Ordinanza n. 1792/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti e comportamenti di esecuzione del giudicato relativi alla delimitazione del confine tra demanio marittimo e proprietà privata, alla rimessione in pristino e alla restituzione delle aree
Esito
La controversia
Il giudizio è promosso per l’esecuzione di una sentenza civile, confermata in appello, che aveva accertato il confine tra la proprietà privata e il demanio marittimo, imposto alle amministrazioni una corretta delimitazione degli spazi demaniali, disposto la rimessione in pristino della situazione dei luoghi antecedente all’accertamento del 1952 e ordinato la restituzione delle porzioni di proprietà privata indebitamente occupate. Il TAR aveva già accolto il ricorso per ottemperanza, nominando un commissario ad acta, poi sostituito. Il primo commissario aveva individuato il confine con verbale del 21 novembre 2023, approvato dalla Regione, e aveva successivamente ordinato lo sgombero di una porzione di immobile. La proprietaria confinante aveva impugnato tali atti, sostenendo l’erroneità della delimitazione. Il commissario subentrato ha chiesto chiarimenti e proroghe, rappresentando di non disporre delle competenze tecnico-specialistiche necessarie e prospettando una transazione con la beneficiaria del giudicato, parametrata ai costi di ricostruzione e ripristino di un’area di notevole estensione. Il TAR chiarisce l’oggetto dell’incarico, i criteri per verificare la correttezza della delimitazione, i poteri di autotutela del commissario e i limiti delle opere esecutive da realizzare.
La decisione
Il TAR assegna al commissario ad acta un ulteriore termine di novanta giorni e fornisce chiarimenti vincolanti sull’esecuzione. Il commissario deve individuare materialmente il confine tra demanio marittimo e proprietà privata sulla base del grafico costituente l’allegato 8 alla relazione del CTU del giudizio civile. Deve confrontare tale confine con quello risultante dal verbale del 21 novembre 2023 e dal decreto regionale di approvazione. Se i confini non coincidono, il commissario deve annullare il verbale ai sensi dell’art. 21-nonies l. 241/1990 e trasmettere l’atto alla Regione affinché proceda al ritiro del decreto di approvazione. Se invece coincidono, deve confermare gli atti, compreso l’ordine di sgombero, motivando l’infondatezza delle contestazioni proposte nel giudizio parallelo. La pendenza di tale giudizio non impedisce la prosecuzione dell’attività commissariale, poiché la sua completa esecuzione è funzionale anche alla definizione del giudizio stesso. Il commissario deve quindi procedere, con l’ausilio dell’Ufficio del Genio civile o di altro soggetto pubblico, alle sole opere necessarie per demarcare il confine e restituire alla proprietaria l’area erroneamente ricompresa nel demanio. Il giudicato non impone la ricostruzione dello stabilimento distrutto durante la seconda guerra mondiale né il ripristino integrale dell’area di 501,645 mq.; la rimessione in pristino va limitata agli interventi strettamente necessari alla demarcazione e alla restituzione. Deve inoltre verificare eventuali variazioni catastali incompatibili con il confine accertato, ai fini delle segnalazioni all’autorità competente.
Norme richiamate
art. 21-nonies l. 241/1990
annullerà il detto verbale
Il commissario ad acta subentrato, quale ausiliario del giudice, può annullare in autotutela gli atti adottati dal commissario precedente qualora verifichi la loro non conformità al confine accertato dal giudicato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
La norma è richiamata quale base per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
La disposizione è richiamata, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, per la protezione dei dati personali della parte.
Massime di principio
- Nell’ottemperanza a un giudicato civile che abbia accertato il confine tra proprietà privata e demanio marittimo e imposto la restituzione delle aree indebitamente occupate, il commissario ad acta deve attenersi puntualmente agli elaborati tecnici richiamati nel dispositivo della sentenza e non può sostituire il confine giudizialmente accertato con una diversa delimitazione discrezionale.
- Il commissario ad acta subentrato nell’incarico può esercitare, nei limiti necessari all’esecuzione del giudicato, i poteri di autotutela sugli atti adottati dal commissario precedente; qualora accerti la loro difformità dal giudicato, deve annullarli e attivare il ritiro degli eventuali atti amministrativi regionali che li abbiano approvati.
- La pendenza di un autonomo giudizio di annullamento contro gli atti adottati nell’attività commissariale non impedisce necessariamente la prosecuzione dell’ottemperanza quando la definizione dell’incarico sostitutivo è indispensabile per stabilire la correttezza degli atti contestati e consentire la definizione del giudizio parallelo.
- L’obbligo di rimessione in pristino contenuto nel giudicato deve essere interpretato in correlazione con l’obbligo di corretta delimitazione e restituzione: esso comprende soltanto le opere strettamente necessarie alla demarcazione del confine e alla restituzione dell’area, non la ricostruzione di manufatti preesistenti distrutti per cause non imputabili all’amministrazione.
- Il commissario ad acta deve utilizzare ausili tecnici pubblici adeguati per la progettazione e realizzazione delle opere esecutive e deve verificare anche l’eventuale esistenza di variazioni catastali incompatibili con la delimitazione definitivamente accertata.
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