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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24386/2023 del 07/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per violazione dell'art. 6, commi 2 e 3, della L. 401/1989 per mancata indicazione dell'orario della convalida effettuata dal Tribunale il 16.1.2023. La notifica del decreto del Questore era avvenuta il 12.1.2023 alle ore 19:00; la richiesta di convalida del PM risulta depositata il 14.1.2023 alle ore 12:00. L'assenza dell'orario di deposito dell'ordinanza impedisce di accertare se la convalida sia stata resa entro il termine complessivo perentorio di 96 ore dalla notifica (somma dei due termini di 48 ore previsti dalla norma), con conseguente incertezza sulla tempestività e legittimità della misura, soprattutto per la prescrizione che impone l'obbligo di presentarsi presso gli uffici di polizia, rilevante in tema di libertà personale.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso parzialmente: ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente all'obbligo di presentazione presso il Commissariato, dichiarando inefficace tale prescrizione del provvedimento del Questore di Forlì-Cesena. Ha invece ritenuto valide e mantenute le misure di divieto di accesso agli impianti sportivi, in quanto misure di natura amministrativa discrezionale sottratte al sindacato di efficacia del giudice penale in questa sede. Il motivo dell'annullamento è la mancata indicazione dell'orario della convalida che non consente di escludere la perdita di efficacia per superamento del termine complessivo di 96 ore; inoltre la Corte richiama il divieto di ricorrere a presunzioni circa la tempestività dei provvedimenti quando è in gioco la libertà personale.

Norme richiamate

  • Legge n. 401/1989, art. 6

    il Pubblico Ministero, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui al presente articolo, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento, ne chiede la convalida al Giudice per le Indagini Preliminari. Le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il Pubblico Ministero con decreto motivato non avanza la richiesta di convalida e se il Giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive

    La Corte ricorda l'orientamento che considera rilevante il termine complessivo di 96 ore dalla notifica (somma dei due intervalli di 48 ore) e che la mancata osservanza di tale termine comporta la perdita di efficacia della prescrizione limitativa della libertà personale. In presenza di incertezza sulla tempestività non è ammesso ricorrere a presunzioni favorevoli alla regolarità.

  • Cass. Sez. 3, Sent. n. 36957/2019 (Iuliano)

    Orientamento che considera il termine complessivo di 96 ore come quello rilevante per l'efficacia del provvedimento, ritenendo che l'iniziativa del PM sia atto di impulso ma che il dies a quo rimanga la notifica.

  • Cass. Sez. 3, Sent. n. 35979/2021 (Vernole)

    Orientamento contrario che ritenne l'inosservanza del termine di 48 ore da parte del PM idonea a determinare l'inefficacia della misura, anche se la convalida giudiziale è intervenuta entro le 96 ore.

  • Cass. Sez. 3, Sent. n. 41170/2021 (Ndiaye)

    Conferma il principio che la violazione complessiva delle 96 ore può comportare la perdita di efficacia della misura limitativa della libertà personale.

  • Cass. Sez. 3, Sent. n. 5624/2016 (Barrasso)

    Principio che vieta di ricorrere a presunzioni sulla tempestività formale dei provvedimenti giudiziari quando è in gioco la libertà personale.

  • Cass. Sez. 3, Sent. n. 44431/2011 (Tonnasi)

    Giurisprudenza di supporto sul controllo giudiziale delle misure limitative della libertà personale e sulla perdita di efficacia per violazione dei termini procedurali.

Massime di principio

  • In casi simili, verificare sempre l'ora esatta della notifica del provvedimento amministrativo e l'ora del deposito della richiesta del PM e della convalida giudiziale: il termine complessivo di 96 ore dalla notifica è cruciale per l'efficacia delle misure che limitano la libertà personale.
  • Se manca l'indicazione dell'orario di deposito della convalida, il giudice di legittimità non può assumere presunzioni favorevoli; l'incertezza può portare all'annullamento della parte della misura che incide sulla libertà personale.
  • Le prescrizioni aventi natura amministrativa e discrezionale (es. divieti di accesso a impianti sportivi) possono resistere al sindacato penale anche se annullata la limitazione collegata alla libertà personale, perché sottoposte a diverso regime di controllo.
  • La tempestività dell'iniziativa del Pubblico Ministero è rilevante: un ritardo del PM nella richiesta di convalida può compromettere l'efficacia della misura, a meno che la convalida giudiziale sia inequivocabilmente intervenuta entro i termini previsti.
  • Quando è in discussione una misura che incide sulla libertà personale, il giudice deve esigere certezza formale sui termini; ogni dubbio temporale deve essere risolto a favore della tutela della libertà individuale.

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