Corte di giustizia, Sentenza C-251/22
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 1° febbraio 2024. — Scania AB e a. contro Commissione europea. — Impugnazione – Concorrenza – Intese – Mercato degli autocarri – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) – Accordi e pratiche concordate sui prezzi di vendita degli autocarri, sulle tempistiche relative all’introduzione delle tecnologie a basse emissioni richieste dalle norme da Euro 3 a Euro 6 nonché sul trasferimento ai clienti dei costi di tali tecnologie – Infrazione unica e continuata – Portata geografica di tale infrazione – “Procedimento ibrido” che ha portato, in successione, all’adozione di una decisione di transazione e di una decisione al termine di un procedimento ordinario – Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – – Diritto a una buona amministrazione – Imparzialità della Commissione europea – Valutazione della portata geografica di una pratica concordata – Elementi pertinenti – Qualificazione di un insieme di comportamenti come “infrazione unica e continuata” – Regolamento(CE) n. 1/2003 – Articolo 25 – Potere della Commissione di irrogare un’ammenda – Prescrizione. — Causa C-251/22 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte conferma integralmente la sentenza del Tribunale nel caso dell’intesa sugli autocarri. Respinge le doglianze delle imprese Scania sull’imparzialità della Commissione in un procedimento ibrido, sulla portata geografica degli scambi al livello tedesco, sulla qualificazione dell’illecito come infrazione unica e continuata e sulla prescrizione dell’ammenda. Ne risulta confermata la sanzione inflitta dalla Commissione per la partecipazione a una collusione di lunga durata sui prezzi e sulle tecnologie ambientali degli autocarri.
Impugnazione nel caso autocarri: imparzialità della Commissione in un procedimento ibrido, portata geografica degli scambi al livello tedesco, infrazione unica e continuata e prescrizione dell’ammenda
La questione giuridica
Se il Tribunale abbia errato nel confermare la decisione della Commissione che ha accertato una violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 SEE nel mercato degli autocarri, in particolare: 1) quanto al rispetto del diritto a una buona amministrazione e dell’imparzialità della Commissione in un procedimento "ibrido"; 2) quanto alla qualificazione della portata geografica degli scambi al livello tedesco come estesa all’intero SEE; 3) quanto alla qualificazione dei tre livelli di contatti come infrazione unica e continuata; 4) quanto alla prescrizione del potere di irrogare l’ammenda ai sensi dell’articolo 25 del regolamento n. 1/2003.
Principio di diritto
La Corte respinge l’impugnazione e afferma che, in un procedimento antitrust "ibrido", il solo fatto che gli stessi servizi della Commissione abbiano seguito sia la transazione sia il procedimento ordinario non basta, di per sé, a dimostrare una violazione dell’imparzialità oggettiva; occorrono elementi oggettivi ulteriori. Inoltre, per qualificare come infrazione unica e continuata una serie di contatti collusivi, non è necessario che ciascun singolo contatto costituisca isolatamente un’infrazione autonoma: è sufficiente che essi si inseriscano in un piano d’insieme avente oggetto anticoncorrenziale comune. Di conseguenza, poiché l’intesa è stata correttamente ritenuta unica, continuata e cessata il 18 gennaio 2011, il potere della Commissione di irrogare l’ammenda non era prescritto ai sensi dell’articolo 25 del regolamento n. 1/2003.
Norme richiamate
- Articolo 101 TFUE
- Articolo 53 dell’accordo SEE
- Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Regolamento (CE) n. 1/2003
- Articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003
- Articolo 25 del regolamento (CE) n. 1/2003
- Articolo 31 del regolamento (CE) n. 1/2003
- Regolamento (CE) n. 773/2004
- Articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 773/2004
- Articolo 18 del regolamento (CE) n. 1/2003
- Articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003
- Articolo 261 TFUE
Impugnazione Scania/Commissione: intesa sugli autocarri e procedimento ibrido
La Corte di giustizia, con sentenza della Decima Sezione del 1° febbraio 2024 nella causa C-251/22 P, ha esaminato l’impugnazione proposta da Scania AB, Scania CV AB e Scania Deutschland GmbH contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato la decisione della Commissione nel caso AT.39824 – Autocarri. La controversia riguarda una complessa intesa nel mercato degli autocarri medi e pesanti, con contestazioni su prezzi, tempistiche di introduzione delle tecnologie Euro 3-Euro 6 e trasferimento dei relativi costi.
