Ordinanza n. 212/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informativa antimafia interdittiva e contestuale cancellazione dalla White List adottate dal Prefetto di Agrigento
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l’informativa antimafia interdittiva e la cancellazione dalla White List, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Dalla motivazione dell’ordinanza emergono censure non ulteriormente specificate nel testo, dirette a contestare la valutazione prefettizia dei rapporti familiari e della convivenza con un soggetto controindicato, dell’utilizzo di un bene aziendale per il trasporto di stupefacenti durante il periodo di lavoro presso la società, dell’assenza di collaborazione concreta alle indagini della Direzione Distrettuale Antimafia e della mancata presa di distanza dalle condotte del congiunto, nonché dell’esclusione della prevenzione collaborativa.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ritenendo, a un primo sommario esame, insussistenti profili di fondatezza del ricorso. Il giudice ha ritenuto corretta la valutazione dell’amministrazione circa lo stretto legame familiare e la convivenza con il soggetto controindicato, l’utilizzo di un bene aziendale per il trasporto di stupefacenti, l’assenza di collaborazione concreta a sostegno delle indagini antimafia e la mancata presa di distanza dalle condotte del congiunto. Ha inoltre ritenuto strutturalmente incompatibile tale contesto con l’applicazione della prevenzione collaborativa prevista dall’art. 94-bis d.lgs. 159/2011, poiché i rapporti con il soggetto controindicato non apparivano meramente occasionali o accidentali. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione dell’ampia discrezionalità attribuita al Prefetto in materia.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo e costituisce la base normativa per la decisione sull’istanza di sospensione.
art. 94-bis d.lgs. 159/2011
Prevede la misura della prevenzione collaborativa; secondo il TAR, essa non è concretamente applicabile quando il contesto relazionale con il soggetto controindicato risulti strutturale e non meramente occasionale o accidentale.
d.lgs. 159/2011
Disciplina le informazioni antimafia e le misure di prevenzione richiamate nella controversia.
Massime di principio
- In sede cautelare, la domanda di sospensione di un’informativa antimafia può essere respinta quando, a un primo sommario esame, risultino coerentemente valutati dall’amministrazione lo stretto legame familiare e la stabile convivenza con un soggetto controindicato, unitamente ad ulteriori elementi sintomatici di contiguità e mancata dissociazione.
- La stabile convivenza e i rapporti non occasionali o accidentali con un soggetto controindicato possono concorrere, insieme ad altri elementi, a fondare la valutazione prefettizia di rischio di infiltrazione mafiosa o di condizionamento criminale.
- L’assenza di collaborazione concreta alle indagini antimafia e la mancata presa di distanza dalle condotte del congiunto possono essere valorizzate dal Prefetto nell’esercizio del potere valutativo in materia di informativa antimafia.
- La prevenzione collaborativa prevista dall’art. 94-bis d.lgs. 159/2011 non opera quando il quadro relazionale e fattuale accertato evidenzi rapporti strutturali con il soggetto controindicato, incompatibili con una limitazione degli effetti dell’informazione prefettizia.
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