Risoluzione n. 476 del 9/12/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione istituisce i codici tributo 2120 e 3859 per compensare in F24 il credito d’imposta previsto dal d.l. 185/2008 per chi ha già pagato integralmente l’acconto IRES o IRAP, e vieta l’uso in compensazione di altri codici relativi ad acconti IRES, IRAP, IRPEF e imposte su redditi di imprese estere controllate.
Istituzione di codici tributo per il credito d’imposta su acconti IRES e IRAP e blocco di alcuni codici in compensazione
Istituzione dei codici tributo per il credito d’imposta su acconti IRES e IRAP
La risoluzione disciplina le modalità operative per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta previsto dall’articolo 10, comma 2, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185. Il provvedimento si collega alla riduzione di tre punti percentuali dell’acconto IRES e IRAP introdotta dal comma 1 del medesimo articolo.
Quadro normativo di riferimento
L’articolo 10, comma 1, del d.l. n. 185/2008 prevede, per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto, la riduzione di tre punti percentuali dell’acconto IRES e IRAP dovuto dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917.
Il comma 2 stabilisce che ai contribuenti che, alla data di entrata in vigore del decreto, abbiano già versato integralmente l’acconto spetta un credito d’imposta pari alla riduzione prevista dal comma 1, utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
Codici tributo istituiti
Per consentire la fruizione del credito d’imposta, sono istituiti i seguenti codici tributo:
2120, denominato “IRES - utilizzo in compensazione del credito d’imposta – articolo 10, comma 2, d.l.185/2008”;3859, denominato “IRAP - utilizzo in compensazione del credito d’imposta – articolo 10, comma 2, d.l.185/2008”.
Modalità di compilazione del modello F24
In sede di compilazione del modello F24:
- il codice
2120deve essere esposto nella sezione “Erario”; - il codice
3859deve essere esposto nella sezione “Regioni”; - entrambi i codici devono essere indicati esclusivamente nella colonna “Importi a credito compensati”;
- nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno d’imposta cui si riferisce il credito, nel formato
AAAA.
Per il codice 3859 deve inoltre essere riportato il codice regione, reperibile nella tabella “T0 codici delle regioni e province autonome” pubblicata nella sezione “Codici attività e tributo” del sito dell’Agenzia delle Entrate.
Inibizione dell’utilizzo in compensazione di altri codici tributo
Per evitare errori dei contribuenti e migliorare i controlli sui versamenti, la risoluzione inibisce la possibilità di esporre somme nella colonna “Importi a credito compensati” del modello F24 per i seguenti codici tributo:
2001– “IRES - acconto prima rata”;2002– “IRES - acconto seconda rata o in unica soluzione”;2112– “IRPEG acconto prima rata”;2113– “IRPEG acconto seconda rata o acconto in unica soluzione”;3812– “IRAP acconto prima rata”;3813– “IRAP acconto seconda rata o acconto in unica soluzione”;4033– “IRPEF acconto prima rata”;4034– “IRPEF acconto seconda rata o acconto in unica soluzione”;4723– “Imposta sul reddito prodotto da imprese estere controllate – articolo 127 IRPEF I° acconto”;4724– “Imposta sul reddito prodotto da imprese estere controllate – articolo 127 IRPEF II° acconto”;2115– “Imposta sul reddito prodotto da imprese estere controllate – articolo 127 IRPEG I° acconto”;2116– “Imposta sul reddito prodotto da imprese estere controllate – articolo 127 IRPEG II° acconto”.
Motivazione del blocco
La limitazione deriva dal principio secondo cui il diritto alla compensazione degli eventuali crediti risultanti da versamenti eccedenti il dovuto nasce dal giorno successivo alla chiusura del periodo d’imposta cui i crediti si riferiscono. Pertanto, tali crediti sono fruibili utilizzando i codici tributo relativi al saldo delle imposte, e non quelli relativi agli acconti.
Decorrenza operativa
I codici istituiti e le modifiche introdotte dalla risoluzione diventano operativamente efficaci a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della risoluzione stessa.
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