Fatti e procedimento amministrativo
La Commissione aveva accertato che, tra il 17 gennaio 1997 e il 18 gennaio 2011, la Scania aveva partecipato a comportamenti collusivi con altri costruttori di autocarri. L’infrazione era stata ricostruita dalla Commissione come articolata su tre livelli di contatti:
- livello dirigenziale (top management), tra il 1997 e il 2004;
- livello inferiore della sede (lower headquarters level), tra il 2000 e il 2008;
- livello tedesco (German level meetings), dal 2004 in poi.
Nel procedimento amministrativo, una parte delle imprese aveva chiesto e ottenuto di proseguire nell’ambito di una procedura di transazione ai sensi dell’articolo 10 bis del regolamento n. 773/2004; la Scania, invece, aveva scelto il procedimento ordinario. La Commissione aveva quindi adottato una decisione di transazione nel 2016 e, successivamente, la decisione controversa del 27 settembre 2017 nei confronti della Scania, infliggendo un’ammenda complessiva di EUR 880.523.000.
Motivi dell’impugnazione
Dinanzi alla Corte, la Scania ha dedotto quattro motivi principali:
- violazione dell’articolo 41 della Carta per difetto di imparzialità della Commissione nel procedimento ibrido;
- violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 SEE per la qualificazione della portata geografica degli scambi al livello tedesco come estesa all’intero SEE;
- violazione dei medesimi articoli per la qualificazione dell’insieme dei tre livelli di contatti come infrazione unica;
- violazione dell’articolo 25 del regolamento n. 1/2003 per avere mantenuto un’ammenda relativa a un comportamento asseritamente prescritto.
Normativa richiamata
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE, come basi sostanziali del divieto di intese;
- l’articolo 41 della Carta, sul diritto a una buona amministrazione e sull’imparzialità dell’amministrazione dell’Unione;
- gli articoli 23, 25 e 31 del regolamento n. 1/2003, relativi al potere sanzionatorio, alla prescrizione e al controllo giurisdizionale delle ammende;
- gli articoli 18, 11, paragrafo 6, e 10 bis del regolamento n. 1/2003 e del regolamento n. 773/2004, nel contesto del procedimento amministrativo e della transazione;
- l’articolo 261 TFUE e l’articolo 31 del regolamento n. 1/2003, quanto al potere di merito del giudice dell’Unione sulle ammende.
Imparzialità della Commissione nel procedimento ibrido
La Corte respinge la censura relativa all’articolo 41 della Carta. Ricorda che l’imparzialità comprende un profilo soggettivo e uno oggettivo: il primo attiene all’assenza di pregiudizi personali dei membri dell’istituzione; il secondo richiede garanzie sufficienti a escludere qualsiasi dubbio legittimo.
Nel caso di specie, la Corte osserva che il Tribunale aveva effettivamente esaminato entrambi i profili. In particolare:
- il solo fatto che gli stessi servizi della Commissione abbiano partecipato sia alla decisione di transazione sia alla decisione finale non basta, da solo, a far sorgere un dubbio legittimo di imparzialità;
- il procedimento di transazione è distinto dal procedimento ordinario;
- nel procedimento ordinario la Commissione non è vincolata dalle constatazioni contenute nella decisione di transazione nei confronti delle imprese che hanno transatto.
