Cassazione Penale, Sentenza n. 45076/2023 del 08/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato e ha annullato la sentenza impugnata. Pur disponendo l'annullamento senza rinvio, ha trasmesso gli atti alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione per l'ulteriore corso, rilevando che la mancata traduzione del detenuto, nonostante la tempestiva richiesta tramite il direttore, ha determinato la nullità della decisione impugnata.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione per violazione di norme processuali: il Minguzzi, detenuto presso la Casa circondariale di Modena, aveva tempestivamente manifestato tramite il direttore dell'istituto (atto del 06/04/2022) la volontà di presenziare all'udienza d'appello; nonostante ciò la Corte d'appello lo ha dichiarato assente e ha confermato la condanna. Si deduce la nullità assoluta della celebrazione in assenza del detenuto, richiamando l'efficacia immediata delle dichiarazioni ricevute dal direttore ai sensi dell'art. 123 c.p.p. e la non sanabilità del vizio ai sensi dell'art. 179 c.p.p.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen.
Norma che descrive il reato ascritto al ricorrente (fatto materiale oggetto del processo); non è stata oggetto della decisione di cassazione sul vizio processuale, ma identifica il reato per cui era stato condannato
art. 123 cod. proc. pen.
Le dichiarazioni e le richieste del detenuto ricevute dal direttore dell'istituto di custodia hanno immediata efficacia come se fossero ricevute dall'autorità giudiziaria destinataria; pertanto la richiesta tempestiva del detenuto di presenziare all'udienza obbliga il giudice ad adottare i provvedimenti necessari (es. traduzione), a pena di nullità
art. 179 cod. proc. pen.
Riferimento alla categoria di nullità non sanabili: il ricorrente ha dedotto che il vizio fosse di ordine generale e non sanabile; la Corte ha ritenuto configurabile una nullità assoluta per la celebrazione in assenza del detenuto che aveva chiesto di partecipare
Massime di principio
- La richiesta di un detenuto di presenziare all'udienza, se comunicata tempestivamente tramite il direttore dell'istituto, produce effetti immediati ai sensi dell'art. 123 c.p.p. e il giudice deve disporre la traduzione per consentire la partecipazione.
- La celebrazione del processo o di un'udienza in assenza del detenuto che aveva tempestivamente chiesto di partecipare determina una nullità assoluta della decisione; tale nullità può comportare l'annullamento della sentenza e il rinvio per nuovo corso.
- La volontà del detenuto di comparire, manifestata una volta tempestivamente, si estende anche alle udienze successive fissate a seguito di rinvio, salvo espressa rinuncia; dunque la mancata traduzione dopo un rinvio può anch'essa determinare nullità.
- Le comunicazioni ricevute dal direttore dell'istituto di custodia equivalgono a notifica/atto ricevuto direttamente dall'autorità giudiziaria; il giudice deve tenerne conto e non può procedere senza aver verificato e adottato le misure necessarie.
- In situazioni analoghe la strategia difensiva efficace è segnalare e documentare tempestivamente la richiesta di partecipazione (atto del direttore) e proporre impugnazione per vizio di nullità qualora il giudice proceda in assenza del detenuto.
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