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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9400/2025 del 06/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma della condanna per due tentativi di furto aggravato e per il porto di un bastone metallico. L'unico motivo dedotto denunciava la mancanza della querela relativamente al capo 2) (tentato furto aggravato), divenuta condizione di procedibilità in seguito alla modifica del regime di procedibilità; agli atti risultava soltanto una "denuncia orale" del 3 marzo 2020, ritenuta dalla difesa insufficiente a manifestare la volontà di perseguire penalmente l'imputato. La Corte territoriale non si era pronunciata su tale questione sollevata dal ricorrente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al capo 2). Ha ritenuto che il verbale intitolato "ricezione di denuncia orale" non conteneva espressa manifestazione della volontà di querelare e non era idoneo a integrare la querela ai sensi degli artt. 336 e 337 c.p.p.; pertanto ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al capo 2) per difetto di procedibilità. Ha inoltre annullato con rinvio la statuizione relativa al trattamento sanzionatorio complessivo, rimandando al giudice d'appello per rideterminare la pena per le rimanenti imputazioni, posto che il capo 2) era stato ritenuto il reato più grave.

Norme richiamate

  • art. 336 cod. proc. pen.

    La querela si propone mediante dichiarazione con la quale si manifesta la volontà che si proceda; si tratta di un atto di volontà libero il cui contenuto necessario è l'esposizione essenziale del fatto congiunta all'istanza di procedimento.

  • art. 337 cod. proc. pen.

    Regola le forme della querela: può essere proposta oralmente e, in tal caso, il verbale in cui essa è ricevuta deve essere sottoscritto dal querelante. L'espressa qualificazione dell'atto come "querela" agevola la ricostruzione della volontà dell'offeso.

  • art. 333 cod. proc. pen.

    Dettaglia le autorità cui può essere presentata la denuncia e le formalità correlate; l'art. 337 rinvia a tale disciplina per le forme della querela.

  • art. 120 cod. pen.

    Riconosce il diritto della persona offesa alla querela come strumento per attivare la potestà punitiva dello Stato; la giurisprudenza ne ricava che l'esercizio del diritto di querela richiede una formalità idonea ad esprimere la volontà di perseguire.

  • artt. 56, 624, 625 nn.2, 61 n.5, 99 cod. pen.

    Norme sostanziali relative ai tentativi di furto aggravato e alla determinazione della pena, utilizzate per la qualificazione delle imputazioni nel processo di merito.

  • art. 4 l. 110/1975

    Norma che punisce il porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere; applicata in relazione al porto del bastone con manico in legno e testa in acciaio.

  • art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen.

    Limita l'oggetto del ricorso per mezzo del rito abbreviato; qui il ricorso è stato articolato nei limiti di questa disposizione.

Massime di principio

  • La "querela" richiede una manifestazione di volontà idonea e formale: un semplice verbale intitolato "denuncia orale" non è automaticamente equiparabile alla querela, salvo che dal contenuto del verbale emerga in modo chiaro la volizione dell'offeso a perseguire penalmente l'autore.
  • La qualificazione espressa dell'atto come "querela" nel verbale della polizia giudiziaria costituisce elemento probatorio fortemente significativo, poiché sintetizza la volontà prevista dall'art. 336 c.p.p.; in assenza di tale qualificazione il giudice deve verificare il contesto fattuale per accertare la volontà del querelante.
  • Se la procedibilità di un reato dipende dalla querela e questa manca o non è stata sanata nei termini di legge, l'azione penale non può proseguire e la condanna relativa a quel capo deve essere annullata per difetto di condizione di procedibilità.
  • Quando una delle imputazioni, ritenuta più grave, viene esclusa per irrimediabile difetto di procedibilità, il giudice deve rideterminare il trattamento sanzionatorio complessivo in relazione alle restanti imputazioni.
  • Il giudice d'appello è tenuto a pronunciarsi sui motivi di difesa dedotti: la mancata valutazione di una questione rilevante di procedibilità puoò costituire motivo di annullamento da parte della Corte di cassazione.

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