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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18217/2023 del 02/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione, tramite posta elettronica certificata (PEC), dell'ordinanza del GIP di Modena del 21/11/2022 che aveva respinto la richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. L'appello era stato trasmesso via PEC ma soltanto un allegato era dotato di firma digitale; gli altri allegati non firmati avrebbero, secondo il Tribunale di Bologna, determinato l'inammissibilità ai sensi dell'art. 24, comma 6-sexies, legge n. 176/2020. Il difensore ha eccepito che gli atti privi di firma digitale non erano essenziali (alcuni erano già nel fascicolo) e che il Tribunale non aveva adeguatamente motivato l'essenzialità degli stessi.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la causa di inammissibilità prevista dall'art. 24, comma 6-sexies, legge n. 176/2020 si applica quando l'allegato privo di firma digitale riguarda il contenuto dell'impugnazione anche se parte degli allegati è già presente nel fascicolo; nel caso di specie alcuni allegati (indicati come nn. 3 e 5) non erano presenti nel fascicolo e risultavano rilevanti per il contenuto dell'impugnazione. Conseguentemente è stata pronunciata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi per escludere la colpa riguardo alla causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Disposti gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Indica la competenza del Tribunale quale giudice per il riesame/giudice ai sensi dell'art. 310 C.p.p.; richiamato per inquadrare l'operato del Tribunale di Bologna come giudice ai sensi della norma.

  • art. 24, comma 6-sexies, legge n. 176/2020

    art. 24, comma 6-sexies, legge n. 176/2020

    Stabilisce la causa di inammissibilità dell'impugnazione proposta mediante PEC quando allegati privi di firma digitale sono essenziali rispetto al contenuto dell'impugnazione; la Corte ha applicato questa norma per dichiarare l'inammissibilità dell'appello trasmesso con allegati non sottoscritti digitalmente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali per il ricorso inammissibile o infondato; la Corte l'ha applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Riguarda gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione; la Corte ha rinviato alla cancelleria per gli adempimenti previsti.

  • Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000

    Corte Cost., sentenza n. 186/2000

    Richiamata in relazione alla possibilità di escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; in mancanza di elementi escludenti, la sanzione pecuniaria è stata ritenuta applicabile.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 37704 del 11/07/2022)

    Sez. 6, n. 37704 del 11/07/2022

    Precedente richiamato per chiarire che la causa di inammissibilità per allegati privi di firma digitale opera anche quando l'allegato concerne il contenuto dell'impugnazione e non solo quando sia essenziale in senso stretto; la Corte applica tale orientamento al caso concreto.

Massime di principio

  • La trasmissione di impugnazioni tramite PEC richiede che gli allegati rilevanti per il contenuto dell'impugnazione siano sottoscritti con firma digitale: la mancanza della firma può determinare l'inammissibilità del ricorso.
  • Non basta che alcuni documenti siano già presenti nel fascicolo processuale: se almeno un allegato, rilevante per l'impugnazione, non è presente nel fascicolo e non è firmato digitalmente, l'impugnazione può essere dichiarata inammissibile.
  • La difesa deve verificare preliminarmente l'elenco degli allegati essenziali e assicurarsi della loro sottoscrizione digitale oppure indicare chiaramente che i documenti sono già presenti nel fascicolo, con riferimenti precisi, per evitare il vizio formale.
  • L'inammissibilità per difetto formale può comportare non solo il rigetto del ricorso ma anche la condanna alle spese e, salvo prova di assenza di colpa, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende; occorre pertanto valutare e documentare l'eventuale assenza di colpa.
  • In dubbio sulla correttezza formale della trasmissione via PEC è opportuno provvedere a reinoltrare la documentazione con firma digitale o utilizzare modalità alternative ammesse, tempestivamente, per sanare il difetto quando possibile.

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