Cassazione Penale, Sentenza n. 06032/2026 del 13/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la decisione della Corte di cassazione del 01/04/2025 che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Catania del 18/01/2024. Il ricorrente deduce che la Corte di cassazione, per errore percettivo, non avrebbe adeguatamente considerato il secondo motivo del ricorso per cassazione: in particolare lamentava che, nel determinare un aumento di nove mesi di reclusione per continuazione in relazione a fatti già giudicati con patteggiamento dal G.u.p. del Tribunale di Catania (sentenza 14/05/2020), non sarebbe stata operata la riduzione prevista dall'art. 444 cod. proc. pen.
La decisione
Il ricorso straordinario è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha richiamato la giurisprudenza sul contenuto dell'art. 625-bis, rilevando che esso tutela solo l'errore materiale e l'errore di fatto intesi in senso ristretto e non gli errori di valutazione o di diritto. La Corte ha inoltre esaminato il motivo impugnato e ritenuto che la motivazione della sentenza di appello e la decisione della Corte di cassazione dimostrino che la riduzione ex art. 444 cod. proc. pen. è comunque stata considerata nell'applicazione complessiva della pena (applicazione della diminuzione di un terzo sulla pena complessiva), e che la semplice allegazione generica del ricorrente non prova un errore percettivo imputabile alla Corte di cassazione. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Il rimedio straordinario è limitato all'errore materiale e all'errore di fatto nel senso ristretto; non copre errori di valutazione o di diritto derivanti da interpretazione degli atti di cassazione.
art. 444 cod. proc. pen.
Disciplina la riduzione della pena per il patteggiamento; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che la riduzione di un terzo sia stata complessivamente applicata nella determinazione della pena finale.
art. 81, comma 2, cod. pen.
Consente la rideterminazione della pena in caso di unificazione per continuazione; la Corte d'appello ha rideterminato la pena riferendosi a questa disposizione.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende per ricorsi negligenti o manifestamente inammissibili; applicato per condannare il ricorrente a euro 1000.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 25239 del 13/07/2020, Furnari)
Chiarisce i limiti dell'errore di fatto ai fini dell'art. 625-bis e il requisito di rilevanza dell'errore quando avrebbe potuto determinare una decisione diversa.
Corte costituzionale sent. n. 186 del 13/06/2000 e Cass. Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
Richiamate a supporto del principio che l'evidente infondatezza o inammissibilità di impugnazioni può comportare sanzioni procedurali e attribuire profili di colpa al ricorrente.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis è percorribile solo per errori materiali o errori di fatto ristretti e non per questioni di diritto o di valutazione: le censure generiche non sono sufficienti.
- Quando si contesta la mancata applicazione di una riduzione per patteggiamento, occorre dimostrare concretamente e specificamente l'omissione o la discrepanza, non limitarsi ad affermazioni generiche.
- La determinazione di una pena complessiva con applicazione di una diminuzione generale può assorbire e incidere anche sulle porzioni di pena derivanti da precedenti sentenze di patteggiamento; va valutato il complesso sistema di calcolo adottato dal giudice.
- Le impugnazioni manifestamente inammissibili possono comportare condanne alle spese e sanzioni economiche a carico del ricorrente, pertanto è necessario valutare attentamente la fondatezza e la specificità dei motivi di ricorso prima del deposito.
- La correttezza formale e la chiarezza nella indicazione del vizio contestato sono essenziali: un 'errore percettivo' deve essere descritto con riferimento puntuale agli atti e alle parti del decisum ritenute erronee.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 05968/2026 del 13/02/2026
- Sentenza penale · 13 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 05983/2026 del 13/02/2026
- Sentenza penale · 13 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 05986/2026 del 13/02/2026
- Sentenza penale · 13 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 05988/2026 del 13/02/2026
- Sentenza penale · 13 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 05991/2026 del 13/02/2026
- Sentenza penale · 13 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 05992/2026 del 13/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →