Cassazione Penale, Sentenza n. 34360/2022 del 16/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia (05/11/2020) che aveva, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo (28/11/2018), escluso la continuazione e ridotto la pena per condanna per truffa aggravata. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo l'assenza degli artifici e raggiri: afferma che il mancato pagamento di assegni non trasferibili intestati a lui fu dovuto al comportamento della persona offesa che non consegnò gli assegni, impedendogli la disponibilità necessaria per pagare i debiti. Contesta inoltre il riconoscimento della recidiva qualificata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi proposti fossero sostanzialmente una richiesta di revisione del mero apprezzamento del materiale probatorio e della ricostruzione fattuale operata dai giudici d'appello, con rimprovero di aver riproposto questioni già decise in sede di appello senza articolare un'autonoma e specifica critica di legittimità. Ha inoltre evidenziato che la Corte territoriale aveva fornito una motivazione esauriente in ordine agli artifici e raggiri e aveva giustificato il riconoscimento della recidiva qualificata anche in considerazione della condotta successiva del ricorrente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle Ammende.
Norme richiamate
delitto di truffa aggravata e continuata
La Corte d'appello aveva ritenuto sussistenti gli artifici e i raggiri necessari per la configurazione della truffa aggravata; la Cassazione ha ritenuto la motivazione dei giudici del merito adeguata e non sindacabile in questa sede come mero apprezzamento probatorio.
recidiva qualificata
I giudici d'appello hanno riconosciuto la recidiva qualificata sulla base dei precedenti penali e della condotta successiva alla realizzazione del reato; la Cassazione ha ritenuto la motivazione congrua e non viziata da illegittimità rilevanti.
cassa delle Ammende / condanna al pagamento delle spese processuali
La Corte ha disposto, per inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle Ammende, ritenuta equa per il caso.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede di riesame del merito: i motivi che si limitano a contestare la valutazione del materiale probatorio o a proporre una diversa ricostruzione dei fatti sono, di norma, inammissibili.
- Per impugnare con successo una sentenza in Cassazione occorre individuare e argomentare vizi di diritto o carenze specifiche della motivazione che incidano sulla legittimità, non semplicemente esprimere dissenso rispetto alle conclusioni dei giudici di merito.
- Quando si contesta la sussistenza degli elementi costitutivi del reato (es. artifici e raggiri nella truffa), è fondamentale dimostrare puntualmente l'insufficienza o l'incoerenza della motivazione e non limitarsi a ricostruzioni alternative dei fatti.
- Il riconoscimento della recidiva qualificata può fondarsi sia sui precedenti penali sia sulla condotta post-reato; in sede di impugnazione va dunque contrastata con elementi probatori o argomentazioni legali specifiche.
- Un ricorso in Cassazione privo di specificità e che reiteri questioni già decise in appello espone il ricorrente al rischio di inammissibilità e a sanzioni economiche (spese processuali e somme alla cassa delle Ammende).
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