ministero di riqualificazione dell'impugnazione viene spesso accolta; pertanto è prudente, quando si impugna un provvedimento del magistrato di sorveglianza, proporre direttamente appello al tribunale di sorveglianza per evitare ritardi procedurali.

Testo integrale

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