Risoluzione n. 475 del 9/12/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia chiarisce che la sostituzione del portoncino d’ingresso non rientra, di regola, tra gli interventi agevolabili con la detrazione del 55% per il risparmio energetico, salvo che il manufatto abbia caratteristiche tipologiche e costruttive assimilabili a una finestra/porta-finestra o che sia qualificabile come intervento su struttura opaca con i requisiti previsti. Vengono inoltre richiamati i documenti necessari, le regole sulla documentazione prodotta dal fornitore e gli ulteriori adempimenti introdotti dal DL n. 185/2008 per le annualità 2009-2011.
Detrazione 55% per risparmio energetico e sostituzione del portoncino d’ingresso
Risoluzione n. 475/E del 9 dicembre 2008: detrazione per interventi di risparmio energetico e sostituzione del portoncino d’ingresso
La risoluzione esamina se la sostituzione del portoncino d’ingresso di un appartamento, effettuata nell’ambito di lavori di ristrutturazione, possa beneficiare della detrazione IRPEF del 55% per il risparmio energetico. L’Agenzia delle Entrate ricostruisce il quadro normativo e precisa in quali casi l’intervento possa essere agevolato e con quale documentazione.
Quesito del contribuente
Il contribuente sta eseguendo lavori di ristrutturazione interna dell’appartamento, comprendenti modifiche murarie, rifacimento degli impianti idrici, elettrici e di riscaldamento, nuova pavimentazione e sostituzione delle finestre con i relativi infissi. Nel corso dei lavori è stato sostituito anche il vecchio portoncino d’ingresso con uno nuovo, per il quale il fornitore ha rilasciato una dichiarazione attestante la trasmittanza termica.
Il contribuente chiede se tale intervento possa beneficiare della detrazione del 55%, ritenendo che il nuovo portoncino rispetti i requisiti di trasmittanza termica previsti dalla normativa e che, come le strutture opache verticali e le finestre, delimiti in modo significativo il volume riscaldato dell’appartamento riducendo la dispersione termica.
Inquadramento normativo richiamato
L’Agenzia richiama:
- l’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, commi 344, 345, 346 e 347, che ha introdotto la detrazione del 55% per spese sostenute nel 2007 per interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti;
- l’art. 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ha prorogato e in parte ampliato l’agevolazione per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2010;
- il decreto interministeriale 19 febbraio 2007, coordinato con il decreto 7 aprile 2008;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, richiamato per le spese sostenute a partire dal 2008.
Per il caso in esame viene in rilievo, in particolare, il comma 345 della legge n. 296/2006, relativo agli interventi di risparmio energetico su edifici esistenti o parti di edifici esistenti riguardanti strutture opache verticali e orizzontali e finestre comprensive di infissi.
Ambito degli interventi agevolabili
Secondo il decreto interministeriale 19 febbraio 2007, gli interventi agevolabili sull’involucro degli edifici esistenti sono quelli riguardanti:
- strutture opache verticali;
- strutture opache orizzontali, comprese coperture e pavimenti;
- finestre comprensive di infissi;
purché delimitino il volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati e rispettino i requisiti di trasmittanza termica U previsti dalla normativa.
L’art. 3 del decreto individua le spese ammesse, distinguendo tra:
- interventi che riducono la trasmittanza termica U degli elementi opachi dell’involucro edilizio, mediante fornitura e posa di materiale coibente, materiali ordinari per ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle esistenti, oppure demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo;
- interventi che riducono la trasmittanza termica U delle finestre comprensive di infissi, mediante nuova finestra comprensiva di infisso o miglioramento dei componenti vetrati esistenti.
Valutazione dell’Agenzia sulla sostituzione del portoncino
L’Agenzia ritiene che dalle norme richiamate non emerga alcun riferimento specifico alla fornitura e posa in opera di portoni d’ingresso. Ne deriva che tale intervento non è considerato, di per sé, significativo ai fini del risparmio energetico perseguito dall’agevolazione.
Di conseguenza, la detrazione del 55% può trovare applicazione solo in due ipotesi:
- se il portone, come lavoro eseguito su struttura opaca, consente di conseguire gli indici di risparmio energetico richiesti per tali strutture;
- se il portone presenta caratteristiche costruttive assimilabili a quelle delle finestre, tanto da poter essere considerato alla stregua di una porta-finestra.
In assenza di tali caratteristiche, la semplice sostituzione del portoncino non consente l’accesso al beneficio.
Documentazione necessaria e chiarimenti operativi
L’Agenzia ricorda che il risparmio energetico deve essere dimostrato dalla documentazione prevista dal decreto interministeriale, in particolare:
- l’asseverazione di un tecnico abilitato, che attesti la rispondenza dell’intervento ai requisiti richiesti e indichi il valore originario della trasmittanza del componente e quello conseguente all’intervento, che deve risultare inferiore o uguale ai valori fissati dalla normativa;
- l’attestato di certificazione energetica, o di qualificazione energetica, redatto da tecnico abilitato dopo l’esecuzione dei lavori, contenente i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio.
I due documenti hanno funzioni diverse: l’asseverazione dimostra la conformità tecnica dell’intervento, mentre l’attestato fotografa l’efficienza energetica dell’edificio.
Semplificazioni documentali per le finestre e rilevanza per il caso concreto
Per gli interventi di sostituzione delle finestre, il decreto consente una semplificazione: l’asseverazione può essere sostituita da una certificazione del produttore degli elementi, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti conformi alla normativa europea.
Inoltre, per gli interventi di cui al comma 345 limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, la legge finanziaria 2008 esclude la necessità dell’attestato di certificazione energetica.
Tali semplificazioni, tuttavia, si applicano solo se il portoncino d’ingresso presenta caratteristiche tipologiche e costruttive proprie delle finestre. In caso contrario, la certificazione del produttore non basta e resta necessario il certificato del tecnico abilitato.
Ulteriori adempimenti introdotti dal DL n. 185/2008
La risoluzione segnala anche che la fruizione della detrazione del 55% è soggetta agli adempimenti introdotti dall’art. 29 del decreto-legge 28 novembre 2008, n. 185, volti a verificare il rispetto del limite di spesa complessivamente previsto per le annualità 2009, 2010 e 2011.
In particolare:
- per le spese sostenute nei tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007, i contribuenti devono presentare un’istanza telematica all’Agenzia delle Entrate in intervalli di tempo prestabiliti;
- l’Agenzia comunica l’esito entro 30 giorni dal ricevimento;
- la detrazione è fruibile solo dopo l’assenso dell’Agenzia, che si considera non concesso se, trascorsi 30 giorni, non vi sia risposta positiva esplicita.
Il modello per la richiesta sarà approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Conclusione applicativa
La risoluzione conclude che la sostituzione del portoncino d’ingresso può essere agevolata solo in presenza dei requisiti tecnici e tipologici richiesti dalla normativa: in via generale, il semplice portone non rientra tra gli interventi agevolabili per il risparmio energetico. L’accesso al beneficio dipende quindi dalla riconducibilità dell’intervento alle strutture opache o, più specificamente, alla categoria delle finestre/porta-finestre, nonché dal possesso della documentazione tecnica prescritta.
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