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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22989/2021 del 17/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La contribuente aveva impugnato avvisi di accertamento emessi per gli anni d'imposta 2006, 2007 e 2008, relativi a IRPEF e addizionale regionale, contestando il ricorso dell'ufficio al metodo sintetico di determinazione del reddito complessivo netto fondato, tra gli indici di capacità contributiva, anche sul possesso della casa di abitazione. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso della contribuente; la CTR, in riforma, aveva invece accolto l'appello dell'Agenzia, ritenendo legittimo l'accertamento sintetico e affermando che la contribuente non avesse provato che il reddito presunto non esistesse o esistesse in misura inferiore. In Cassazione la contribuente ha proposto ricorso con quattro motivi avverso tale decisione, ma il testo non ne specifica il contenuto analitico. Nel corso del giudizio l'Agenzia ha poi chiesto la declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere, rappresentando che la lite era stata definita ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.l. n. 119/2018, con versamento del dovuto e mancato diniego entro il termine previsto.

La decisione

La Corte ha preso atto della definizione agevolata della controversia fiscale e della regolarità della procedura ex artt. 6 e 7 del d.l. n. 119/2018, rilevando che la contribuente aveva eseguito il versamento richiesto e che non era intervenuto diniego della definizione entro il 31 dicembre 2020. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese del processo estinto sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate, secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018.

Norme richiamate

  • artt. 6 e 7 del d.l. n. 119/2018

    La definizione agevolata della lite fiscale, una volta regolarmente perfezionata con il versamento dovuto e in assenza di diniego entro il termine stabilito, determina l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.

  • L. 17 dicembre 2018, n. 136

    È la legge di conversione del d.l. n. 119/2018, richiamata come base della definizione agevolata della lite.

Massime di principio

  • Quando la lite tributaria è validamente definita con la procedura di definizione agevolata prevista dalla legge e non interviene tempestivo diniego dell'Amministrazione, il giudizio pendente deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
  • Ai fini dell'estinzione del processo per definizione agevolata, rileva l'avvenuto pagamento di quanto dovuto secondo la disciplina speciale e la regolarità della procedura, non residuando spazio per una decisione sul merito delle doglianze originarie.
  • Nel processo estinto per definizione della lite fiscale, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate secondo la previsione speciale della normativa sulla definizione agevolata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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