Ordinanza n. 118/2026 - Ancona, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: concessione di occupazione permanente per l’installazione di una stazione radio base e decreto di accorpamento delle particelle al demanio stradale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la determinazione comunale che ha concesso l’occupazione permanente di un’area individuata catastalmente per l’installazione di un’infrastruttura di telecomunicazioni, nonché il decreto dirigenziale di accorpamento delle particelle al demanio stradale, chiedendo la sospensione cautelare degli atti. Il Collegio ha rilevato la presenza di varie questioni preliminari, comprese quelle relative alla proprietà delle particelle, suscettibili di compiuto esame soltanto nella fase di merito. In sede cautelare, inoltre, il difensore dei ricorrenti ha allegato fatti sopravvenuti non provati e non manifestamente connessi all’intervento controverso; le deduzioni sulla proprietà delle particelle sono apparse contrastanti con quanto dichiarato dai medesimi ricorrenti in un precedente ricorso straordinario trasposto in sede giurisdizionale.
La decisione
La domanda cautelare è stata respinta per difetto di un fumus boni iuris sufficientemente significativo: il ricorso non presenta profili di fondatezza tali da far presumere l’accoglimento delle domande. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha ritenuto non provati e non prima facie pertinenti i fatti sopravvenuti dedotti oralmente e ha dato prevalenza alla realizzazione dell’intervento finanziato dal PNRR. Gli interessi economici prospettati dai ricorrenti, con particolare riferimento alla monetizzazione della cessione dell’area, sono stati ritenuti suscettibili di tutela in caso di eventuale accoglimento nel merito, anche perché la stazione radio base è facilmente rimovibile o disattivabile. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in 500 euro, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna delle controparti costituite.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare; il Collegio ha escluso la sussistenza di profili di fondatezza tali da giustificare la sospensione e ha effettuato il bilanciamento degli interessi contrapposti.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell’atto amministrativo richiede profili di fondatezza idonei a far presumere l’accoglimento della domanda nel merito; la presenza di questioni preliminari complesse, da approfondire nella fase di merito, non impone di per sé la concessione della misura.
- I fatti sopravvenuti dedotti oralmente dalla parte che chiede la tutela cautelare devono essere adeguatamente provati e presentare una evidente connessione prima facie con l’intervento controverso; in mancanza, non possono fondare il periculum in mora.
- Nel bilanciamento cautelare può essere attribuita prevalenza alla realizzazione di un intervento finanziato dal PNRR quando il pregiudizio privato allegato sia essenzialmente economico e comunque reintegrabile in caso di successivo accoglimento del ricorso.
- La non irreversibilità dell’intervento, desumibile dalla facile rimovibilità o disattivabilità dell’opera, riduce il periculum in mora e può giustificare il rigetto della sospensione dell’atto impugnato.
Come è indicizzato
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