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Sentenza

Sentenza n. 737/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza n. 790/2024 emessa dal Tribunale di Avellino – Sezione Lavoro, pubblicata in data 26.7.2024.

Giustizia amministrativa202501149

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Avellino – Sezione Lavoro che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2020/2021, con accredito di € 500

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro, passata in giudicato, che aveva dichiarato il suo diritto all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti per l'anno scolastico 2020/2021 e condannato il Ministero, previa emissione della carta, ad accreditarvi € 500. Ha dedotto la notificazione del titolo all'amministrazione, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche e la persistente inerzia ministeriale. Ha chiesto l'ordine di ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna dell'amministrazione al pagamento di una penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha accertato che la sentenza azionata era passata in giudicato, che era stata notificata al Ministero il 7 marzo 2025 e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Poiché il Ministero non aveva dimostrato l'avvenuta attivazione della Carta elettronica del docente e l'accredito di € 500 per l'anno scolastico 2020/2021, il ricorso è stato accolto. Il Ministero è stato ordinato di attivare la Carta in favore del ricorrente entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'ulteriore inerzia è stato nominato un commissario ad acta, autorizzato a compiere tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento della somma. Il TAR ha precisato che l'esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittimo impedimento all'esecuzione del giudicato. Non è stata accolta la richiesta di astreinte: richiamando l'Adunanza plenaria n. 15/2014, il Collegio ha ritenuto che la crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico costituiscano, nel caso concreto, ragioni ostative alla penalità di mora nei confronti dell'amministrazione. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero e liquidate in € 500, oltre accessori, rimborso forfettario e contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.

  • art. 114 c.p.a.

    Attribuisce al giudice dell'ottemperanza il potere di ordinare l'esecuzione del titolo, nominare un commissario ad acta e, ricorrendone i presupposti, disporre una penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    l’art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a., proprio in considerazione della specialità, in questo caso favorevole, del debitore pubblico [...] ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità [...] quello [...] della sussistenza di altre ragioni ostative

    La penalità di mora è astrattamente ammissibile anche nei confronti della pubblica amministrazione, ma può essere esclusa o mitigata quando sussistano ulteriori ragioni ostative, valutate discrezionalmente dal giudice dell'ottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima di poter procedere all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione pubblica.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'esecuzione nei confronti di una pubblica amministrazione presuppone la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, oltre alla definitività del titolo azionato.
  • Quando il giudicato impone l'erogazione di una prestazione determinata e l'amministrazione non dimostra di avervi dato esecuzione, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'adempimento entro un termine assegnato e può nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'ipotesi di persistente inerzia.
  • Nel dare esecuzione a un giudicato di condanna pecuniaria, il commissario ad acta può essere autorizzato a compiere tutte le operazioni contabili e finanziarie necessarie, comprese le modifiche di bilancio, l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento della spesa.
  • L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato da parte della pubblica amministrazione.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile alla pubblica amministrazione, ma il giudice dell'ottemperanza può negarla o ridurne l'importo quando ravvisi ragioni ostative ulteriori rispetto alla manifesta iniquità, incluse le difficoltà connesse alla finanza pubblica e al rilievo degli interessi pubblici coinvolti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàPrincipio di diritto dell'Adunanza plenaria

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