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Risoluzione

Risoluzione n. 466 del 3/12/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione esamina se una società di servizi informatici possa applicare l’esenzione IVA ex articolo 10 del D.P.R. 633/1972 ai servizi telematici forniti a un istituto bancario. L’Agenzia, richiamando la giurisprudenza europea, ritiene esenti diverse prestazioni solo se integrano operazioni finanziarie specifiche e non mere forniture tecniche; alcuni servizi sono esenti solo a determinate condizioni, mentre altri restano imponibili se consistono nella sola messa a disposizione di sistemi informatici.

Esenzione IVA per servizi telematici e informatici resi a banca

Esenzione IVA per servizi telematici e finanziari resi a un istituto bancario

La risoluzione affronta il trattamento IVA dei servizi informatici e telematici resi da ALFA S.p.A. a BETA S.p.A. nell’ambito di un contratto di outsourcing dell’infrastruttura tecnologica e operativa bancaria. Il tema centrale è la possibile applicazione dell’esenzione prevista dall’articolo 10 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con riferimento a una pluralità di servizi connessi all’operatività bancaria e finanziaria.

Quesito presentato

ALFA opera nel settore dei servizi telematici e fornisce servizi informatici a enti creditizi e finanziari. In base al contratto stipulato con BETA, la società mette a disposizione hardware, software di base e personale per consentire l’esecuzione delle istruzioni impartite dai programmi applicativi della banca e la realizzazione dei servizi bancari e finanziari.

L’istante chiede se la fornitura dei servizi telematici elencati nel contratto possa rientrare nel regime di esenzione IVA di cui all’articolo 10 del D.P.R. n. 633/1972.

Caratteristiche del servizio reso da ALFA

Secondo la descrizione fornita, ALFA:

  • fornisce l’infrastruttura tecnologica ed operativa necessaria all’erogazione dei servizi bancari di BETA;
  • gestisce tale infrastruttura e ne cura il corretto funzionamento;
  • attraverso l’organizzazione, il controllo e l’esecuzione delle fasi elaborative, cura la materiale esecuzione delle operazioni bancarie processate dal software applicativo della banca, installato sull’infrastruttura messa a disposizione da ALFA.

La struttura consente di attivare pagamenti, incassi, ordini e, più in generale, operazioni finanziarie idonee a trasferire fondi.

I servizi indicati comprendono, tra gli altri:

  • operazioni di prestito e finanziamento;
  • sofferenze;
  • servizio di portafoglio;
  • servizio di incasso effetti;
  • operazioni di raccolta;
  • conti banche;
  • garanzie reali e personali;
  • servizi di pagamento;
  • pagamento utenze;
  • centrale rischi;
  • servizio condizioni;
  • operazioni valutarie;
  • operazioni in titoli, esclusa la custodia e l’amministrazione;
  • reti;
  • sistema di filiale – front office bancario;
  • virtual banking;
  • informativa alla clientela.

È inoltre precisato che il contratto attribuisce ad ALFA la piena, diretta ed esclusiva responsabilità per la corretta esecuzione dei servizi, con obbligo di risarcire, nei limiti di una copertura assicurativa, i danni subiti dai clienti in caso di inadempienze nell’erogazione dei servizi.

Soluzione interpretativa proposta dal contribuente

ALFA richiama un precedente interpello presentato da GAMMA S.p.A. nel 2003, relativo all’esecuzione di servizi analoghi a favore di BETA, e sostiene che i servizi svolti rientrino nelle operazioni esenti da IVA ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972.

La società ritiene che tale conclusione sia coerente con gli orientamenti dell’Agenzia delle Entrate e della Corte di giustizia dell’Unione europea in materia di operazioni finanziarie esenti.

Quadro interpretativo richiamato dall’Agenzia

L’Agenzia ricorda che l’articolo 10 del D.P.R. n. 633/1972 trae origine dall’articolo 135 della Direttiva 2006/112/CE, che ha sostituito la VI Direttiva IVA dal 1° gennaio 2007.

Viene richiamata la giurisprudenza della Corte di giustizia, in particolare le sentenze:

  • C-235/87 del 26 marzo 1987;
  • C-2/95 del 5 giugno 1997;
  • C-235/00 del 13 dicembre 2001.

