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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13478/2023 del 30/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) e e) c.p.p. per mancata considerazione dei motivi di appello e apparente adesione supina alla sentenza di primo grado; 2) contestazione della qualificazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale (sostenendo che non vi sia stato depauperamento doloso, ma una cessione vantaggiosa a un creditore privilegiato senza formalizzazione) e vizio di motivazione; 3) censura della condanna per bancarotta fraudolenta documentale per mancata prova del dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori, con riguardo alla sottrazione dell'impianto contabile; 4) contestazione della configurazione di bancarotta impropria ex art. 223, comma 2, n. 2 r.d. 267/1942, sostenendo che il dissesto fosse anteriore al suo incarico e che le operazioni poste in essere fossero di modesto valore (al più bancarotta semplice); 5) doglianza sul trattamento sanzionatorio, chiedendo prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti e la sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: il primo motivo è risultato enunciativo, indeterminato e manifestamente infondato dato che la sentenza di merito contiene ampia e dettagliata motivazione che ha esaminato i profili di critica; il secondo motivo è stato ritenuto generico e privo di specificità, non avendo posto in correlazione argomentazioni nuove rispetto a quelle già rigettate in appello; il terzo motivo è risultato aspecifico e non ha confutato la logica della decisione di merito che ha ritenuto provata la sottrazione dell'impianto contabile e l'omesso deposito dei bilanci, condotte idonee a ostacolare la ricostruzione dei fatti; il quarto motivo è aspecifico e infondato, essendo stata valorizzata la condotta sistematica di omissione degli adempimenti erariali e l'aggravarsi del dissesto durante la gestione dell'imputato; il quinto motivo è assertivo e in parte ripropositivo, privo di confronto con la decisione impugnata e inammissibile per questioni non dedotte in appello. Conseguenze pratiche: il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.), oltre al pagamento delle spese del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 convertito con L. n. 176/2020

    Richiamato per motivare il trattamento cartolare del procedimento (trattazione in forma cartolare ai sensi della norma).

  • art. 16, comma 1, d.l. n. 228/2021 convertito con L. n. 15/2022

    Ulteriore riferimento normativo a favore della trattazione cartolare del procedimento.

  • art. 606 c.p.p. (comma 1 lett. c) e e); comma 1 lett. b); comma 3; comma 10 lett. b))

    La Corte ha applicato i criteri di ammissibilità del ricorso per cassazione: richieste generiche, aspecifiche o meramente assertive non consentono il sindacato di legittimità; inoltre il giudice di legittimità ha rilevato l'inammissibilità per questioni non dedotte in grado di appello (art. 606, comma 3) e l'assenza di confronto con il provvedimento impugnato.

  • art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.

    Richiamato in riferimento al principio che la mancanza di correlazione tra le ragioni del ricorso e la motivazione impugnata determina inammissibilità: il motivo deve essere specifico e correlato alla decisione impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma invocata per la condanna al pagamento della somma a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso con profili di colpa.

  • r.d. n. 267/1942 (Legge fallimentare), art. 216 (ult. co.), art. 219 comma 1 e comma 2 n.1, art. 223 comma 2 n.2

    Le disposizioni del regio decreto sono state utilizzate per inquadrare i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e la bancarotta impropria; la Corte ha riconosciuto l'applicabilità delle aggravanti di cui all'art. 219 e ha rideterminato le pene accessorie ai sensi dell'art. 216 in conformità agli effetti della pronuncia della Corte Costituzionale citata.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 222 del 25/09/2018

    Richiamata per giustificare la riduzione delle pene accessorie ex art. 216 ultimo comma r.d. 267/1942; la Corte di merito ha applicato l'effetto della decisione costituzionale nel rideterminare le pene accessorie.

Massime di principio

  • In Cassazione i motivi devono essere specifici, con chiara correlazione tra le censure e la motivazione impugnata: enunciazioni generiche o aspecifiche portano all'inammissibilità.
  • Per i reati fallimentari di natura patrimoniale e documentale è essenziale dimostrare il dolo e il nesso tra condotta e pregiudizio dei creditori; le omissioni nella tenuta o nella produzione della documentazione contabile possono essere valutate come condotte idonee a ostacolare la ricostruzione dei fatti e quindi come elemento probatorio del dolo.
  • La mera prospettazione alternativa (es. che una cessione sia stata vantaggiosa o una 'datio in solutum') non abbatte la valutazione di legittimità se non è supportata da prove formali (es. iscrizione nei pubblici registri, documentazione contabile) e da argomentazione specifica.
  • La configurazione della bancarotta impropria può fondarsi anche su omissioni sistematiche di adempimenti (es. debiti erariali) che aggravano un dissesto preesistente; dichiarazioni del ricorrente ammettenti la situazione antecedente possono essere usate dalla giurisprudenza a sostegno della sentenza.
  • La quantificazione della pena in sede di merito, e il bilanciamento tra attenuanti e aggravanti, sono sindacabili in cassazione solo se il ricorso affronta in maniera puntuale e motivata il ragionamento del giudice di merito; questioni non dedotte in appello sono inammissibili in cassazione.
  • Quando si impugna una sentenza penale in cassazione è prudente: 1) formulare motivi specifici e riferiti a punti determinanti della motivazione; 2) allegare e indicare gli elementi di fatto e di diritto che si ritengono contrastanti con la decisione impugnata; 3) evitare riproposizioni generiche delle stesse argomentazioni già esaminate e respinte dai gradi precedenti.

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