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Sentenza

Sentenza n. 999/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza - della sentenza n. 811/2025, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 19 febbraio 2025.

Giustizia amministrativa202503554

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l’erogazione della Carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente scolastico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a sua disposizione la Carta docente, per un importo di 500 euro annui relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi 1.500 euro. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione il 26 febbraio 2025, era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 3 settembre 2025, e il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione giudiziale era decorso. Nonostante ciò, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato. Il ricorrente ha quindi domandato l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la regolare notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. In assenza della prova dell’integrale esecuzione da parte dell’Amministrazione, ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di erogare al ricorrente, entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza, 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi 1.500 euro. Ha inoltre nominato fin d’ora quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, prevedendo che questi intervenga su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione e provveda entro i successivi 120 giorni all’esecuzione del giudicato. Il commissario potrà adottare gli atti finanziari necessari, anche tramite un funzionario delegato e avvalendosi delle strutture amministrative competenti, senza diritto a compenso. Il Ministero è stato altresì condannato alle spese di giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre oneri e spese generali, nonché alla rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    La definitività della sentenza del giudice ordinario è stata comprovata dall’attestazione della cancelleria relativa al passaggio in giudicato.

  • art. 474 c.p.c.

    Ai fini dell’esecuzione giudiziale, il titolo esecutivo è costituito dalla sentenza munita dell’attestazione di conformità.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    L’esecuzione giudiziale nei confronti delle amministrazioni debitrici presuppone il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell’amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce il fondamento normativo dell’attribuzione della Carta elettronica del docente, riconosciuta nel caso concreto dal giudicato del giudice del lavoro.

Massime di principio

  • Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario può essere fatto valere davanti al giudice amministrativo in sede di ottemperanza quando l’amministrazione non vi abbia dato esecuzione.
  • L’azione di ottemperanza nei confronti di un’amministrazione debitrice è proponibile, per l’esecuzione giudiziale, solo dopo la notificazione del titolo esecutivo munito dell’attestazione di conformità e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • In sede di ottemperanza, una volta dimostrati il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione e il decorso del termine dilatorio, spetta all’amministrazione dimostrare l’integrale esecuzione dell’obbligo giudiziale; in mancanza, il ricorso deve essere accolto.
  • Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza del creditore in caso di persistente inottemperanza.
  • Quando l’incarico commissariale rientra nei compiti istituzionali del pubblico dipendente nominato, il commissario ad acta può essere incaricato senza riconoscimento di uno specifico compenso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

Testo integrale

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