Cassazione Civile, Ordinanza n. 34595/2022 del 24/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro tra un impiegato di II livello del CCNL Edilizia e Industria e la società datrice, presso la quale il lavoratore aveva prestato attività continuativa dal 18.1.2010 al 31.10.2012, per oltre 40 ore settimanali, in forza di un contratto verbale a tempo indeterminato. Il Tribunale aveva accolto integralmente le domande del lavoratore e condannato la società al pagamento di Euro 25.837,41 per differenze retributive e straordinario. In appello, la società aveva proposto domanda riconvenzionale per Euro 6.510,00 per fitti del locale bar e per Euro 1.457,02 per materiali prelevati e non pagati, chiedendo la compensazione con i crediti del lavoratore. La Corte d'appello aveva ritenuto fondata in parte la riconvenzionale e aveva ridotto la somma dovuta al lavoratore, detraendo Euro 16.510,00. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per errore percettivo della Corte d'appello nel quantificare la riconvenzionale e nel considerare come debito del lavoratore un presunto prestito di Euro 10.000,00 che, secondo il ricorrente, era invece un credito del lavoratore verso la società; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 111 Cost. per ultrapetizione, perché la Corte avrebbe attribuito alla società una somma diversa e maggiore rispetto a quella effettivamente domandata in riconvenzionale; 3) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., consistente nella e-mail del 28/11/2013, da cui emergerebbe che il lavoratore era creditore, e non debitore, della società quanto al prestito di Euro 10.000,00. La Cassazione ha ritenuto fondati i motivi, nei limiti indicati, osservando che la domanda riconvenzionale della società per i fitti ammontava a Euro 5.267,00 e non a Euro 6.510,00, e che la posta di Euro 10.000,00 risultava dalla e-mail come credito del lavoratore e non come debito verso la società. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione per un nuovo esame del merito e per le spese del giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del lavoratore, limitatamente al profilo dell'erronea detrazione operata dalla Corte d'appello sulla base di una riconvenzionale quantificata in modo difforme da quanto effettivamente domandato e dell'erronea qualificazione della posta di Euro 10.000,00 come prestito della società al lavoratore. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, affinché riesamini il merito tenendo conto dei limiti effettivi della domanda riconvenzionale e del corretto significato della documentazione prodotta, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è richiamato come parametro per denunciare la nullità della sentenza per violazione di legge processuale, in particolare degli artt. 115 e 116 c.p.c.
art. 115 c.p.c.
la Corte esclude che il vizio possa essere prospettato in termini di errore percettivo se non vi è una reale violazione del principio di valutazione delle prove, ma nel caso concreto riconosce l'erroneità dell'apprezzamento della documentazione in atti.
art. 116 c.p.c.
è evocato per censurare l'erroneo uso del materiale probatorio e la sua lettura distorta da parte del giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è richiamato per la dedotta nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 112 c.p.c.
la Corte ribadisce che il vizio di ultrapetizione ricorre quando il giudice pronuncia su una domanda non proposta; nella specie, la sentenza di merito è censurata perché ha attribuito alla società una somma superiore e diversa da quella effettivamente chiesta in riconvenzionale.
art. 111 Cost.
è richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. quale parametro del corretto svolgimento del giudizio e della necessaria corrispondenza tra domanda e pronuncia.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
è invocato per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione, individuato nella e-mail del 28/11/2013.
art. 380-bis c.p.c.
è menzionato per il procedimento camerale non partecipato seguito in Cassazione.
Massime di principio
- Il vizio di ultrapetizione sussiste quando il giudice di merito attribuisce alla parte vittoriosa una somma o un bene della vita diverso da quello effettivamente domandato, con violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
- Nel valutare una domanda riconvenzionale, il giudice deve attenersi ai limiti quantitativi e qualitativi della pretesa effettivamente formulata; una detrazione operata su importi non richiesti integra errore censurabile in cassazione.
- La documentazione prodotta in causa, se univoca nel descrivere la provenienza di una posta contabile o di un rapporto di credito, non può essere letta in modo invertito rispetto al suo significato letterale senza incorrere in errore di fatto o di motivazione rilevante in sede di legittimità.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile quando il giudice omette l'esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non quando si limita a una valutazione non condivisa del materiale probatorio.
- In presenza di compensazione o detrazione tra crediti di lavoro e crediti della controparte, il giudice deve accertare con precisione l'esistenza, il titolo e l'esatto ammontare dei controcrediti fatti valere in giudizio.
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