Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06032/2026 del 13/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la decisione della Corte di cassazione del 01/04/2025 che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Catania del 18/01/2024. Il ricorrente deduce che la Corte di cassazione, per errore percettivo, non avrebbe adeguatamente considerato il secondo motivo del ricorso per cassazione: in particolare lamentava che, nel determinare un aumento di nove mesi di reclusione per continuazione in relazione a fatti già giudicati con patteggiamento dal G.u.p. del Tribunale di Catania (sentenza 14/05/2020), non sarebbe stata operata la riduzione prevista dall'art. 444 cod. proc. pen.

La decisione

Il ricorso straordinario è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha richiamato la giurisprudenza sul contenuto dell'art. 625-bis, rilevando che esso tutela solo l'errore materiale e l'errore di fatto intesi in senso ristretto e non gli errori di valutazione o di diritto. La Corte ha inoltre esaminato il motivo impugnato e ritenuto che la motivazione della sentenza di appello e la decisione della Corte di cassazione dimostrino che la riduzione ex art. 444 cod. proc. pen. è comunque stata considerata nell'applicazione complessiva della pena (applicazione della diminuzione di un terzo sulla pena complessiva), e che la semplice allegazione generica del ricorrente non prova un errore percettivo imputabile alla Corte di cassazione. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Il rimedio straordinario è limitato all'errore materiale e all'errore di fatto nel senso ristretto; non copre errori di valutazione o di diritto derivanti da interpretazione degli atti di cassazione.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Disciplina la riduzione della pena per il patteggiamento; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che la riduzione di un terzo sia stata complessivamente applicata nella determinazione della pena finale.

  • art. 81, comma 2, cod. pen.

    Consente la rideterminazione della pena in caso di unificazione per continuazione; la Corte d'appello ha rideterminato la pena riferendosi a questa disposizione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende per ricorsi negligenti o manifestamente inammissibili; applicato per condannare il ricorrente a euro 1000.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 25239 del 13/07/2020, Furnari)

    Chiarisce i limiti dell'errore di fatto ai fini dell'art. 625-bis e il requisito di rilevanza dell'errore quando avrebbe potuto determinare una decisione diversa.

  • Corte costituzionale sent. n. 186 del 13/06/2000 e Cass. Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla

    Richiamate a supporto del principio che l'evidente infondatezza o inammissibilità di impugnazioni può comportare sanzioni procedurali e attribuire profili di colpa al ricorrente.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario ex art. 625-bis è percorribile solo per errori materiali o errori di fatto ristretti e non per questioni di diritto o di valutazione: le censure generiche non sono sufficienti.
  • Quando si contesta la mancata applicazione di una riduzione per patteggiamento, occorre dimostrare concretamente e specificamente l'omissione o la discrepanza, non limitarsi ad affermazioni generiche.
  • La determinazione di una pena complessiva con applicazione di una diminuzione generale può assorbire e incidere anche sulle porzioni di pena derivanti da precedenti sentenze di patteggiamento; va valutato il complesso sistema di calcolo adottato dal giudice.
  • Le impugnazioni manifestamente inammissibili possono comportare condanne alle spese e sanzioni economiche a carico del ricorrente, pertanto è necessario valutare attentamente la fondatezza e la specificità dei motivi di ricorso prima del deposito.
  • La correttezza formale e la chiarezza nella indicazione del vizio contestato sono essenziali: un 'errore percettivo' deve essere descritto con riferimento puntuale agli atti e alle parti del decisum ritenute erronee.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.