Cassazione Civile, Ordinanza n. 33045/2025 del 17/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato e assistita)
La controversia
La controversia nasce dalla liquidazione delle spese di lite in un giudizio in cui una parte aveva ottenuto in appello il riconoscimento di benefici pensionistici ex art. 38, commi 1 e 4, L. 448/2001. La Corte d'appello, riformando solo in parte la sentenza di primo grado, aveva rideterminato le spese del primo grado e dell’appello ma: aveva escluso la fase di trattazione/istruttoria, ritenendo non svolta alcuna attività istruttoria; aveva applicato una riduzione del 50% per la particolare semplicità della causa; aveva negato la maggiorazione del 30% per gli atti depositati telematicamente; aveva liquidato per l’appello una somma ritenuta inferiore ai minimi tariffari. I ricorrenti hanno dedotto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dei parametri del D.M. 55/2014 e del D.M. 37/2018, nonché dell’art. 2233, comma 2, c.c., sostenendo in sintesi: che la fase di trattazione spettava perché erano state svolte attività difensive proprie di quella fase; che la riduzione del 50% era ingiustificata e non teneva conto della complessità giuridica e documentale; che la maggiorazione del 30% era dovuta per il deposito telematico; che la liquidazione dell’appello era immotivata e sotto i minimi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto solo il primo profilo del motivo: ha ritenuto errata l’esclusione del compenso per la fase di trattazione/istruzione, perché tale fase spetta anche in assenza di istruzione probatoria quando vi sia stata comunque trattazione della causa e siano state svolte attività difensive riconducibili alla fase, come esame degli scritti avversari, memorie e istanze. Ha invece rigettato le altre censure: la riduzione del 50% è stata considerata legittima, essendo motivata con la particolare semplicità della causa e restando entro i limiti tariffari; la maggiorazione del 30% per il telematico è stata ritenuta non dovuta in mancanza di specifica dimostrazione dell’uso di tecniche redazionali ipertestuali idonee ad agevolare consultazione e fruizione degli atti; è stato inoltre assorbito il quarto motivo, perché la riliquidazione della fase non riconosciuta può incidere anche sul valore di riferimento per la liquidazione delle altre fasi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in parte qua con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
consente di denunciare in cassazione violazioni di legge e nullità della sentenza; nel caso è stato usato per censurare la liquidazione delle spese processuali.
art. 38, commi 1 e 4, L. 448/2001
costituisce il titolo del beneficio pensionistico oggetto del giudizio di merito, senza rilievo decisivo nella pronuncia di legittimità.
art. 2233, comma 2, c.c.
richiamato dai ricorrenti a sostegno del divieto di liquidazioni simboliche o non consone al decoro professionale; la Corte non ha accolto la censura in relazione alle altre voci di spesa.
D.M. 55/2014, art. 4, comma 1
il giudice può liquidare il compenso tra i minimi e i massimi tabellari, con valutazione discrezionale della complessità della causa.
D.M. 55/2014, art. 4, comma 5, lett. c)
la fase istruttoria/trattazione è dovuta anche quando non vi sia stata istruzione probatoria, essendo sufficiente la trattazione del processo e l’esame degli scritti e documenti delle parti.
D.M. 55/2014, art. 4, comma 1-bis
la maggiorazione del 30% non deriva dal mero uso del processo telematico, ma richiede tecniche redazionali idonee a facilitare consultazione e fruizione degli atti, come navigazione testuale e collegamenti ipertestuali.
D.M. 37/2018, art. 1, comma 1, lett. b)
ha inserito l’art. 4, comma 1-bis, nel D.M. 55/2014.
D.M. 37/2018, art. 6, comma 1
ha reso applicabile la nuova disciplina delle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.
D.M. 147/2022
richiamato nella memoria del ricorrente per rideterminare i valori della nota spese, senza che ciò incidisse sull’esito della decisione.
Massime di principio
- Ai fini della liquidazione del compenso professionale, la fase di trattazione/istruzione spetta anche se non si siano svolte prove orali o consulenza tecnica, purché la causa sia stata trattata e il difensore abbia svolto attività tipiche della fase, compreso l’esame degli scritti e dei documenti avversari.
- Nel sistema del D.M. 55/2014 il giudice conserva un potere discrezionale di liquidazione entro la forbice tariffaria; la riduzione rispetto ai valori medi è legittima se motivata con la concreta semplicità della controversia e se resta entro i limiti consentiti dalle tabelle.
- La maggiorazione per il deposito telematico non è automatica: richiede che gli atti siano redatti con tecniche informatiche che ne agevolino davvero la consultazione, come l’uso di indici, rinvii e collegamenti ipertestuali, e non il semplice utilizzo del PCT.
- Quando la fase non liquidata incide sulla determinazione del valore della causa ai fini tariffari, la sua omissione può riverberarsi anche sulla liquidazione delle restanti fasi e richiedere una nuova quantificazione complessiva in sede di rinvio.
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