Corte di giustizia, Ordinanza C-598/23
Order of the Court of 2 February 2024. — Apart sp. z o.o. v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – EU trade mark – Cancellation proceedings – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed. — Case C-598/23 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in composizione deputata a decidere sull’ammissibilità delle impugnazioni, ha respinto la domanda di Apart sp. z o.o. di far proseguire il ricorso contro la sentenza del Tribunale in materia di revoca di un marchio UE. Ha ritenuto che i tre motivi dedotti non illustrassero con il necessario grado di precisione perché le questioni prospettate fossero significative per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Di conseguenza, l’impugnazione non è stata ammessa a procedere e le spese restano a carico della ricorrente.
Ricorso contro sentenza del Tribunale in materia di marchio UE: mancata ammissione dell’impugnazione perché la domanda non dimostra che i motivi sollevino una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.
La questione giuridica
Se l’impugnazione proposta avverso una sentenza del Tribunale in materia di marchio dell’Unione europea debba essere ammessa a procedere ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto, ossia se i tre motivi dedotti dall’appellante identifichino, con il grado di precisione richiesto, questioni di diritto significative per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.
Principio di diritto
Nel procedimento di previa ammissione dell’impugnazione ex articolo 58a dello Statuto, l’appellante deve dimostrare in modo chiaro, dettagliato e specifico che ciascun motivo solleva una questione di diritto significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione; la mera allegazione di errori di diritto, di un rischio di incertezza giuridica o di violazioni procedurali, senza spiegare concretamente perché tali errori abbiano tale rilievo sistemico, è insufficiente. In mancanza di una dimostrazione adeguata, l’impugnazione non è ammessa a procedere.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 170a, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 170b, paragrafi 1, 3 e 4, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 21, paragrafo 1, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2018/625
- Articolo 22, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2018/625
- Articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 94, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001
Impugnazione contro una decisione del Tribunale in materia di marchio UE
La pronuncia riguarda un’istanza di ammissione di un’impugnazione proposta da Apart sp. z o.o. contro la sentenza del Tribunale del 26 luglio 2023, relativa a un procedimento di revoca di un marchio dell’Unione europea tra Apart e S. Tous, SL. La Corte decide ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto, nel meccanismo speciale di filtro degli appelli in materia di decisioni del Tribunale concernenti le commissioni di ricorso dell’EUIPO.
Parti e contesto procedurale
La ricorrente in impugnazione è Apart sp. z o.o. L’EUIPO è la parte convenuta nel giudizio di primo grado, mentre S. Tous, SL è intervenuta nel procedimento davanti al Tribunale. La Corte è adita affinché esamini se l’appello debba essere ammesso a procedere prima dell’esame nel merito.
Quadro normativo applicabile
La Corte richiama:
- l’articolo 58a dello Statuto, che subordina la prosecuzione dell’impugnazione alla previa decisione della Corte quando il ricorso riguarda una decisione del Tribunale su una decisione di una commissione di ricorso indipendente dell’EUIPO;
- l’articolo 170a, paragrafo 1, e l’articolo 170b, paragrafi 1, 3 e 4, del regolamento di procedura, che disciplinano il contenuto della richiesta di ammissione e il criterio della questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione;
- le disposizioni sostanziali richiamate nei motivi dell’appello: articolo 21, paragrafo 1, lettera e), e articolo 22, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2018/625; articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009; articolo 94, paragrafo 1, seconda frase, e articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001.
I tre motivi dedotti dall’appellante
Apart ha sostenuto che i tre motivi del ricorso sollevassero questioni rilevanti per il diritto dell’Unione:
- primo motivo: il Tribunale avrebbe errato nel confermare il diniego di fissare una data di revoca anteriore alla data di deposito della domanda di revoca, non tenendo conto dell’interesse dell’appellante a contestare la decisione dell’EUIPO nella parte in cui la domanda di revoca era stata accolta solo parzialmente;
- secondo motivo: il Tribunale avrebbe confermato erroneamente che l’uso del marchio in forme leggermente diverse da quella registrata non altera il carattere distintivo del segno, in un contesto di marchio figurativo semplice e di mercato saturo;
- terzo motivo: il Tribunale avrebbe dichiarato irricevibile un motivo relativo all’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 sulla base di valutazioni inesatte e non provate, con possibile violazione anche del diritto a un equo processo.
Criterio di ammissibilità dell’impugnazione
La Corte ricorda che spetta all’appellante dimostrare che le questioni sollevate dall’impugnazione sono significative per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. La richiesta di ammissione deve contenere tutte le informazioni necessarie per consentire alla Corte di pronunciarsi e deve indicare, in modo chiaro e dettagliato, per ciascun motivo:
- la norma di diritto dell’Unione o la giurisprudenza asseritamente violata;
- la natura dell’errore di diritto imputato al Tribunale;
- l’incidenza di tale errore sull’esito della sentenza;
- e, soprattutto, le ragioni specifiche per cui tale errore solleva una questione di rilievo sistemico.
Valutazione dei motivi relativi alla revoca e all’uso del marchio
Quanto ai primi due motivi, la Corte osserva che l’appellante si limita a indicare errori di diritto asseriti e ad avanzare argomentazioni generali. Non spiega però in modo sufficientemente preciso perché tali errori, anche se provati, sarebbero idonei a porre una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Il semplice richiamo al rischio di incertezza giuridica non basta a soddisfare l’onere di dimostrazione richiesto dall’articolo 58a dello Statuto e dall’articolo 170a del regolamento di procedura.
Valutazione del motivo fondato sull’articolo 94 del regolamento 2017/1001 e sul giusto processo
Per il terzo motivo, la Corte riconosce l’importanza del diritto a un equo processo nell’ordinamento dell’Unione, ma precisa che ciò non esonera l’appellante dall’obbligo di dimostrare il carattere sistemicamente rilevante della questione. Anche in questo caso, Apart si limita a sostenere che sarebbe importante chiarire fino a che punto il Tribunale possa fondarsi su elementi non spiegati o non provati, senza fornire ulteriori precisazioni. Ne deriva l’insufficienza della richiesta di ammissione.
Decisione e spese
La Corte conclude che la domanda non è idonea a dimostrare che l’impugnazione sollevi una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. L’impugnazione non è quindi ammessa a procedere. Poiché la decisione interviene prima della notificazione del ricorso alle altre parti, la Corte dispone che Apart sopporti le proprie spese.
Principio affermato
La pronuncia ribadisce che il filtro di ammissibilità previsto dall’articolo 58a dello Statuto richiede una dimostrazione rigorosa e circostanziata del rilievo sistemico delle questioni dedotte. Non basta denunciare un possibile errore del Tribunale o evocare genericamente incertezza giuridica o garanzie processuali: occorre spiegare, con precisione, perché il motivo incida sull’unità, sulla coerenza o sullo sviluppo del diritto dell’Unione.
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