Cassazione Penale, Sentenza n. 24787/2024 del 21/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il difensore dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione deducendo la mancanza e/o la manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza che aveva dichiarato la pericolosità sociale "scemata, ma non cessata" e aveva ordinato l'esecuzione della libertà vigilata per la durata di un anno.
La decisione
La Corte ha ritenuto assorbente la questione della competenza/ammissibilità: avverso le decisioni del magistrato di sorveglianza in materia di misure di sicurezza non è ammesso il ricorso per cassazione. In applicazione dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. la Corte ha qualificato l'impugnazione come appello e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro per la decisione. Non è stata esaminata nel merito la doglianza relativa alla motivazione.
Norme richiamate
art. 680 cod. proc. pen.
Stabilisce che avverso le decisioni del magistrato di sorveglianza in tema di misure di sicurezza è ammesso appello al tribunale di sorveglianza nel termine ordinario di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito; non è ammesso ricorso diretto per cassazione.
art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Consente alla corte, di qualificare diversamente un'impugnazione erroneamente proposta e di trasmettere gli atti al giudice competente per la decisione, evitando che l'impugnazione venga dichiarata radicalmente inammissibile per vizi formali di qualificazione.
Cass. Sez. 1, n. 4394 del 08/01/2020 (Aiello, Rv. 278177-01)
Giurisprudenza confermativa del principio per cui il ricorso per cassazione è inammissibile avverso le decisioni del magistrato di sorveglianza in materia di misure di sicurezza.
Massime di principio
- Contro le decisioni del magistrato di sorveglianza in materia di misure di sicurezza non si propone ricorso per cassazione: l'impugnazione corretta è l'appello al tribunale di sorveglianza entro 15 giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito.
- Se viene presentato erroneamente un ricorso per cassazione, la Corte può, ai sensi dell'art. 568, comma 5, qualificarlo come appello e disporre la trasmissione degli atti al tribunale competente; ciò evita la perdita del rimedio per vizi di forma nella qualificazione dell'impugnazione.
- La qualificazione/formalità dell'impugnazione è preliminare e in alcuni casi assorbente: la Corte deciderà prima sulla correttezza della via impugnatoria e solo successivamente sul merito delle censure.
- Le doglianze sulla motivazione (es. vizio di motivazione, manifesta illogicità) vanno comunque formulate e saranno valutate dal Tribunale di sorveglianza una volta che l'impugnazione sia regolarmente qualificata come appello.
- La richiesta del pubblico ministero di riqualificazione dell'impugnazione viene spesso accolta; pertanto è prudente, quando si impugna un provvedimento del magistrato di sorveglianza, proporre direttamente appello al tribunale di sorveglianza per evitare ritardi procedurali.
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