Corte di giustizia, Sentenza C-605/20
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 24 febbraio 2022. — Suzlon Wind Energy Portugal - Energia Eólica Unipessoal, Lda contro Autoridade Tributária e Aduaneira. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 2, paragrafo 1, lettera c) – Applicabilità ratione temporis – Prestazioni sottoposte all’IVA – Prestazioni di servizi a titolo oneroso – Criteri – Relazione infra-gruppo – Prestazioni consistenti nel riparare o sostituire componenti di aerogeneratori in garanzia e nell’effettuare relazioni di non conformità – Note di addebito emesse dal fornitore senza menzione dell’IVA – Detrazione da parte del fornitore dell’IVA addebitata su beni e servizi a lui fatturati dai suoi subappaltatori per gli stessi servizi. — Causa C-605/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che le riparazioni e sostituzioni effettuate dall’acquirente/fornitore locale su pale e aerogeneratori difettosi, poi riaddebitate al fornitore estero tramite note di addebito, non sono meri flussi finanziari neutri. Quando vi è un rapporto contrattuale che individua chiaramente prestatore e destinatario, e il corrispettivo è collegato alle prestazioni rese, l’operazione rientra nell’IVA come prestazione di servizi a titolo oneroso. La presenza di una garanzia sul bene non esclude l’imponibilità, salvo che incida sui criteri stessi della prestazione (ad esempio, se il soggetto agisse solo come mero intermediario con conti provvisori).
IVA e prestazioni di riparazione/sostituzione in garanzia fatturate tramite note di addebito: quando costituiscono prestazioni di servizi a titolo oneroso ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE
La questione giuridica
Se le operazioni di riparazione/sostituzione effettuate durante il periodo di garanzia, contabilizzate con note di addebito emesse nei confronti del fornitore estero e senza menzione dell’IVA, debbano essere qualificate come semplici riaddebiti di spese non imponibili oppure come prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso e quindi soggette a IVA; inoltre, quale sia la corretta portata dell’interpretazione nazionale che considera imponibili solo le riparazioni in garanzia fatturate, perché tacitamente incluse nel prezzo di vendita.
Principio di diritto
L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che operazioni di riparazione, sostituzione e assistenza che si inseriscono in un contesto contrattuale che individua il prestatore, il destinatario e la natura dei servizi, e che sono debitamente contabilizzate dal soggetto passivo con note di addebito costituenti il corrispettivo effettivo delle prestazioni, costituiscono prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso, anche se il soggetto passivo non realizza un guadagno e anche se le operazioni riguardano beni ancora in garanzia.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2006/112/CE
- Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), direttiva 2006/112/CE
- Articolo 24, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 28, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 79, primo comma, lettera c), direttiva 2006/112/CE
- Articolo 411, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 413, direttiva 2006/112/CE
- Sesta direttiva 77/388/CEE
- Articolo 2, punto 1), sesta direttiva 77/388/CEE
- Articolo 4 del Código do IVA (diritto portoghese)
Prestazioni in garanzia e IVA: qualificazione delle note di addebito
La pronuncia concerne un rinvio pregiudiziale del Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) in materia di IVA, relativo a operazioni di riparazione e sostituzione di componenti di aerogeneratori difettosi durante il periodo di garanzia. Il nodo centrale era stabilire se le somme riaddebitate al fornitore estero mediante note di addebito costituissero semplici rimborsi di spese oppure prestazioni di servizi imponibili.
Fatti e procedimento principale
La Suzlon Wind Energy Portugal, soggetto passivo IVA in Portogallo e controllata del gruppo Suzlon, aveva acquistato aerogeneratori da Suzlon Energy India. In seguito a difetti riscontrati in alcune pale, la società portoghese aveva effettuato riparazioni e sostituzioni, acquistando materiali e subappaltando servizi a terzi, con detrazione dell’IVA assolta a monte. Successivamente aveva emesso tre note di addebito nei confronti della Suzlon Energy India, senza indicare IVA né esenzioni.
