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Sentenza

Sentenza n. 1193/2026 - Torino, Sezione 1

per l’annullamento - della comunicazione del 13/04/2026 recante l’aggiudicazione della procedura aperta ex artt. 44 e 71 d.lgs. n. 36/2023 per l’affidamento del «Servizio di gestione della sosta a pagamento, manutenzione e assistenza tecnica, acquisto parcometri, rifacimento segnaletica stradale e controllo delle aree di sosta a pagamento del Comune di Alessandria per il periodo dal 01.02.2026 al 31.01.2031» (CIG: B945D02CF2), che non reca le decisioni del Comune di Alessandria sulle richieste di oscuramento di parti delle offerte tecniche presentate dal RTI Abaco s.p.a. - BUS Company s.r.l. e da S.I.S. - Segnaletica Industriale Stradale S.r.l.; - della nota del 23/04/2026 con cui il Comune di Alessandria ha respinto l’istanza di accesso agli atti proposta Gestopark s.r.l., avendo condiviso le ragioni indicate dal suddetto RTI a supporto dell’«oscuramento delle parti relativa all’offerta tecnica da parte di ABACO S.p.A. in quanto risultano presenti informazioni tecniche e commerciali meritevoli di tutela nonché “di contenuto altamente tecnologico”, in particolare tra l’altro piattaforme informatiche di patners tecnologici della succitata ABACO S.p.A. suscettibili anch’essi di salvaguardia specifica, Cio’ si evidenzia in merito al fatto che ulteriori specifiche e dettagliate motivazioni vanificherebbero il diritto di secretazione»; - di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi inclusa, per quanto occorrer possa, il provvedimento ulteriore del Comune di Alessandria datato 2026-04-29, prot. di rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela presentata da Gestopark S.r.l. il 28/04/2026; E per il conseguente accertamento del diritto all’accesso di Gestopark S.r.l. all’ostensione integrale e senza omissioni dell’offerta tecnica presentata dal R.T.I. costituendo tra Abaco s.p.a. e Bus Company s.r.l. nonché dell’offerta tecnica presentata da S.I.S. - Segnaletica Industriale Stradale s.r.l. nell’ambito della predetta procedura, richiesto da Gestopark S.r.l. con istanza del 21/04/2026, a valle della pubblicazione sulla piattaforma di gara il 20/04/2026 delle schede di valutazione della Commissione giudicatrice e delle giustificazione della congruità dell’offerta presentate dal RTI costituendo tra Abaco S.p.A. e Bus Company S.r.l.;

Giustizia amministrativa202600765

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: oscuramento di parti delle offerte tecniche dell’aggiudicataria e di altra concorrente, nonché successive note di conferma del diniego di ostensione integrale

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, concorrente non aggiudicataria, ha chiesto l’ostensione integrale delle offerte tecniche dell’aggiudicataria e di un’altra concorrente, nonché della documentazione relativa alla verifica di anomalia, al fine di controllare la legittimità dell’attribuzione dei punteggi e della valutazione di congruità dell’offerta e di valutare un’eventuale impugnazione dell’aggiudicazione. Ha dedotto la violazione degli artt. 1, 3, 5, 35 e 36 del d.lgs. 36/2023 e degli artt. 1 e 3 della l. 241/1990, la lesione del diritto di difesa, la violazione dei principi di risultato, trasparenza, pubblicità, concorrenza e buona fede, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione e irragionevolezza. In particolare, ha sostenuto che l’aggiudicataria non avesse motivato e comprovato la natura di segreto tecnico o commerciale delle informazioni oscurate e che le esigenze difensive dovessero comunque prevalere sulle esigenze di riservatezza. Il Comune ha eccepito l’irricevibilità del ricorso, perché notificato oltre il termine di dieci giorni previsto dall’art. 36, comma 4, del d.lgs. 36/2023, decorrente dalla comunicazione dell’aggiudicazione e delle decisioni di oscuramento.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile. Ha ritenuto che la pubblicazione, il 14 aprile 2026, delle offerte tecniche in versione parzialmente oscurata, contestualmente alla comunicazione dell’aggiudicazione, costituisse una decisione provvedimentale della stazione appaltante di accoglimento delle richieste di oscuramento, anche se l’amministrazione aveva formalmente dichiarato di averne soltanto preso atto. Tale pubblicazione aveva prodotto gli effetti tipici previsti dall’art. 36, comma 3, del d.lgs. 36/2023 e rendeva conoscibili l’esistenza, la portata e, nei limiti risultanti dagli atti, le ragioni dell’oscuramento. Il termine speciale di dieci giorni per impugnare la decisione è quindi scaduto il 24 aprile 2026, mentre il ricorso è stato notificato e depositato il 30 aprile 2026. Le successive note del 23 e del 28 aprile 2026 non hanno riaperto né differito il termine, poiché erano atti meramente confermativi: non erano precedute da una nuova istruttoria o da un nuovo contraddittorio, non recavano una nuova ponderazione delle esigenze di segretezza e delle ragioni ostensive e si limitavano a esplicitare e reiterare la motivazione già sottesa all’oscuramento. Il TAR ha inoltre distinto l’interesse ostensivo, sorto con la pubblicazione delle offerte oscurate e rilevante ai fini dell’impugnazione della decisione di oscuramento, dall’interesse impugnatorio contro l’aggiudicazione, che può sorgere anche dalla successiva conoscenza delle schede di valutazione e delle giustificazioni di anomalia. La pubblicazione di tali documenti il 20 aprile 2026 non ha pertanto spostato il termine per impugnare l’oscuramento. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 4, lett. a), d.lgs. 36/2023

