Sentenza n. 227/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Treviso che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti e condannato il Ministero al pagamento di complessivi 2.000 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, con la quale era stato accertato il diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, del valore annuo di 500 euro, in relazione agli anni scolastici nei quali aveva prestato servizio a tempo determinato, con condanna del Ministero al pagamento complessivo di 2.000 euro. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione presso il domicilio digitale, unitamente all’attestazione di conformità, ed era decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. La ricorrente ha chiesto l’attivazione della Carta con accredito dell’importo dovuto, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti precisati. Ha verificato che il titolo giudiziale era stato validamente notificato all’Amministrazione, che la sentenza del Tribunale di Treviso era passata in giudicato e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Poiché l’Amministrazione non aveva dato esecuzione alla pronuncia, ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, mediante attivazione della Carta elettronica e versamento su di essa dell’importo oggetto della condanna. Ha nominato, per il caso di ulteriore inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà, se necessario, allocare la somma in bilancio e compiere tutte le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, non potendo l’esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa costituire impedimento legittimo all’esecuzione del giudicato. È stata invece respinta la domanda di astreinte. Il TAR ha ritenuto ostative, in concreto, la già disposta nomina del commissario ad acta, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico, nonché la particolare complessità e articolazione del procedimento di attivazione della Carta, che coinvolge più strutture e soggetti e risente dell’eccezionale mole del contenzioso seriale. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro, oltre accessori, spese generali e restituzione del contributo unificato eventualmente versato.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
La disposizione consente di promuovere il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
eventuale penalità di mora
L’astreinte può essere esclusa quando ricorrano, oltre alla manifesta iniquità, altre ragioni ostative; nel caso concreto tali ragioni sono state individuate nella nomina del commissario ad acta, nella crisi della finanza pubblica, nella complessità del procedimento esecutivo e nella rilevante mole del contenzioso seriale.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine dilatorio di 120 giorni
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 479 c.p.c.
La notificazione della copia attestata conforme del provvedimento giurisdizionale presso il domicilio digitale dell’Amministrazione è stata ritenuta idonea ai fini della notificazione del titolo esecutivo, senza necessità di apposizione della formula esecutiva in forza della disciplina sopravvenuta richiamata dal giudice.
art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
La disposizione, richiamata in relazione all’art. 479 c.p.c., ha eliminato la necessità della formula esecutiva, riconoscendo alle copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali natura di titolo esecutivo.
art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016
La norma è richiamata per evidenziare il coinvolgimento di SO.GE.I. e CONSAP nella predisposizione della Carta elettronica in forma di applicazione web.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
La disposizione costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, oggetto del giudicato da eseguire.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è esperibile nei confronti di una pubblica amministrazione per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che abbia accertato o riconosciuto un obbligo dell’Amministrazione riferito al caso deciso.
- Ai fini dell’ottemperanza, la notificazione all’Amministrazione della copia attestata conforme del provvedimento giurisdizionale presso il domicilio digitale è idonea a far decorrere il termine per l’esecuzione, senza necessità di apposizione della formula esecutiva quando questa sia stata eliminata dalla disciplina vigente.
- Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e accertato il passaggio in giudicato della pronuncia, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’Amministrazione di adempiere entro un termine perentorio e disporre contestualmente la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Nell’esecuzione del giudicato, l’esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, legittimo impedimento all’adempimento dell’obbligo giudiziale: il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative necessarie, inclusa l’allocazione della somma in bilancio e lo svolgimento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata anche in presenza di un inadempimento dell’Amministrazione quando ricorrano concrete ragioni ostative, tra cui la già disposta nomina del commissario ad acta, la complessità del procedimento esecutivo, la crisi della finanza pubblica e l’eccezionale mole del contenzioso seriale.
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