Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1311/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento - A) del decreto prot. n. -OMISSIS- del 01.02.2023, a firma del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito valida per le regioni Campania e Molise del concorso ordinario, indetto per le discipline STEM ai sensi del D.D.G. n. 252 del 31.01.2022, relativamente alla classe di concorso A028 “Matematica e Scienze”, nella parte in cui colloca la candidata -OMISSIS- alla posizione n. 446, con punti 161,50, senza la valutazione del punteggio ulteriormente spettante per il superamento del concorso ordinario indetto con D.D.G. 21 aprile 2020, n. 499 e ss.mm., per effetto del quale la candidata ha anche conseguito l’abilitazione all’insegnamento per la c.d.c. A028 – Matematica e Scienze (doc. 1); - B) del decreto prot. n. m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U. -OMISSIS- dell’1.03.2023, a firma del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli, con il quale è stata disposta la ripubblicazione con modifiche e conseguente rinnovazione della predetta graduatoria di merito valida per le regioni Campania e Molise del concorso ordinario indetto per le discipline STEM ai sensi del D.D.G. n. 252 del 31.1.2022, relativamente alla classe di concorso A028 “Matematica e Scienze”, per i medesimi profili di illegittimità di cui al precedente capo (doc. 2); - C) dei verbali della Commissione Giudicatrice relativi alla valutazione dei titoli culturali dichiarati dalla ricorrente, ancorché non conosciuti; - D) del D.D.G. n. 252 del 31.01.2022, recante riapertura dei termini di partecipazione al concorso ordinario per le discipline STEM, in attuazione dell’articolo 59, comma 18, del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito dalla Legge n. 106 del 23 luglio 2021, se ed in quanto lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente (doc. 3); - E) del D.D.G.-OMISSIS-recante la disciplina della procedura del concorso ordinario per le discipline STEM, nella parte in cui non contempla la facoltà per gli aspiranti di avvalersi del “soccorso istruttorio” o della integrazione documentale rispetto a domande di ammissione risultate incomplete e/o erronee e, in ogni caso, se ed in quanto lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente; - F) nonché di ogni ulteriore atto procedimentale, ancorché sconosciuto, antecedente, conseguente e/o comunque connesso ai predetti atti e provvedimenti, se in quanto lesivi dei diritti e degli interessi azionati con il presente gravame; nonché per l’acquisizione in via istruttoria, ex art. 64 e segg. c.p.a., di tutti gli atti ed i documenti relativi alla valutazione dei titoli vantati dalla ricorrente;

Giustizia amministrativa202301902

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria di merito del concorso ordinario per discipline STEM, classe di concorso A028, e relativi atti di valutazione dei titoli, nella parte in cui non riconoscevano il punteggio aggiuntivo spettante alla candidata

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente impugnava la graduatoria approvata e successivamente ripubblicata dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania nell’ambito del concorso ordinario per discipline STEM, classe A028 “Matematica e Scienze”, contestando la collocazione conseguita e il mancato riconoscimento del punteggio spettante per il superamento di un precedente concorso ordinario, dal quale aveva anche conseguito l’abilitazione all’insegnamento. Deduceva violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili e impugnava, ove lesivi, anche il bando e gli atti della procedura nella parte in cui non prevedevano il soccorso istruttorio o l’integrazione documentale per domande incomplete o erronee. Chiedeva inoltre l’acquisizione degli atti relativi alla valutazione dei titoli. Nel corso del giudizio, la ricorrente documentava che l’amministrazione, accogliendo i reclami presentati da alcuni candidati, aveva rettificato la graduatoria e riconosciuto il punteggio corretto, pari a 174 punti, collocandola alla posizione 233.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La rettifica amministrativa intervenuta nel corso del giudizio aveva infatti riconosciuto alla ricorrente il punteggio richiesto e modificato la sua posizione in graduatoria, eliminando ogni utilità pratica derivante dall’eventuale annullamento degli atti impugnati. La decisione non contiene una valutazione di merito sulle censure di violazione di legge ed eccesso di potere, né sulla disciplina del soccorso istruttorio. In ragione della natura formale della pronuncia, le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 64 c.p.a.

    ex art. 64 e segg. c.p.a.

    Richiamato dalla ricorrente per chiedere l’acquisizione istruttoria degli atti e documenti relativi alla valutazione dei titoli; la richiesta non è stata esaminata nel merito per la sopravvenuta improcedibilità.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare le parti.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

    Richiamato, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata ai fini dell’oscuramento dei dati.

Massime di principio

  • Il ricorso amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione adotta un provvedimento che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente e rende priva di utilità pratica l’eventuale pronuncia di annullamento.
  • La rettifica della graduatoria concorsuale che riconosce al candidato il punteggio correttamente spettante e ne modifica la posizione può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso originariamente proposto contro la graduatoria, se il candidato dichiara e documenta l’assenza di ulteriori utilità conseguibili.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.