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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34675/2023 del 12/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario veicolo)

La controversia

Una società conveniva la Regione chiedendo il risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura, condotta da terzo, dopo l'improvviso attraversamento della carreggiata da parte di un cinghiale sulla strada provinciale. Il giudice di pace accoglieva la domanda, ma il Tribunale, in appello, riformava la decisione e rigettava la pretesa risarcitoria. La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell'art. 2052 c.c., sostenendo che il giudice d'appello aveva errato nel ritenere che l'applicazione di tale norma comportasse ultrapetizione; 2) erroneità del rigetto della domanda sia sotto l'art. 2043 c.c. sia sotto l'art. 2052 c.c.; 3) nullità della sentenza per motivazione mancante ai sensi dell'art. 132 c.p.c.; 4) omesso esame del verbale dei carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro; 5) difetto di valida procura alla lite dei difensori della Regione. La Regione ha resistito eccependo, tra l'altro, l'inammissibilità del primo motivo per giudicato interno sulla qualificazione della domanda e contestando l'applicabilità dell'art. 2052 c.c. ai danni da fauna selvatica. La Cassazione ha ritenuto inammissibile il quinto motivo perché tardivo; ha escluso il giudicato interno sulla questione dell'applicabilità dell'art. 2052 c.c., qualificandola come individuazione della norma applicabile e non come qualificazione della domanda; ha ritenuto fondata la censura principale perché, secondo la giurisprudenza richiamata, la Regione risponde ex art. 2052 c.c. per i danni causati dalla fauna selvatica; ha inoltre accolto il motivo sulla motivazione relativa al superamento della presunzione di cui all'art. 2054 c.c., rilevando sia un difetto di motivazione sia un errore di diritto sul concorso delle presunzioni di responsabilità. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Macerata in diversa composizione per nuovo esame e per la regolazione delle spese.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso nei limiti indicati, cassando la sentenza del Tribunale di Macerata e rinviando la causa allo stesso Tribunale, in diversa composizione, per nuovo esame nel rispetto dei principi affermati. È stato riconosciuto che la questione se applicare l'art. 2043 c.c. o l'art. 2052 c.c. non era coperta da giudicato interno e poteva essere prospettata per la prima volta in appello; è stata inoltre affermata l'applicabilità dell'art. 2052 c.c. ai danni da fauna selvatica e l'erroneità della motivazione del giudice di merito sul rapporto tra presunzione di responsabilità del conducente e presunzione a carico del proprietario dell'animale. Il motivo sulla procura è stato dichiarato inammissibile perché non tempestivamente sollevato.

Norme richiamate

  • art. 2052 c.c.

    Si applica anche ai danni causati dalla fauna selvatica; la responsabilità grava sul soggetto cui è riferibile la proprietà o il potere sull'animale, con presunzione di responsabilità suscettibile di prova liberatoria.

  • art. 2043 c.c.

    Costituisce la regola generale di responsabilità aquiliana, ma la sua applicazione può essere superata quando trovi applicazione la disciplina speciale dell'art. 2052 c.c.

  • art. 2054, comma 1, c.c.

    La presunzione di colpa del conducente nei sinistri stradali può concorrere con la presunzione di responsabilità gravante sul proprietario dell'animale; non la assorbe né la esclude.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La sentenza è nulla quando la motivazione sia mancante o solo apparente, cioè non consenta di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È deducibile l'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti.

  • art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.

    Consente di rinviare ai precedenti conformi già richiamati in motivazione.

  • art. 65 ord. giud.

    La Corte di cassazione è chiamata a stabilire l'esatta interpretazione della legge.

  • art. 1, comma 3, L. 11 febbraio 1992, n. 157

    Attribuisce alle Regioni il potere di emanare norme relative alla gestione e tutela della fauna selvatica, con conseguente assunzione delle responsabilità connesse.

  • art. 2697 c.c.

    La diversa norma applicabile incide sul riparto dell'onere della prova: sotto l'art. 2043 c.c. l'onere grava sull'attore, mentre sotto l'art. 2052 c.c. opera una presunzione a carico del responsabile.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È richiamato come parametro del ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È il vizio denunciato per omesso esame di un fatto decisivo.

Massime di principio

  • La scelta tra applicazione dell'art. 2043 c.c. e dell'art. 2052 c.c. non integra, di per sé, una questione di qualificazione giuridica della domanda, ma una questione di individuazione della norma applicabile, che il giudice può e deve affrontare anche d'ufficio secondo il principio iura novit curia.
  • Quando in primo grado non vi sia stata una pronuncia espressa sull'applicabilità di una norma speciale di responsabilità, la relativa questione può essere proposta per la prima volta in appello, senza che si formi giudicato interno sulla sola diversa impostazione della domanda risarcitoria.
  • Nei danni da fauna selvatica la responsabilità della Regione può essere ricondotta all'art. 2052 c.c.; la natura selvatiche dell'animale non esclude l'applicazione della presunzione prevista dalla norma.
  • Nel sinistro stradale causato da un animale, la presunzione di colpa del conducente ex art. 2054, comma 1, c.c. concorre con la presunzione di responsabilità gravante sul proprietario o sul soggetto responsabile dell'animale; ciascuna presunzione deve essere autonomamente superata con idonea prova liberatoria.
  • La motivazione della sentenza è nulla quando, pur enunciando un principio astratto, non espone le ragioni del concreto superamento o meno delle risultanze di causa rilevanti ai fini della decisione.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAProveImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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