Sentenza n. 309/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli n. 5886/2024, pubblicata in data 07.06.2024, notificata in forma esecutiva in data 25.03.2025, che in accoglimento della domanda proposta dal sig, Scotti Carmine nella causa civile R.G. n. 21653/2021, ha condannato il Comune di Napoli alla refusione delle spese di lite in favore dell'odierna ricorrente, quale procuratore costituito e dichiaratosi antistatario, liquidate in € 1.713,00 per spese, € 18.420,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della condanna alle spese contenuta nella sentenza del Tribunale di Napoli n. 5886/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (procuratore antistatario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza civile che aveva condannato il Comune di Napoli a rifonderle, quale procuratrice costituita e dichiaratasi antistataria, le spese di lite liquidate in € 1.713,00 per spese e € 18.420,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA. Nel corso del giudizio la ricorrente ha comunicato che il Comune ha definito la pendenza economica relativa all’esecuzione della condanna e ha chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere, con condanna dell’amministrazione alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, poiché il pagamento è intervenuto dopo il deposito del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l’amministrazione ha definito la pendenza economica oggetto della domanda di ottemperanza. Ha comunque condannato il Comune di Napoli al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 1.500,00 oltre oneri di legge, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, poiché l’adempimento è intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso. La sentenza ordina all’autorità amministrativa di eseguirla.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione adempie integralmente all’obbligo risultante dal giudicato, il giudice dichiara cessata la materia del contendere, non residuando un’utilità concreta nella prosecuzione del giudizio.
- L’adempimento dell’amministrazione successivo alla proposizione del ricorso per ottemperanza non esclude la condanna alle spese processuali, che può essere disposta secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso in assenza dell’adempimento sopravvenuto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 64/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 2/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 3/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 4/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 5/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 6/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →