Sentenza n. 2424/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 7552/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 7552/2024, relativa al riconoscimento della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 7552/2024, notificata al Ministero il 12 novembre 2024 e non impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria del 28 maggio 2025. La sentenza aveva condannato il Ministero a riconoscere la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, con le modalità previste per il personale di ruolo, in relazione al servizio a tempo determinato prestato negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, per complessivi euro 1.202,72, oltre agli interessi legali. A fronte della persistente inerzia ministeriale, la ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’inottemperanza, l’ordine di adempiere entro un termine, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell’ottemperanza: il giudicato risultava formatosi per mancata impugnazione della sentenza e risultava inutilmente decorso il termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. Il Ministero è stato ordinato a provvedere al puntuale e integrale pagamento delle spettanze riconosciute dal titolo giudiziale entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l’ulteriore inottemperanza è stata disposta una penalità di mora, pari agli interessi legali calcolati sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato, fermo l’onere della parte di attivarsi per l’insediamento del commissario. È stato nominato commissario ad acta, per il caso di persistente inadempimento, il dirigente della competente Direzione generale ministeriale o un funzionario delegato con adeguate competenze. Il compenso del commissario sarà liquidato con successivo decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 500,00 per spese di lite, oltre accessori e contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare misure coercitive, inclusa la penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
penalità di mora di cui all’articolo 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm.
Consente di fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione; nel caso concreto la penalità è stata parametrata agli interessi legali sulle somme dovute.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997
Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle amministrazioni pubbliche costituisce, insieme alla formazione del giudicato, presupposto per l’attivazione dell’ottemperanza.
art. 1 l. n. 107/2015
carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della l. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico oggetto del giudicato da eseguire.
d.P.R. n. 115/2002
il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Disciplina la liquidazione del compenso e delle spese spettanti al commissario ad acta, con richiamo agli artt. 55, 56 e 71.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la formazione del giudicato sul titolo azionato e l’inutile decorso del termine previsto per l’adempimento delle amministrazioni pubbliche legittimano il giudice amministrativo a ordinare l’esecuzione integrale della decisione entro un termine assegnato.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione obbligata, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche contestualmente all’ordine di adempiere, prevedendone l’intervento per il caso di ulteriore inottemperanza.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali calcolati sulle somme dovute dal momento della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfo o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
- Il compenso del commissario ad acta e le spese necessarie per l’esecuzione dell’incarico sono liquidati successivamente con decreto collegiale secondo la disciplina del d.P.R. n. 115/2002; il termine per presentare la relativa parcella decorre dal compimento dell’ultimo atto esecutivo e non dal semplice deposito della relazione sull’attività svolta.
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