Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33045/2025 del 17/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (avvocato e assistita)

La controversia

La controversia nasce dalla liquidazione delle spese di lite in un giudizio in cui una parte aveva ottenuto in appello il riconoscimento di benefici pensionistici ex art. 38, commi 1 e 4, L. 448/2001. La Corte d'appello, riformando solo in parte la sentenza di primo grado, aveva rideterminato le spese del primo grado e dell’appello ma: aveva escluso la fase di trattazione/istruttoria, ritenendo non svolta alcuna attività istruttoria; aveva applicato una riduzione del 50% per la particolare semplicità della causa; aveva negato la maggiorazione del 30% per gli atti depositati telematicamente; aveva liquidato per l’appello una somma ritenuta inferiore ai minimi tariffari. I ricorrenti hanno dedotto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dei parametri del D.M. 55/2014 e del D.M. 37/2018, nonché dell’art. 2233, comma 2, c.c., sostenendo in sintesi: che la fase di trattazione spettava perché erano state svolte attività difensive proprie di quella fase; che la riduzione del 50% era ingiustificata e non teneva conto della complessità giuridica e documentale; che la maggiorazione del 30% era dovuta per il deposito telematico; che la liquidazione dell’appello era immotivata e sotto i minimi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto solo il primo profilo del motivo: ha ritenuto errata l’esclusione del compenso per la fase di trattazione/istruzione, perché tale fase spetta anche in assenza di istruzione probatoria quando vi sia stata comunque trattazione della causa e siano state svolte attività difensive riconducibili alla fase, come esame degli scritti avversari, memorie e istanze. Ha invece rigettato le altre censure: la riduzione del 50% è stata considerata legittima, essendo motivata con la particolare semplicità della causa e restando entro i limiti tariffari; la maggiorazione del 30% per il telematico è stata ritenuta non dovuta in mancanza di specifica dimostrazione dell’uso di tecniche redazionali ipertestuali idonee ad agevolare consultazione e fruizione degli atti; è stato inoltre assorbito il quarto motivo, perché la riliquidazione della fase non riconosciuta può incidere anche sul valore di riferimento per la liquidazione delle altre fasi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in parte qua con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    consente di denunciare in cassazione violazioni di legge e nullità della sentenza; nel caso è stato usato per censurare la liquidazione delle spese processuali.

  • art. 38, commi 1 e 4, L. 448/2001

    costituisce il titolo del beneficio pensionistico oggetto del giudizio di merito, senza rilievo decisivo nella pronuncia di legittimità.

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    richiamato dai ricorrenti a sostegno del divieto di liquidazioni simboliche o non consone al decoro professionale; la Corte non ha accolto la censura in relazione alle altre voci di spesa.

  • D.M. 55/2014, art. 4, comma 1

    il giudice può liquidare il compenso tra i minimi e i massimi tabellari, con valutazione discrezionale della complessità della causa.

  • D.M. 55/2014, art. 4, comma 5, lett. c)

    la fase istruttoria/trattazione è dovuta anche quando non vi sia stata istruzione probatoria, essendo sufficiente la trattazione del processo e l’esame degli scritti e documenti delle parti.

  • D.M. 55/2014, art. 4, comma 1-bis

    la maggiorazione del 30% non deriva dal mero uso del processo telematico, ma richiede tecniche redazionali idonee a facilitare consultazione e fruizione degli atti, come navigazione testuale e collegamenti ipertestuali.

  • D.M. 37/2018, art. 1, comma 1, lett. b)

    ha inserito l’art. 4, comma 1-bis, nel D.M. 55/2014.

  • D.M. 37/2018, art. 6, comma 1

    ha reso applicabile la nuova disciplina delle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.

  • D.M. 147/2022

    richiamato nella memoria del ricorrente per rideterminare i valori della nota spese, senza che ciò incidisse sull’esito della decisione.

Massime di principio

  • Ai fini della liquidazione del compenso professionale, la fase di trattazione/istruzione spetta anche se non si siano svolte prove orali o consulenza tecnica, purché la causa sia stata trattata e il difensore abbia svolto attività tipiche della fase, compreso l’esame degli scritti e dei documenti avversari.
  • Nel sistema del D.M. 55/2014 il giudice conserva un potere discrezionale di liquidazione entro la forbice tariffaria; la riduzione rispetto ai valori medi è legittima se motivata con la concreta semplicità della controversia e se resta entro i limiti consentiti dalle tabelle.
  • La maggiorazione per il deposito telematico non è automatica: richiede che gli atti siano redatti con tecniche informatiche che ne agevolino davvero la consultazione, come l’uso di indici, rinvii e collegamenti ipertestuali, e non il semplice utilizzo del PCT.
  • Quando la fase non liquidata incide sulla determinazione del valore della causa ai fini tariffari, la sua omissione può riverberarsi anche sulla liquidazione delle restanti fasi e richiedere una nuova quantificazione complessiva in sede di rinvio.

Come è indicizzato

MaterieSpese di litePensioni
RamiProcesso civilePrevidenza
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.