L’amministrazione fiscale portoghese aveva recuperato l’IVA ritenendo che tali operazioni costituissero servizi imponibili. Il Tribunal Tributário de Lisboa aveva respinto il ricorso della contribuente; quest’ultima aveva quindi proposto appello dinanzi al giudice del rinvio.
Questioni pregiudiziali
Il giudice nazionale chiedeva, in sostanza:
- se le riparazioni effettuate nel periodo di garanzia debbano considerarsi non imponibili solo quando gratuite e tacitamente comprese nel prezzo di vendita;
- se il riaddebito al fornitore delle spese sostenute per sostituzione e riparazione di componenti in garanzia debba qualificarsi come mera rifusione di costi o, invece, come prestazione di servizi a titolo oneroso.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE, che assoggetta a IVA le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso da un soggetto passivo che agisce in quanto tale. Sono inoltre richiamati gli articoli 24, paragrafo 1, 28, 79, primo comma, lettera c), 411, paragrafo 1, e 413 della medesima direttiva, nonché la sesta direttiva 77/388/CEE e il suo articolo 2, punto 1), per il profilo della continuità normativa. Nel quadro nazionale è menzionato anche l’articolo 4 del Código do IVA e la circolare amministrativa del 4 maggio 1989.
Ricevibilità e applicabilità ratione temporis
La Corte dichiara la domanda ricevibile: il giudice del rinvio ha sufficientemente definito il contesto normativo e fattuale e ha chiarito il dubbio interpretativo sulla nozione di prestazione di servizi a titolo oneroso. Precisa inoltre che, poiché i fatti rilevanti e l’accertamento riguardano il 2009, è applicabile ratione temporis la direttiva 2006/112/CE, entrata in vigore il 1o gennaio 2007, e non la sesta direttiva 77/388/CEE, pur essendo le disposizioni sostanzialmente corrispondenti.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda che l’assoggettamento a IVA presuppone cinque elementi: prestazione di servizi, titolo oneroso, territorialità, soggetto passivo e qualità di soggetto passivo. Nel caso concreto, non erano controversi la qualità di soggetto passivo e la territorialità.
Sul punto decisivo, la Corte osserva che:
- il contesto contrattuale del 2008 qualificava espressamente il rapporto come rapporto tra fornitore e cliente;
- le operazioni erano descritte contabilmente come relazioni di non conformità e aggiornamenti tecnici;
- la società portoghese aveva acquistato materiali e servizi a proprio nome, detraendo l’IVA a monte;
- gli importi non risultavano transitati su conti provvisori.
Di conseguenza, la società portoghese non operava come semplice intermediario in nome e per conto del fornitore estero, ma come effettivo prestatore dei servizi.
Quanto al carattere oneroso, la Corte ribadisce che è necessario un nesso diretto tra la prestazione e il corrispettivo ricevuto. Nel caso di specie, il corrispettivo era rappresentato dalle note di addebito emesse verso Suzlon Energy India, che costituivano il controvalore effettivo delle attività svolte. È irrilevante che tale corrispettivo non assuma la forma di una provvigione e che il soggetto non realizzi alcun margine o guadagno: ciò che conta è l’esistenza di un rapporto sinallagmatico tra servizio e pagamento.
La Corte precisa infine che l’esistenza di una garanzia sul bene non esclude di per sé l’imponibilità. Solo se la garanzia incidesse sui criteri qualificanti dell’operazione, ad esempio in presenza di un mero passaggio di somme su conti provvisori o di un agire in nome e per conto altrui, si potrebbe escludere la prestazione imponibile.
Decisione
La Corte risponde che le operazioni in questione costituiscono prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE, anche se il soggetto passivo non ha conseguito un profitto e anche se le attività riguardano beni coperti da garanzia.
Principio di diritto
Ai fini dell’IVA, il riaddebito delle spese per riparazione o sostituzione di beni in garanzia non è automaticamente un semplice rimborso di costi: quando il contesto contrattuale e contabile mostra che il soggetto passivo ha effettivamente fornito un servizio individualizzabile a fronte di un corrispettivo, l’operazione è imponibile come prestazione di servizi a titolo oneroso.
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