Dalla sentenza C-2/95, SDC, l’Agenzia evidenzia alcuni principi rilevanti:

  • le operazioni esenti possono esserlo anche se rese in forma elettronica, automatica o manuale;
  • l’esenzione può operare anche quando il servizio è prestato tramite un centro informatico o da terzi incaricati dell’esecuzione;
  • non basta che il servizio sia un elemento indispensabile di una prestazione finanziaria esente, ma deve costituire un insieme distinto nella sua globalità, idoneo a svolgere le funzioni specifiche ed essenziali dell’operazione esente;
  • non sono esenti i servizi che si limitano a una prestazione materiale o tecnica, come la semplice messa a disposizione di un sistema informatico alla banca.

Un elemento centrale dell’analisi è il grado di responsabilità contrattuale del fornitore: occorre verificare se la responsabilità sia limitata agli aspetti tecnici oppure si estenda alla corretta esecuzione delle operazioni bancarie.

Sono altresì richiamate le risoluzioni dell’Agenzia n. 205/E del 10 dicembre 2001, n. 120/E del 28 maggio 2003, n. 133/E del 13 giugno 2003 e n. 175/E del 28 aprile 2008.

Valutazione dell’Agenzia sul caso concreto

Sulla base di quanto affermato nell’istanza, l’Agenzia ritiene che ALFA assuma una responsabilità più ampia rispetto alla mera fornitura di supporti informatici, estesa ai danni causati a BETA nell’ambito delle disposizioni contrattuali e alle ipotesi di manleva per azioni di terzi originate da inadempimenti o illeciti della parte responsabile.

Nel presupposto della veridicità e completezza dei fatti rappresentati, tale livello di responsabilità consente, in linea di principio, di ricondurre i servizi informatici forniti alle fattispecie di esenzione previste dall’articolo 10 del D.P.R. n. 633/1972, in quanto servizi relativi a operazioni finanziarie.

Servizi ritenuti riconducibili all’esenzione

L’Agenzia ritiene, in linea generale, riconducibili all’articolo 10, primo comma, n. 1, i servizi telematici relativi a:

  • operazioni di prestito e finanziamento;
  • sofferenze;
  • servizio di portafoglio;
  • servizio di incasso effetti;
  • operazioni di raccolta;
  • conti banche;
  • garanzie reali e personali;
  • servizi di pagamento;
  • pagamento utenze;
  • centrale rischi;
  • servizio condizioni;
  • reti;
  • sistema di filiale – front office bancario.

Per quest’ultimo servizio, però, viene precisato che, se si limita alla mera fornitura di un sistema informatico hardware e software per collegare le filiali al sistema informativo centrale, esso costituisce una prestazione tecnica e non rientra nel regime di esenzione.

Altri servizi riconosciuti come esenti o esenti a condizioni specifiche

L’Agenzia precisa inoltre che:

  • le operazioni valutarie in cambi rientrano nell’articolo 10, n. 3;
  • le prestazioni telematiche concernenti le operazioni in titoli, con esclusione della custodia e amministrazione, sono esenti ai sensi dell’articolo 10, n. 4.

Per il servizio di “virtual banking”, l’esenzione si applica solo se il servizio è utilizzato in via esclusiva per effettuare operazioni esenti ex articolo 10.

Per il servizio di “informativa alla clientela”, l’esenzione è riconosciuta se il servizio è relativo a operazioni contabili effettuate su conti correnti, patrimoni gestiti o portafoglio effetti, in ragione della connessione oggettiva con operazioni esenti.

Conclusione operativa

La risoluzione conclude che molti dei servizi telematici resi da ALFA possono rientrare nel regime di esenzione IVA, purché non si riducano a mere prestazioni tecniche o materiali e presentino il necessario nesso funzionale con operazioni finanziarie esenti. L’applicazione concreta dell’esenzione dipende dalle caratteristiche effettive dei singoli servizi e, per alcuni di essi, dal loro uso esclusivo o dalla loro diretta connessione con operazioni esenti ex articolo 10.

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