Sentenza n. 492/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'ottemperanza alla sentenza n. 320/2024 depositata il 18 aprile 2024 dal Tribunale di Crotone, sezione lavoro, nel giudizio RG n. 930/2023, non impugnata nei termini e passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Crotone, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione e alla retribuzione professionale docenti
Esito
Favorevole al ricorrente (docente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a., deducendo l'inottemperanza del Ministero a una sentenza del Tribunale di Crotone, sezione lavoro, passata in giudicato. La sentenza, previa disapplicazione dell'art. 1, comma 121, della l. 107/2015, aveva ordinato al Ministero di consentire l'utilizzo della Carta elettronica per gli anni scolastici indicati nel giudizio e aveva accertato il diritto alla retribuzione professionale docenti, condannando l'Amministrazione al pagamento di euro 2.656,49, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria se maggiore, nonché delle spese di lite. La pronuncia era stata notificata al Ministero tramite PEC il 18 aprile 2024, con indicazione del codice fiscale e delle annualità interessate, ed era divenuta irrevocabile, come attestato il 26 febbraio 2025. Decorso il termine di moratoria di centoventi giorni senza integrale esecuzione, la ricorrente ha chiesto l'ottemperanza e anche la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR accoglie il ricorso per quanto di ragione e ordina al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione di ottemperanza a cura della ricorrente. Per l'eventuale protrazione dell'inadempimento, nomina sin d'ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale del Ministero, il quale dovrà provvedere in via sostitutiva entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Le spese e i compensi dell'eventuale attività commissariale sono posti a carico dell'Amministrazione inadempiente, ritenendosi applicabile per analogia l'art. 5-sexies, ottavo comma, della l. 89/2001, come introdotto dalla l. 208/2015, anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti dai giudizi ex legge Pinto. È invece respinta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., perché ritenuta manifestamente iniqua in relazione alla particolare funzione della Carta del docente, qualificata come contributo per l'aggiornamento e la formazione e non come corrispettivo. Il Ministero è condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 828,00, oltre spese generali e accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a.
Consente l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario; nel caso concreto il presupposto è stato ritenuto sussistente per il mancato adempimento del Ministero dopo il decorso del termine di moratoria.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione della pronuncia, nominare un commissario ad acta e adottare ulteriori misure esecutive.
art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.
La penalità di mora non è stata applicata perché, nel caso concreto, è stata ritenuta manifestamente iniqua in ragione della funzione non corrispettiva della Carta del docente.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La sentenza del giudice del lavoro, da eseguire in ottemperanza, ne aveva disposto la disapplicazione e aveva riconosciuto alla docente il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione.
art. 7 CCNL relativo al secondo biennio economico 2000-2001 del personale del comparto scuola
Costituisce la fonte della retribuzione professionale docenti riconosciuta dalla sentenza posta in esecuzione.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001
La disciplina relativa ai compensi del commissario nei giudizi di ottemperanza a decreti decisori ex legge Pinto è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
art. 1, comma 777, l. 208/2015
Ha introdotto nell'art. 5-sexies della l. 89/2001 la disposizione richiamata dal giudice per porre i compensi commissariali a carico dell'Amministrazione inadempiente.
Massime di principio
- In presenza di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ritualmente notificata alla pubblica amministrazione, il perdurante mancato adempimento dopo il decorso del termine di moratoria legittima l'azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione l'integrale esecuzione della pronuncia entro un termine e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire in via sostitutiva in caso di ulteriore inadempimento.
- La disciplina sui compensi dell'attività commissariale prevista dall'art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001 può essere applicata per analogia anche a giudizi di ottemperanza relativi ad altre condanne della pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro, con oneri a carico dell'amministrazione inadempiente.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando, in relazione alla natura e alla funzione della prestazione dovuta, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua; in particolare, la Carta del docente è qualificata come contributo per aggiornamento e formazione, non come corrispettivo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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