La Corte precisa anche che il richiamo del Tribunale al cosiddetto principio di "tabula rasa" non poteva fondare una violazione dell’imparzialità: quel principio si collega alla presunzione di innocenza delle imprese che non hanno aderito alla transazione, non all’obbligo di imparzialità dell’istituzione. Tuttavia, tale errore del Tribunale è stato ritenuto inoperante, perché non ha inciso sull’esito della motivazione. In sintesi, la Corte afferma che non vi era prova di un pregiudizio personale né di una carenza di garanzie oggettive.
Portata geografica degli scambi al livello tedesco
La Corte respinge anche il motivo relativo alla portata geografica degli scambi al livello tedesco. Conferma che il Tribunale poteva basarsi sul contenuto delle informazioni ottenute dalla Scania DE per ritenere che tali scambi avessero una portata oltre il mercato tedesco e riguardassero il SEE.
La Corte chiarisce che, per accertare la partecipazione di un’impresa a un’infrazione unica e continuata, la Commissione deve provare che l’impresa intendesse contribuire agli obiettivi comuni oppure fosse al corrente dei comportamenti illeciti degli altri partecipanti o potesse ragionevolmente prevederli. Non è però necessario provare, in aggiunta, una specifica intenzione della singola impresa quanto alla portata geografica degli scambi, se tale portata emerge dal contenuto delle informazioni stesse.
Le censure delle ricorrenti contro la valutazione probatoria compiuta dal Tribunale sono state in gran parte dichiarate irricevibili, perché miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove senza dedurre uno snaturamento degli elementi del fascicolo.
Infrazione unica e continuata
La Corte conferma la qualificazione dell’insieme dei comportamenti come infrazione unica e continuata. Richiama la propria giurisprudenza secondo cui una violazione dell’articolo 101 TFUE può risultare non solo da un singolo atto, ma anche da una serie di atti o da un comportamento continuato facenti parte di un piano d’insieme con identico oggetto anticoncorrenziale.
È dunque sufficiente che i diversi comportamenti:
- perseguano un obiettivo anticoncorrenziale comune;
- siano collegati tra loro da elementi fattuali, temporali e contenutistici;
- facciano parte di un piano complessivo.
La Corte precisa che non è necessario che ciascun atto, preso isolatamente, costituisca già un’infrazione autonoma all’articolo 101 TFUE o all’articolo 53 SEE. Un contatto che da solo potrebbe essere lecito può comunque contribuire a dimostrare l’esistenza di un’infrazione unica e continuata, se inserito nel contesto complessivo dell’intesa.
Prescrizione e ammende
Respinto anche il quarto motivo. La Corte osserva che il ragionamento delle ricorrenti presupponeva l’accoglimento dei motivi precedenti e quindi una frammentazione dell’intesa in più condotte separate. Poiché, invece, l’infrazione unica e continuata è stata confermata fino al 18 gennaio 2011, il termine quinquennale di prescrizione dell’articolo 25 del regolamento n. 1/2003 non era spirato alla data del primo atto interruttivo della Commissione.
Ne consegue che il potere della Commissione di irrogare l’ammenda non era prescritto.
Dispositivo
La Corte respinge integralmente l’impugnazione e condanna Scania AB, Scania CV AB e Scania Deutschland GmbH alle spese. Restano dunque ferme sia la sentenza del Tribunale sia la decisione della Commissione che accertava l’intesa nel mercato degli autocarri e irrogava le relative sanzioni.
Principi affermati
La sentenza ribadisce alcuni punti di rilievo pratico per i contenziosi antitrust:
- in un procedimento ibrido, il cumulo delle funzioni istruttorie non integra automaticamente una violazione dell’imparzialità;
- per definire la portata geografica di uno scambio di informazioni, conta il contenuto oggettivo delle informazioni scambiate;
- una pluralità di contatti può integrare un’unica infrazione anche se alcuni singoli atti, isolatamente considerati, non sarebbero da soli illeciti;
- la prescrizione dell’articolo 25 del regolamento n. 1/2003 va valutata alla luce dell’infrazione nel suo complesso, non di frammenti artificiosamente isolati.
Come è indicizzato
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