Sentenza n. 737/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’ottemperanza alla sentenza n. 790/2024 emessa dal Tribunale di Avellino – Sezione Lavoro, pubblicata in data 26.7.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Avellino – Sezione Lavoro che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2020/2021, con accredito di € 500
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro, passata in giudicato, che aveva dichiarato il suo diritto all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti per l'anno scolastico 2020/2021 e condannato il Ministero, previa emissione della carta, ad accreditarvi € 500. Ha dedotto la notificazione del titolo all'amministrazione, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche e la persistente inerzia ministeriale. Ha chiesto l'ordine di ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna dell'amministrazione al pagamento di una penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha accertato che la sentenza azionata era passata in giudicato, che era stata notificata al Ministero il 7 marzo 2025 e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Poiché il Ministero non aveva dimostrato l'avvenuta attivazione della Carta elettronica del docente e l'accredito di € 500 per l'anno scolastico 2020/2021, il ricorso è stato accolto. Il Ministero è stato ordinato di attivare la Carta in favore del ricorrente entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'ulteriore inerzia è stato nominato un commissario ad acta, autorizzato a compiere tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento della somma. Il TAR ha precisato che l'esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittimo impedimento all'esecuzione del giudicato. Non è stata accolta la richiesta di astreinte: richiamando l'Adunanza plenaria n. 15/2014, il Collegio ha ritenuto che la crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico costituiscano, nel caso concreto, ragioni ostative alla penalità di mora nei confronti dell'amministrazione. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero e liquidate in € 500, oltre accessori, rimborso forfettario e contributo unificato se versato.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.
art. 114 c.p.a.
Attribuisce al giudice dell'ottemperanza il potere di ordinare l'esecuzione del titolo, nominare un commissario ad acta e, ricorrendone i presupposti, disporre una penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
l’art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a., proprio in considerazione della specialità, in questo caso favorevole, del debitore pubblico [...] ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità [...] quello [...] della sussistenza di altre ragioni ostative
La penalità di mora è astrattamente ammissibile anche nei confronti della pubblica amministrazione, ma può essere esclusa o mitigata quando sussistano ulteriori ragioni ostative, valutate discrezionalmente dal giudice dell'ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima di poter procedere all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione pubblica.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'esecuzione nei confronti di una pubblica amministrazione presuppone la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, oltre alla definitività del titolo azionato.
- Quando il giudicato impone l'erogazione di una prestazione determinata e l'amministrazione non dimostra di avervi dato esecuzione, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'adempimento entro un termine assegnato e può nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'ipotesi di persistente inerzia.
- Nel dare esecuzione a un giudicato di condanna pecuniaria, il commissario ad acta può essere autorizzato a compiere tutte le operazioni contabili e finanziarie necessarie, comprese le modifiche di bilancio, l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento della spesa.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato da parte della pubblica amministrazione.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile alla pubblica amministrazione, ma il giudice dell'ottemperanza può negarla o ridurne l'importo quando ravvisi ragioni ostative ulteriori rispetto alla manifesta iniquità, incluse le difficoltà connesse alla finanza pubblica e al rilievo degli interessi pubblici coinvolti.
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