Cassazione Penale, Sentenza n. 9287/2024 del 04/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Taranto del 06/07/2023 che aveva respinto: 1) l'istanza di riconoscimento della continuazione tra reati (quattordici sentenze di condanna per truffe online) deducendo che non sussisteva un disegno criminoso unitario ma una 'scelta di vita'/abitudine criminosa commessa in un arco temporale pluriennale; 2) l'istanza di sostituzione della pena con sanzioni sostitutive previste dal d.lgs. 10/10/2022, n.150, motivando che le 48 condanne pregresse indicano la non idoneità delle misure sostitutive a rieducare il condannato o a prevenire il pericolo di ulteriori reati (rischio di reperire un semplice smartphone per reiterare le truffe). Il ricorrente censura principalmente la valutazione temporale della continuazione e la mancata considerazione delle sanzioni sostitutive, in particolare la semilibertà.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Sul punto della continuazione la Corte rileva che, pur accogliendo in parte la censura sul criterio temporale (va valutata la distanza tra ciascun reato e il successivo), la motivazione impugnata era più ampia e coerente: la reiterazione di numerose truffe in un periodo prolungato è indicativa di abitudine criminosa e non di un unico progetto criminoso, conformemente alla giurisprudenza di legittimità. Quanto alle sanzioni sostitutive, il motivo è ritenuto inammissibile per difetto di specificità: il ricorrente non ha confutato la motivazione del giudice che ha ritenuto che, alla luce delle 48 condanne, nessuna misura sostitutiva (compresa la semilibertà) sarebbe stata idonea a impedire la commissione di ulteriori reati. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 58
"il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato"
La norma è stata interpretata nel senso che il giudice dell'esecuzione può negare le pene sostitutive se ritiene, alla luce dei criteri di valutazione (tra cui il passato giudiziario), che tali misure non siano idonee né alla rieducazione né alla prevenzione del pericolo di ulteriori reati; nel caso concreto le 48 condanne hanno portato a ritenere fondata tale insoddisfazione.
art. 81 cod. pen.
Richiamato per la distinzione concettuale: la continuazione richiede un 'disegno criminoso' unitario, che si esaurisce nel tempo strettamente necessario alla formazione delle linee essenziali del progetto; la mera ripetizione di reati della stessa specie può invece indicare una 'scelta di vita' o abitudine criminosa, compatibile con plurime deliberazioni a delinquere.
decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150
Citato come fonte delle sanzioni sostitutive invocate dal ricorrente; la Corte rileva che l'esistenza del decreto non obbliga ad applicare le sanzioni quando, valutati i requisiti di legge e le circostanze concrete, esse appaiono inidonee.
codice di procedura penale, art. 616 comma 1
Applicato per la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione (reato continuato) occorre provare l'esistenza di un medesimo disegno criminoso unitario: non basta la similitudine delle condotte, è necessario dimostrare che l'autore abbia già nelle linee essenziali predeterminato le successive fattispecie.
- La valutazione della temporalità può considerare la distanza tra ciascun reato e quello successivo, ma il giudice può valutare il quadro complessivo: una pluralità di reati della stessa indole commessi nel tempo può essere interpretata come abitudine criminosa e non come progetto unitario.
- Le sanzioni sostitutive possono essere negate se, secondo il giudice, non sono idonee né alla rieducazione né alla prevenzione della recidiva; un ampio pregresso di condanne per reati analoghi è fattore rilevante a giustificazione del diniego.
- In sede di impugnazione è essenziale contestare specificamente e con argomenti mirati la motivazione del giudice di merito: censure generiche o non confrontate con le ragioni specifiche esposte dal provvedimento sono spesso ritenute inammissibili o infondate.
- Se si vuole sostenere l'idoneità di una misura sostitutiva (es. semilibertà), è necessario spiegare concretamente come quella misura impedirebbe la reiterazione del reato nelle modalità criticate dal giudice (es. prevenire l'accesso ai mezzi usati per commettere i reati, come uno smartphone).
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