    possono essere esclusi in relazione alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali

    L’oscuramento per segreti tecnici o commerciali costituisce eccezione alla regola dell’ostensibilità e richiede una motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente; tuttavia, la sentenza non decide nel merito sulla sufficienza della motivazione, avendo dichiarato il ricorso tardivo.

  • art. 35, comma 5, d.lgs. 36/2023

    L’eccezione di riservatezza non opera quando l’accesso sia indispensabile alla difesa in giudizio degli interessi giuridici del concorrente, ma la relativa verifica presuppone che il ricorso contro l’oscuramento sia tempestivo.

  • art. 36, commi 1 e 2, d.lgs. 36/2023

    L’offerta dell’operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all’aggiudicazione sono resi disponibili [...] a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi [...]

    La piena ostensibilità dell’offerta dell’aggiudicatario e degli atti presupposti all’aggiudicazione costituisce la regola generale; l’art. 35, comma 4, lett. a), opera come eccezione.

  • art. 36, comma 3, d.lgs. 36/2023

    Le decisioni della stazione appaltante sulle richieste di oscuramento devono essere pubblicate contestualmente alla comunicazione dell’aggiudicazione; la pubblicazione delle offerte in versione oscurata esprime la decisione provvedimentale di accogliere le richieste di riservatezza.

  • art. 36, comma 4, d.lgs. 36/2023

    ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione

    Il termine speciale di dieci giorni per impugnare le decisioni di oscuramento decorre dalla comunicazione dell’aggiudicazione quando oscuramento e aggiudicazione sono pubblicati contestualmente. In caso di pubblicazione non contestuale, secondo l’orientamento richiamato, decorre dalla conoscenza della decisione limitativa dell’accesso.

  • art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.

    Il ricorso amministrativo è irricevibile quando è proposto tardivamente.

  • art. 120 c.p.a.

    Restano fermi i termini propri per l’impugnazione dell’aggiudicazione, distinti dal termine speciale previsto dall’art. 36, comma 4, del d.lgs. 36/2023 per le decisioni di oscuramento.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    L’inadeguatezza dell’istruttoria o della motivazione non esclude l’esistenza del provvedimento, salvo le ipotesi limite di nullità; tali ipotesi sono state ritenute insussistenti.

  • art. 74 c.p.a.

    Il TAR ha richiamato, ai fini della motivazione semplificata, principi già esposti in precedenti pronunce dello stesso Tribunale.

Massime di principio

  • La pubblicazione, contestuale alla comunicazione dell’aggiudicazione, delle offerte tecniche in versione parzialmente oscurata costituisce una decisione provvedimentale della stazione appaltante sull’istanza di secretazione, anche se l’amministrazione si limita formalmente a dichiarare di aver preso atto della richiesta dell’offerente.
  • Quando aggiudicazione e decisione di oscuramento sono comunicate contestualmente, il ricorso contro l’oscuramento deve essere notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 36, comma 4, del d.lgs. 36/2023.
  • Le successive comunicazioni con cui la stazione appaltante conferma l’oscuramento non riaprono né differiscono il termine d’impugnazione se non sono precedute da una nuova istruttoria, da un nuovo contraddittorio o da una nuova ponderazione delle esigenze di segretezza e di accesso; in tal caso hanno natura meramente confermativa e non autonoma lesività.
  • L’interesse a contestare la decisione di oscuramento sorge con la pubblicazione dell’offerta oscurata e deve essere distinto dall’interesse a impugnare l’aggiudicazione, che può maturare anche con la successiva conoscenza delle valutazioni tecniche o delle giustificazioni di anomalia. La sopravvenienza di quest’ultimo interesse non proroga il termine per impugnare l’oscuramento.

Come è indicizzato

MaterieAccesso agli atti di garaRito appalti e sorte del contrattoTermini e notificazione del ricorso
RamiContratti pubbliciAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàTrasparenza e pubblicitàLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di motivazione

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