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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30780/2021 del 29/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fallimento)

La controversia

La controversia riguarda un fondo di terreno sul quale si erano sovrapposte più rivendicazioni dominicali. In primo grado un soggetto, quale procuratore di alcuni eredi dell'originaria proprietaria, aveva chiesto l'accertamento della proprietà del terreno; l'ente convenuto aveva proposto domanda riconvenzionale di usucapione; era intervenuta una società che si dichiarava proprietaria del bene. Il tribunale aveva rigettato tutte le domande. In appello l'ente aveva impugnato la decisione e la curatela fallimentare della società intervenuta aveva proposto appello incidentale chiedendo il riconoscimento della propria proprietà. La corte territoriale aveva qualificato la domanda del fallimento come rivendicazione e l'aveva respinta per difetto di prova, osservando che la catena dei trasferimenti invocata dal fallimento non dimostrava la titolarità del bene, poiché il dante causa si era proclamato proprietario per usucapione senza un previo accertamento giudiziale. Il fallimento ricorre per cassazione con due motivi: con il primo denuncia violazione dell'art. 1158 c.c., sostenendo che non è necessario un accertamento giudiziale dell'usucapione perché il venditore possa validamente trasferire il bene; con il secondo denuncia violazione degli artt. 948 e 2697 c.c., censurando la qualificazione della domanda come rivendica e la conseguente pretesa di dimostrare la proprietà risalendo fino al primo acquisto a titolo originario. L'ente resistente propone ricorso incidentale, deducendo violazione degli artt. 1158 e 1164 c.c. e sostenendo che l'occupazione del fondo sarebbe iniziata in forza di un provvedimento pubblico, che il possessore originario non avrebbe interrotto il possesso e che il comportamento delle parti integrerebbe interversione del possesso; la Corte reputa però tali deduzioni inammissibili perché mirano a una diversa ricostruzione dei fatti e a un riesame del merito.

La decisione

La Corte di cassazione accoglie il primo motivo del ricorso principale, affermando continuità con il principio secondo cui non è nullo il contratto di compravendita di un immobile da parte di chi abbia posseduto il bene per il tempo utile all'usucapione, anche se l'acquisto per usucapione non sia stato accertato giudizialmente in contraddittorio con il precedente proprietario. Il secondo motivo del ricorso principale resta assorbito. Il ricorso incidentale dell'ente viene dichiarato inammissibile, perché le censure, formalmente proposte come violazione di legge, miravano in realtà a contestare l'accertamento in fatto compiuto dalla corte territoriale, in difetto dei requisiti dell'autosufficienza e della denunciabilità nei limiti del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. La sentenza impugnata viene quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa viene rinviata alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1158 c.c.

    L'acquisto per usucapione non richiede, ai fini della validità del trasferimento negoziale del bene, un previo accertamento giudiziale in contraddittorio con il precedente proprietario, se il venditore ha posseduto il bene per il tempo utile all'usucapione.

  • art. 948 c.c.

    La censura sulla qualificazione della domanda come rivendica resta assorbita; la Corte richiama indirettamente il tema dell'onere probatorio gravante nell'azione di rivendicazione.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato dal ricorrente per sostenere che, ove non si tratti di rivendica, sarebbe sufficiente provare il proprio titolo di acquisto; la questione resta assorbita dall'accoglimento del primo motivo.

  • art. 1164 c.c.

    È evocato nel ricorso incidentale in tema di interversione del possesso, ma la censura è dichiarata inammissibile perché richiede una nuova valutazione del fatto.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    La Corte ribadisce che la deduzione di violazione di legge non consente, di per sé, il riesame dell'accertamento fattuale del giudice di merito.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di motivazione non può essere surrettiziamente prospettato come violazione di legge; occorre rispettare i limiti del sindacato di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente incidentale, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Il contratto di compravendita di un immobile non è nullo per il solo fatto che il venditore abbia acquistato la proprietà per usucapione senza un preventivo accertamento giudiziale, purché il possesso utile sia effettivamente maturato.
  • La censura per violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere un nuovo apprezzamento dei fatti: se la critica investe l'accertamento fattuale del giudice di merito, il ricorso è inammissibile o comunque non scrutinabile come semplice violazione di legge.
  • In sede di legittimità, la qualificazione della domanda e la verifica della prova della proprietà o del possesso restano sindacabili solo nei limiti consentiti dai motivi di ricorso e non attraverso una rivalutazione alternativa del materiale probatorio.
  • Quando il motivo accolto rende superflue le altre censure del ricorso principale, queste restano assorbite.

Come è indicizzato

MateriePossessoProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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