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Ordinanza

Ordinanza n. 1890/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a – del provvedimento del 13.04.2026, con il quale il Capo Settore V – Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Quarto ha comunicato la sospensione del procedimento volto all’approvazione di un P.U.A., relativo ad un’area sita alla Via Masullo, “fino all’approvazione definitiva del PUC, o comunque non oltre 3-5 anni secondo la normativa vigente”; b – di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali.

Giustizia amministrativa202604061

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento comunale di sospensione del procedimento volto all’approvazione di un P.U.A. relativo a un’area sita in Via Masullo, fino all’approvazione definitiva del PUC o comunque per un periodo indicato di 3-5 anni

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I proprietari dell’area hanno impugnato il provvedimento con cui il Comune di Quarto ha sospeso il procedimento di approvazione del P.U.A., chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare dell’efficacia. Dal testo dell’ordinanza non risultano esposti in dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi dell’art. 55 c.p.a., con riferimento sia alla possibile fondatezza della questione di merito sia alla sussistenza del pregiudizio grave e attuale.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che la questione di merito possa avere una soluzione positiva nella fase di cognizione, senza tuttavia ravvisare allo stato il requisito del periculum in mora. In particolare, anche alla luce delle dichiarazioni del Comune, le misure di salvaguardia risultano efficaci entro l’anno dall’approvazione della delibera comunale, pubblicata sul BURC n. 57 del 18 agosto 2025; pertanto non è stato ravvisato un danno cautelare attuale derivante dal provvedimento impugnato. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare richiede, oltre alla possibile fondatezza della domanda, la sussistenza di un pregiudizio grave e attuale; nel caso concreto il TAR ha escluso il periculum in mora.

Massime di principio

  • La possibile fondatezza della domanda di annullamento non è sufficiente per concedere la tutela cautelare quando non sia dimostrato un pregiudizio grave e attuale.
  • Il requisito del periculum in mora deve essere valutato in concreto, considerando anche la durata e l’efficacia temporale delle misure amministrative incidenti sulla posizione del ricorrente.
  • La tutela cautelare può essere negata quando l’efficacia temporanea delle misure di salvaguardia escluda, allo stato, l’attualità del danno prospettato, anche se la questione di merito appare meritevole di ulteriore esame.

Come è indicizzato

MateriePiani attuativi e lottizzazioniPiani regolatori e variantiTutela cautelare
RamiUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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