Risoluzione n. 468 del 3/12/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione nega l'applicazione del bonus aggregazioni a due società che conferiscono le rispettive aziende in una nuova Srl, pur in presenza dei requisiti soggettivi, oggettivi e temporali, perché manca il requisito sostanziale dell'indipendenza tra le imprese conferenti. La partecipazione esclusiva a un consorzio, la gestione unitaria dell'attività e la coincidenza di amministratori e soci evidenziano una dipendenza incompatibile con l'agevolazione.
Bonus aggregazioni e requisito dell'indipendenza
Bonus aggregazioni e requisito dell'indipendenza
La risoluzione esamina un'istanza di interpello relativa all'applicazione del "bonus aggregazioni" previsto dai commi 242-249 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006. Il documento chiarisce che, nel caso di conferimento di azienda in una nuova società a responsabilità limitata, l'agevolazione non spetta se manca il requisito sostanziale dell'indipendenza tra le società partecipanti.
Vicenda e operazione prospettata
Due società, ALFA e BETA, intendono nel corso del 2008 conferire le rispettive aziende, ai sensi dell'articolo 176 del TUIR, in una nuova Srl denominata DELTA Srl. Le due imprese operano nel settore della lavorazione ed escavazione della pietra e sono proprietarie di terreni confinanti, idonei alla coltivazione di cava.
Le società conferenti risultano così strutturate:
- ALFA ha un capitale sociale di circa 13.000 euro ed è partecipata in quote paritarie da cinque soci.
- BETA ha un capitale di circa 5.000 euro ed è partecipata in quote uguali da tre soci.
Le perizie di stima ex articolo 2343 c.c. evidenziano maggiori valori civili rispetto ai valori fiscalmente riconosciuti pari, complessivamente, a circa 3,4 milioni di euro. Il conferimento genererebbe maggiori valori fiscalmente rilevanti per un importo complessivo inferiore a 5 milioni di euro, comprensivi di maggior valore di beni e di avviamento. I terreni cave non verrebbero rivalutati perché considerati non strumentali.
Posizione del contribuente
L'istante sostiene che l'operazione rientri pienamente nell'ambito dell'agevolazione, in quanto:
- il soggetto risultante è una Srl, quindi un soggetto ammesso dalla norma;
- le imprese conferenti sono operative da almeno due anni;
- non esiste partecipazione reciproca tra le due società;
- non fanno parte dello stesso gruppo ai sensi dell'articolo 2359 c.c.;
- non sono controllate dallo stesso soggetto, neppure indirettamente o tramite legami familiari rilevanti;
- i requisiti soggettivi e oggettivi sarebbero presenti anche nei due anni precedenti;
- la partecipazione congiunta al consorzio non sarebbe incompatibile con il beneficio.
Quadro normativo richiamato dall'Agenzia
L'Agenzia ricorda che la legge n. 296 del 2006 ha introdotto un'agevolazione consistente nel riconoscimento fiscale gratuito del disavanzo da concambio e del maggior valore iscritto dalla conferitaria, entro il limite complessivo di 5 milioni di euro. La misura deroga al principio di neutralità delle operazioni straordinarie previsto dal TUIR e mira a favorire i processi di aggregazione aziendale e la crescita dimensionale delle imprese.
Per usufruire del beneficio è necessaria una preventiva istanza di interpello alla Direzione Regionale competente, con dimostrazione dei requisiti previsti dalla legge.
Requisiti per il bonus aggregazioni
L'Agenzia riepiloga i requisiti richiesti:
- Requisito soggettivo: il soggetto risultante deve essere una società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperativa o di mutua assicurazione residente in Italia.
- Requisito oggettivo: l'aggregazione deve avvenire mediante fusione, scissione o conferimento d'azienda ai sensi dell'articolo 176 TUIR.
- Requisito temporale: l'operazione deve svolgersi nel 2007 o nel 2008.
- Requisito dell'operatività: le imprese devono essere operative da almeno due anni, cioè aver svolto effettiva attività commerciale nel biennio precedente.
- Requisito dell'indipendenza: le società partecipanti non devono appartenere allo stesso gruppo, non devono avere rapporti di partecipazione reciproca e non devono essere controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.
- Requisito dell'anzianità delle condizioni: le imprese devono trovarsi o essersi trovate ininterrottamente nei due anni precedenti nelle condizioni che consentono il riconoscimento fiscale.
Valutazione dell'Agenzia sui requisiti nel caso concreto
L'Agenzia riconosce che nel caso concreto risultano rispettati:
- il requisito soggettivo, perché la conferitaria è una Srl;
- il requisito oggettivo e il requisito temporale, perché il conferimento avviene nel 2008 ai sensi dell'articolo 176 TUIR;
- il requisito dell'operatività, poiché dai modelli UNICO 2007 e 2008 le società risultano operative nei due periodi d'imposta precedenti, cioè nel 2006 e nel 2007.
Motivo del diniego: mancanza di indipendenza
Il punto decisivo è il mancato rispetto del requisito di indipendenza. L'Agenzia osserva che la disciplina agevolativa è destinata a incentivare aggregazioni tra imprese realmente autonome e non semplici riorganizzazioni interne a un assetto unitario o para-unitario.
Nel caso esaminato, la fattispecie non garantisce tale autonomia sostanziale perché:
- la gestione delle due società risulta accentrata di fatto in capo agli stessi soggetti;
- le società partecipano in modo esclusivo a un consorzio tramite il quale svolgono unitaria l'attività di sfruttamento delle cave;
- il presidente e i membri del consiglio di amministrazione del GAMMA coincidono con gli amministratori e soci delle due società conferenti.
Secondo l'Agenzia, ai fini fiscali la nozione di controllo e dipendenza va letta in senso funzionale alla finalità della norma, ricomprendendo ogni forma di influenza potenziale o attuale, anche desumibile da elementi ulteriori come la partecipazione a un consorzio esclusivo. Il solo rispetto formale dell'articolo 2359 c.c. non basta, se nella sostanza le società sono collegate e riconducibili a un unico centro decisionale.
Esito della risoluzione
L'Agenzia delle Entrate non concorda con la soluzione prospettata dall'istante e conclude che, per la fattispecie descritta, i benefici fiscali dei commi 242-249 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 non sono applicabili.
Resta inoltre impregiudicato il potere dell'Amministrazione finanziaria di verificare, ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 2, del DPR n. 600 del 1973, l'eventuale presenza di ulteriori atti o comportamenti inseriti in un più ampio disegno elusivo.
Indicazione finale
Le Direzioni Regionali sono chiamate a vigilare affinché i principi espressi nella risoluzione siano applicati in modo uniforme.
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