Corte di giustizia, Ordinanza C-597/23
Order of the Court of 2 February 2024. — Apart sp. z o.o. v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – EU trade mark – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed. — Case C-597/23 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato, in via preliminare, se il ricorso di Apart contro la sentenza del Tribunale in materia di nullità di un marchio UE dovesse essere ammesso a proseguire. Ha concluso che i motivi invocati non dimostravano, con il grado di precisione richiesto, una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Di conseguenza, l’impugnazione è stata dichiarata non ricevibile in questa fase e Apart è stata condannata a sopportare le proprie spese.
Ricorso per impugnazione in materia di marchio UE non autorizzato a proseguire per mancata dimostrazione di una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.
La questione giuridica
Se i motivi di impugnazione, relativi all’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) ed e), punto iii), del regolamento n. 40/94 in materia di distintività del segno e di forma che dà valore al prodotto, sollevino una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione tale da consentire il proseguimento del ricorso ai sensi dell’articolo 58 bis dello Statuto e dell’articolo 170 bis del regolamento di procedura della Corte.
Principio di diritto
Nel procedimento di autorizzazione a proseguire l’impugnazione contro una decisione del Tribunale in materia di EUIPO, spetta al ricorrente dimostrare in modo chiaro, preciso e dettagliato che il ricorso solleva una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione; la mera allegazione di un contrasto con la giurisprudenza o di un tema non ancora esaminato dalla Corte non basta. Poiché Apart sp. z o.o. non ha fornito informazioni sufficienti né sulla realtà delle asserite contraddizioni né sulle ragioni specifiche della rilevanza sistemica delle questioni prospettate, la Corte ha respinto la domanda di ammissione del ricorso e l’impugnazione non è stata autorizzata a proseguire.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 58 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 170 bis del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 170 a del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 170 b del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, articolo 7, paragrafo 1, lettere b) ed e), punto iii)
Impugnazione in materia di marchio UE non ammessa a proseguire
La pronuncia è un’ordinanza della Corte di giustizia, resa nella composizione incaricata di decidere se un’impugnazione possa essere ammessa a proseguire, in una controversia di proprietà industriale relativa a un marchio dell’Unione europea.
Contesto del procedimento
Apart sp. z o.o. ha impugnato la sentenza del Tribunale del 26 luglio 2023, che aveva respinto il suo ricorso diretto all’annullamento e alla modifica della decisione della Quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 6 luglio 2021, adottata in un procedimento di nullità tra Apart e S. Tous, SL.
Quadro normativo richiamato
La Corte richiama il meccanismo di filtro delle impugnazioni previsto dall’articolo 58 bis dello Statuto della Corte di giustizia, nonché gli articoli 170 a e 170 b del regolamento di procedura. Tale disciplina impone che il ricorso, per poter proseguire, sollevi una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.
Sul merito dei motivi prospettati dalla ricorrente, vengono in rilievo l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94, relativo alla mancanza di distintività, e l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto iii), del medesimo regolamento, relativo ai segni costituiti esclusivamente dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto.
Motivi addotti dalla ricorrente
La ricorrente sosteneva che il ricorso ponesse quattro questioni di rilievo sistemico:
- l’incidenza della saturazione del mercato rispetto alla forma del segno sulla valutazione della distintività;
- il significato di "forma semplice" e la possibilità di memorizzazione di un segno con contorni sfumati e forme arrotondate;
- la possibilità che un segno figurativo che evoca emozioni, come la nostalgia dell’infanzia, rientri nell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto iii);
- la necessità di chiarire se, ai fini di tale disposizione, il segno debba coincidere integralmente con la forma del prodotto o solo con i suoi elementi originali.
La ricorrente invocava anche asseriti contrasti con la giurisprudenza, in particolare con le sentenze Mag Instrument, Cain Cellars, Textilis e Bang & Olufsen.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda anzitutto che incombe al ricorrente dimostrare la rilevanza della questione ai fini dell’unità, della coerenza o dello sviluppo del diritto dell’Unione. Il ricorso deve contenere tutte le informazioni necessarie per consentire alla Corte di statuire sull’ammissione, indicando con precisione:
- il motivo di impugnazione;
- la disposizione o la giurisprudenza asseritamente violata;
- la natura dell’errore di diritto;
- l’incidenza concreta dell’errore sull’esito della decisione impugnata;
- in caso di contrasto giurisprudenziale, i punti esatti di divergenza e le ragioni specifiche della sua rilevanza sistemica.
Quanto ai primi tre gruppi di argomentazioni della ricorrente, la Corte osserva che la mera allegazione di un mancato rispetto della giurisprudenza non basta, se non è dimostrata con sufficiente precisione la comparabilità delle situazioni e la realtà della contraddizione invocata. Nel caso di specie, la ricorrente non ha fornito informazioni sufficienti in tal senso.
Per quanto riguarda le censure formulate in termini generali sulla necessità di armonizzare la giurisprudenza, la Corte rileva che esse non spiegano specificamente perché gli asseriti errori di diritto sarebbero idonei a sollevare una questione significativa per i criteri richiesti dallo Statuto.
Quanto alla pretesa novità della nozione di "forma semplice", la Corte afferma che il fatto che una questione non sia stata ancora esaminata non implica di per sé la sua rilevanza sistemica. Occorre dimostrare anche, in modo dettagliato, perché la questione sia importante ai fini dell’unità, della coerenza o dello sviluppo del diritto dell’Unione. Tale dimostrazione non è stata fornita.
Decisione e spese
La Corte conclude che la domanda di ammissione del ricorso non è idonea a dimostrare che l’impugnazione sollevi una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. La richiesta di autorizzazione a proseguire è quindi respinta.
Quanto alle spese, poiché l’ordinanza è stata adottata prima della notificazione dell’impugnazione alle altre parti, la Corte dispone che Apart sopporti le proprie spese.
Principio ricavabile
Nel filtro delle impugnazioni contro decisioni del Tribunale in materia di EUIPO, la Corte esige una dimostrazione rigorosa e circostanziata della rilevanza sistemica delle questioni dedotte; formule generiche, richiami astratti alla giurisprudenza o alla necessità di armonizzazione non sono sufficienti a ottenere l’autorizzazione a proseguire il ricorso.
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