Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27798/2024 del 11/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La Corte di appello ha dichiarato inammissibile l'appello perché nell'atto d'impugnazione non è stato depositato, unitamente e contestualmente all'atto di appello, lo specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputata, come previsto dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. La difesa sosteneva che la procura speciale era stata depositata con l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ma nel testo dell'atto di appello non vi era alcun richiamo a quella procura speciale né la procura identificava in modo chiaro la sentenza impugnata. Inoltre la giurisprudenza interpretata nella sentenza richiede che il mandato contenente l'elezione di domicilio sia depositato con l'atto di impugnazione e non solo successivamente alla sentenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per motivi infondati, confermando l'inammissibilità dell'appello per inosservanza del requisito formale imposto dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. Ha ritenuto che il deposito della procura insieme all'istanza di ammissione al patrocinio non fosse idoneo a sostituire il deposito contestuale del mandato nell'atto di appello, soprattutto in assenza di un richiamo esplicito all'atto nella comparsa di impugnazione e per la mancata identificazione adeguata della sentenza nella procura. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.

    «Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio»

    La Corte interpreta la norma nel senso che il mandato speciale contenente la dichiarazione o elezione di domicilio deve essere depositato unitamente e contestualmente all'atto di impugnazione; il deposito separato o la mera esistenza della procura in altri atti non sostituiscono il requisito richiesto, pena l'inammissibilità dell'appello.

  • art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la conseguenza processuale: l'inosservanza del requisito formale previsto dall'art. 581, comma 1-quater, comporta l'inammissibilità dell'appello.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese del procedimento a carico della ricorrente in caso di rigetto del ricorso in Cassazione.

  • decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, art. 33, comma 1, lett. d)

    Indica l'intervento legislativo che ha introdotto l'art. 581, comma 1-quater; la Corte si attiene all'interpretazione letterale della modifica normativa.

Massime di principio

  • Se l'imputato ha subito il giudizio in sua assenza, l'atto di impugnazione del difensore deve contenere, unitamente al deposito dell'atto, lo specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza e la dichiarazione o elezione di domicilio; l'omesso deposito contestuale rende l'appello inammissibile.
  • Il semplice deposito della procura speciale in altri atti (es. istanza per patrocinio a spese dello Stato) non sostituisce il requisito del deposito contestuale nell'atto di impugnazione, a meno che nell'atto d'impugnazione non sia espressamente richiamata e la procura non identifichi in modo chiaro la sentenza impugnata.
  • La qualificazione dell'avvocato come 'difensore di fiducia' e l'indicazione di un domicilio presso lo studio dell'avvocato nell'atto di appello non suppliscono all'obbligo della procura speciale contenente l'elezione di domicilio richiesto dall'art. 581, comma 1-quater.
  • Per evitare l'inammissibilità, il difensore deve allegare e richiamare esplicitamente il mandato speciale nel testo dell'atto di appello e assicurarsi che la procura identifichi inequivocabilmente la sentenza impugnata; è opportuno anche verificare la data di rilascio della procura affinché risulti successiva alla pronuncia della sentenza.
  • In caso di omissione formale di questo tipo, la probabilità di successo del ricorso in Cassazione è molto bassa e può comportare anche la condanna alle spese del procedimento.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.