Cassazione Penale, Sentenza n. 42692/2023 del 19/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso deduceva omessa o apparente motivazione dell'ordinanza che aveva rigettato il reclamo avverso il decreto ministeriale di proroga biennale del regime detentivo differenziato ex art. 41-bis. La difesa sosteneva che il Tribunale si era limitato a riportare il decreto ministeriale senza autonoma valutazione, non avendo individuato circostanze concrete a sostegno della persistenza di collegamenti criminali: mancata indicazione di fatti concreti, non considerazione dell'assenza di pendenze giudiziarie, inosservanza delle assoluzioni di soggetti ritenuti contigui, non valutazione della restituzione di beni confiscati, e mancata valorizzazione del buon comportamento inframurario del detenuto.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza e il decreto ministeriale avessero fornito motivazione effettiva e adeguata, basata su elementi concreti: pregresse condanne per associazione mafiosa, ruolo apicale nel clan Aquino confermato da sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria (8/6/2020), applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali, indagini e condanne di soggetti ritenuti contigui (tra cui indagini internazionali e attività in Canada), informative della DIA e intercettazioni che documentavano la capacità di mantenere contatti e impartire direttive anche durante la latitanza/detenzione. La Corte ha ribadito che per la proroga non è richiesta certezza ma la ragionevole probabilità della persistenza di collegamenti, valutata tramite i parametri dell'art.41-bis comma 2-bis; inoltre il decorso del tempo e la condotta carceraria non determinano automaticamente la revoca. Pertanto la proroga biennale del regime 41-bis è stata considerata legittima e proporzionatamente motivata.
Norme richiamate
art. 41-bis Ord. pen. (legge 26 luglio 1975, n. 354)
comma 2-bis; comma 2-sexies
Per la proroga del regime 41-bis non è richiesta la prova certa della persistenza dell'affiliazione, ma la ragionevole probabilità della capacità attuale e concreta di mantenere collegamenti con la criminalità. La verifica si effettua sui parametri indicati (profilo criminale, posizione nel sodalizio, perdurante operatività dell'organizzazione, eventuali nuove incriminazioni) e non si risolve automaticamente col decorso del tempo.
Legge 15 luglio 2009, n. 94
modifica art. 41-bis (introduzione comma 2-bis e limiti alla valutazione)
Ha precisato i criteri e i parametri da considerare per la proroga del regime differenziato, prevedendo un apprezzamento di probabilità e un insieme di indici fattuali sintomatici dell'attualità del pericolo.
Giurisprudenza costituzionale e di legittimità
Corte cost. n. 190/2010; Cass. Sez. 1 n. 18791/2015 (Caporrimo); Sez.1 n. 20986/2020 (Farao); Sez.1 n. 24134/2019 (Belforte); Sez.1 n. 29143/2020 (Libri); Sez.1 n. 2660/2018 (Vinciguerra)
Conferma la costituzionalità dell'impianto 41-bis e ribadisce che la proroga si fonda su un giudizio di probabilità supportato da indici fattuali; inoltre delimita l'impugnazione alla sola violazione di legge (conseguente esclusione, salvo casi, di una rivalutazione piena del merito).
Massime di principio
- Per ottenere la proroga del 41-bis non serve la prova assoluta di collegamento: è sufficiente dimostrare, con indici fattuali concreti e valutati insieme, la ragionevole probabilità della persistenza di capacità di collegamento con il sodalizio.
- I parametri da considerare (profilo criminale, ruolo nell'organizzazione, operatività del sodalizio, nuove incriminazioni) devono essere indicati e motivati dal provvedimento amministrativo/giudiziario; la motivazione può essere sorretta da acquisizioni istruttorie, informative e sentenze che documentino l'operatività e i contatti.
- Il buon comportamento carcerario e il decorso del tempo non impongono automaticamente la revoca: occorre che tali elementi siano valutati e, se non contrastanti con gli indici di pericolo, non bastano a superare la presunzione di rischio.
- In sede di impugnazione del provvedimento 41-bis il sindacato è limitato: può essere censurata la violazione di legge, ivi compresa l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione, ma non ogni valutazione di merito a meno che non configuri vizio di legge.
- Le indagini su soggetti contigui, sentenze successive e informative istituzionali (es. DIA) possono costituire elementi rilevanti per dimostrare la perdurante potenzialità di collegamenti anche se non riguardano direttamente nuove imputazioni a carico del detenuto.
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