Risoluzione n. 474 del 5/12/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce quando si applica l’aliquota IVA ridotta del 10% a beni e servizi impiegati nella realizzazione di impianti fotovoltaici e quando opera il reverse charge nel settore edile. Conferma che la detrazione IVA segue le regole ordinarie e che il reverse charge si applica solo alle prestazioni di subappalto nel settore costruzioni, non alle semplici forniture di beni con posa in opera.
Interpello IVA su impianti fotovoltaici, aliquota agevolata e reverse charge
Interpello IVA su impianti fotovoltaici, aliquota agevolata e reverse charge
La risoluzione esamina il trattamento IVA applicabile alle attività di ALFA S.r.l., operante nella commercializzazione e installazione di impianti fotovoltaici. I chiarimenti riguardano sia l’aliquota agevolata del 10% per taluni beni e servizi, sia l’eventuale applicazione del meccanismo del reverse charge nelle installazioni affidate a terzi.
Contesto del quesito
ALFA S.r.l. svolge attività classificata nel codice 45.31.0 della tabella ATECOFIN 2004, relativo all’installazione di impianti elettrici e tecnici. La società:
- acquista componenti del “kit solare” e materiali necessari presso rivenditori all’ingrosso;
- talvolta effettua solo la cessione dei beni, senza installazione;
- in altri casi fornisce beni con posa in opera;
- in altri ancora affida l’installazione ad artigiani o ad altre imprese.
Il cliente può essere l’utilizzatore finale dell’impianto oppure un costruttore edile che opera come appaltatore.
Quesiti posti dalla società
La società chiede chiarimenti su due profili principali:
- quali beni e quali servizi possano beneficiare dell’aliquota IVA agevolata del 10% ai sensi dei numeri 127-sexies e 127-septies della Tabella A, parte III, del DPR n. 633/1972;
- se, nei rapporti con artigiani o altre imprese installatrici, debba applicarsi il reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a), DPR n. 633/1972.
Posizione prospettata dalla società
ALFA riteneva che:
- per i beni destinati alla costruzione di impianti fotovoltaici potesse applicarsi l’aliquota del 10%, purché i beni fossero identificabili e destinati all’impianto;
- tale agevolazione non avrebbe inciso sulla detraibilità dell’IVA a monte;
- anche i servizi di installazione affidati a terzi dovessero beneficiare dell’aliquota agevolata, a prescindere dalla qualificazione del contratto come appalto, subappalto o prestazione d’opera;
- l’IVA assolta sugli acquisti dei servizi non sarebbe divenuta indetraibile per la sola circostanza dell’applicazione dell’aliquota ordinaria;
- il reverse charge non dovesse applicarsi, poiché l’impianto fotovoltaico sarebbe un bene finito e l’attività sarebbe sostanzialmente una fornitura di beni.
Chiarimenti dell’Agenzia sulle cessioni di beni agevolati
L’Agenzia richiama il numero 127-sexies della Tabella A, parte III, del DPR n. 633/1972, secondo cui l’aliquota IVA del 10% si applica ai beni, esclusi materie prime e semilavorati, forniti per la costruzione, tra l’altro, di impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica o eolica.
Viene precisato che:
- la verifica se i materiali elencati nell’istanza siano “beni finiti” è una questione di fatto non valutabile in sede di interpello;
- per beni finiti si intendono quelli che, anche dopo l’impiego nell’opera, non perdono la propria individualità;
- non sono beni finiti quelli che, pur essendo prodotti finiti per il cedente, sono materie prime o semilavorati per il cessionario.
L’aliquota agevolata spetta solo se:
- i beni sono acquistati nella fase finale della commercializzazione;
- l’acquirente rilascia una dichiarazione, sotto la propria responsabilità, attestando che i beni sono destinati alla costruzione o installazione dell’impianto.
Chiarimenti sulle prestazioni di servizi agevolate
Per il numero 127-septies della Tabella A, parte III, l’Agenzia ribadisce che possono essere agevolate le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere indicate, tra cui gli impianti di produzione e distribuzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica o eolica.
La risoluzione precisa inoltre che:
- in passato è stato riconosciuto che ai subappalti si applica lo stesso trattamento tributario previsto per gli appalti;
- anche i contratti d’opera possono rientrare nell’ambito dell’agevolazione, se hanno ad oggetto la realizzazione dell’opera agevolata;
- ai fini della qualificazione del rapporto conta la sostanza economico-giuridica del contratto e non il nome attribuito dalle parti.
Detraibilità dell’IVA sugli acquisti
L’Agenzia esclude che l’applicazione dell’aliquota ordinaria o dell’aliquota ridotta incida di per sé sulla detraibilità dell’IVA a monte. Il principio applicabile è quello generale dell’art. 19, comma 1, DPR n. 633/1972, secondo cui la detrazione spetta per i beni e servizi acquistati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione.
La limitazione opera solo nei casi previsti dall’art. 19, comma 2, cioè quando l’acquisto riguarda operazioni esenti o non soggette ad imposta.
Reverse charge: condizioni di applicazione
Con riferimento all’art. 17, comma 6, lett. a), DPR n. 633/1972, la risoluzione ricorda che il reverse charge si applica alle prestazioni di servizi, compresa la manodopera, rese nel settore edile da subappaltatori nei confronti di imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di immobili, o verso l’appaltatore principale o altro subappaltatore.
I presupposti evidenziati sono:
- prestazione di servizi nel settore edile;
- presenza di un rapporto di subappalto;
- soggetti coinvolti entrambi riconducibili al settore costruzioni secondo la classificazione ATECO.
Esclusione del reverse charge per le mere forniture con posa in opera
Se il rapporto ha ad oggetto una fornitura di beni con posa in opera, il reverse charge non si applica, perché l’operazione è qualificabile come cessione di beni e non come prestazione di servizi. In tal caso la manodopera ha natura accessoria rispetto al bene fornito.
Applicazione al caso concreto di ALFA
L’Agenzia osserva che il codice attività 45.31.0, poi corrispondente nel sistema ATECO 2007 al codice 43.21.01, rientra nella sezione F “Costruzioni” e comprende anche l’installazione di impianti fotovoltaici.
Tuttavia distingue tre ipotesi:
- se ALFA si limita a vendere i componenti del kit solare e i materiali generici acquistati all’ingrosso, il reverse charge non si applica, perché si tratta di attività commerciale;
- se ALFA realizza anche l’installazione affidandola ad artigiani o imprese specializzate, sussistono i presupposti per il reverse charge, poiché vi è un appaltatore, un subappaltatore, attività riconducibili al settore edile e una prestazione di servizi;
- in tal caso il rapporto viene ricondotto al subappalto e non alla mera fornitura.
Principi finali affermati
La risoluzione conclude che:
- l’aliquota IVA agevolata del 10% sui beni si applica solo ai beni finiti, acquistati con apposita dichiarazione di destinazione alla costruzione dell’impianto;
- l’aliquota agevolata sui servizi si estende anche ai contratti d’opera, se funzionali alla realizzazione dell’opera agevolata;
- la detrazione IVA segue le regole generali dell’art. 19 DPR n. 633/1972 e non dipende dal fatto che il fornitore abbia applicato l’aliquota ordinaria o ridotta;
- il reverse charge si applica alle prestazioni rese in subappalto nel settore edile, anche quando l’installazione riguarda impianti fotovoltaici, mentre resta escluso per le semplici cessioni di beni con posa in opera.
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