Sentenza del 20/01/2020 n. 316 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento II.DD. anno 2003 per presunta illegittima notifica dell'atto: l'Amministrazione ha notificato l'avviso al de cuius dopo il suo decesso invece che agli eredi collettivamente e impersonalmente presso l'ultimo domicilio del defunto, in violazione dell'art. 65 d.P.R. n. 600/1973; si deduce altresì carenza di motivazione della sentenza di primo grado.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale - Sezione staccata di Catania - ha accolto l'appello della contribuente, riformando la sentenza impugnata e accogliendo il ricorso originario. Il Collegio ha ritenuto la notifica nulla e insanabile perché l'Ufficio, avendo acquisito la conoscenza del decesso (dimostrata dalla dichiarazione di successione), avrebbe dovuto notificare l'atto agli eredi collettivamente e impersonalmente presso l'ultimo domicilio del de cuius ai sensi dell'art. 65 d.P.R. n. 600/1973; conseguentemente l'atto impositivo è stato annullato. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 65 d.P.R. n. 600/1973
non presente nel testo integrale
richiede agli eredi la comunicazione delle generalità e del domicilio fiscale; se l'Ufficio è comunque a conoscenza del decesso, la notifica deve essere fatta agli eredi collettivamente ed impersonalmente presso l'ultimo domicilio del de cuius; la mancata osservanza comporta nullità assoluta e insanabile dell'atto notificato.
art. 156, comma 3, c.p.c.
il Collegio osserva che l'operatività di tale norma (sull'efficacia della notifica al difensore o su casi particolari) viene meno quando la notifica è inesistente per la nullità determinata dalla violazione delle regole sulla notifica agli eredi.
Massime di principio
- Se l'Amministrazione è a conoscenza del decesso del contribuente (ad es. tramite dichiarazione di successione), la notifica dell'atto tributario deve essere effettuata agli eredi collettivamente e impersonalmente presso l'ultimo domicilio del de cuius; la mancata osservanza determina nullità assoluta e insanabile dell'atto.
- La semplice notifica indirizzata al de cuius dopo la sua morte non è valida se l'Ufficio aveva o avrebbe dovuto avere conoscenza del decesso; la prova della conoscenza può risultare da atti come la dichiarazione di successione.
- Gli eredi hanno l'onere di comunicare le loro generalità e il domicilio fiscale ai sensi dell'art. 65; in mancanza, l'Amministrazione non può limitarsi a notificare al defunto ma deve procedere alla notifica collettiva e impersonale agli eredi.
- In casi analoghi è possibile ottenere l'annullamento dell'atto per nullità della notifica; può altresì essere disposta la compensazione delle spese di giudizio in presenza di particolari ragioni di equità o natura del caso.
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