Ordinanza n. 204/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Parere negativo della Soprintendenza di Trapani sull’esecuzione del progetto di un fabbricato da destinare a civile abitazione
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il parere negativo espresso dalla Soprintendenza di Trapani il 22 gennaio 2026 in relazione al progetto edilizio relativo a un fabbricato residenziale, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia. Ha inoltre chiesto la declaratoria di nullità del provvedimento per elusione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Palermo, Sez. IV, n. 1231/2025. Nella fase cautelare sono stati ravvisati, in via sommaria, profili di fumus boni iuris con riguardo alla dedotta violazione dell’art. 146 del d.lgs. 42/2004, nonché al difetto di motivazione e di istruttoria, alla luce di quanto già chiarito dalla sentenza del CGA n. 114/2023 e dalla sentenza del TAR Palermo n. 1231/2025.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente, nella sommaria cognizione propria della fase cautelare, un adeguato fumus boni iuris in relazione alla violazione dell’art. 146 del d.lgs. 42/2004 e ai vizi di motivazione e istruttoria del parere impugnato. La domanda cautelare è stata accolta ai soli fini dell’applicazione dell’art. 55, comma 10, c.p.a.: il Collegio ha fissato con sollecitudine l’udienza pubblica del 7 ottobre 2026 per la trattazione nel merito, senza definire la controversia né pronunciarsi in via definitiva sulla nullità per elusione del giudicato. La decisione sulle spese della fase cautelare è stata rinviata al definitivo.
Norme richiamate
art. 146 d.lgs. 42/2004
In sede cautelare il giudice ha ravvisato un adeguato fumus in relazione alla possibile violazione della disciplina sull’autorizzazione paesaggistica e sull’intervento della Soprintendenza.
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata apprezzata mediante la fissazione sollecita dell’udienza di merito ai sensi del comma 10, senza adottare una distinta misura cautelare sostanziale.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, quando la domanda cautelare appare meritevole di favorevole considerazione, di fissare con priorità l’udienza di merito; tale meccanismo ha costituito l’unico effetto dell’accoglimento cautelare disposto.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la verifica del fumus boni iuris è necessariamente sommaria e può fondarsi anche sul confronto tra l’atto impugnato e i chiarimenti già contenuti in precedenti pronunce giurisdizionali riferite alla vicenda.
- Un parere negativo della Soprintendenza può presentare un adeguato fumus di illegittimità quando siano dedotti, con riferimento alla disciplina paesaggistica, la violazione dell’art. 146 del d.lgs. 42/2004 e carenze specifiche di motivazione e di istruttoria.
- Quando la domanda cautelare appare meritevole di accoglimento ma il Collegio ritiene preferibile una rapida definizione della controversia, l’accoglimento può essere disposto ai soli fini della fissazione sollecita dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
- L’accertamento cautelare di profili di fumus non comporta una decisione definitiva sull’annullamento dell’atto né sulla sua eventuale nullità per elusione del giudicato, questioni riservate alla fase di merito.
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