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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26991/2022 del 13/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame che, pur avendo revocato la misura interdittiva del divieto di esercizio della professione di durata di un anno per carenza delle esigenze cautelari, aveva confermato la gravità indiziaria in ordine alla partecipazione ad una associazione per reati tributari, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. Lamenta violazione di legge e vizio della motivazione per non avere il Tribunale motivato sull'applicazione originaria della misura (secondo il ricorrente illegale e poi ridotta), e contraddittorietà per il fatto che il giudice, pur revocando la misura per carenza delle esigenze cautelari, ha comunque ritenuto persistente la gravità indiziaria attribuendo all'indagato un ruolo, seppur marginale. Sostiene di essere un consulente del lavoro senza competenze contabili o societarie, di essersi limitato all'assunzione di due dipendenti e al subaffitto di uno studio, e di non poter essere ritenuto nella posizione di "non poter non sapere" dell'attività illecita; contesta l'interpretazione indiziale delle due conversazioni telefoniche che lo riguardano.

La decisione

La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile per carenza di interesse: il provvedimento impugnato (revoca della misura interdittiva) era già stato accolto dal Tribunale del riesame, quindi l'accoglimento del ricorso non avrebbe apportato alcun vantaggio concreto e attuale alla sfera giuridica del ricorrente. La Corte richiama il principio secondo cui l'interesse ad impugnare (art. 568, comma 4, c.p.p.) è correlato agli effetti diretti e primari del provvedimento e richiede concretezza e attualità; inoltre evidenzia che le misure interdittive non detentive non sono idonee a costituire titolo per la domanda di riparazione per ingiusta detenzione. Per tali ragioni il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non essendovi elementi per ritenere che il ricorso sia stato proposto incolpevolmente.

Norme richiamate

  • art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    Il requisito dell'interesse all'impugnazione è collegato agli effetti primari e diretti del provvedimento impugnato; l'interesse sussiste solo se l'eliminazione del provvedimento determina un vantaggio pratico, concreto e attuale per l'impugnante.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese del procedimento e il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile, salvo che non sussista la prova di aver agito senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Norma richiamata solo per indicare la presentazione della memoria di replica da parte del ricorrente; non è stata oggetto di specifica interpretazione decisoria nella sentenza.

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente nella memoria quale strumento per ottenere la revoca o la sostituzione del provvedimento; la Corte non ha trattato direttamente la portata applicativa di questa norma, rilevando però che la misura era già stata revocata.

  • Legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178

    Richiamata dal ricorrente a titolo di possibile interesse economico (rimborso delle spese legali in caso di assoluzione con sentenza irrevocabile); la Corte osserva che tale interesse non è idoneo a fondare l'ammissibilità del ricorso relativo a una revoca cautelare già intervenuta senza una specifica deduzione concreta del danno.

  • art. 480 cod. pen. (richiamato in giurisprudenza)

    Citato dal ricorrente a titolo di analogia giurisprudenziale (dirimente in casi di impugnazione di atti lesivi con effetti extrapenali dopo proscioglimento/assoluzione); la Corte distingue il caso di giudizio di cognizione dall'incidente cautelare, sottolineando che l'interesse extrapenale non è automaticamente sufficiente nell'ambito delle impugnazioni di misure cautelari revocate.

Massime di principio

  • Se la misura cautelare oggetto del ricorso è stata già revocata, il ricorso per cassazione rischia l'inammissibilità per carenza di interesse: occorre dimostrare un vantaggio concreto e attuale che derivi dall'accoglimento dell'impugnazione.
  • L'interesse ad impugnare deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento: mere conseguenze reputazionali, morali o speculative non sono sufficienti salvo che non siano provate in modo concreto e specifico.
  • Le misure interdittive non detentive non costituiscono titolo per la riparazione per ingiusta detenzione; soltanto le misure custodiali possono dar luogo a specifiche pretese riparatorie che giustifichino l'interesse all'impugnazione anche dopo la loro revoca, se adeguatamente dedotte.
  • Per evitare l'inammissibilità è utile, nella memoria di impugnazione, esporre in maniera dettagliata e motivata l'interesse attuale e concreto (es. pregiudizio economico quantificabile, conseguenze disciplinari contingenti) collegabile all'accoglimento del ricorso.
  • La contestazione della gravità indiziaria, per essere rilevante in sede di cassazione su un provvedimento cautelare già revocato, deve essere mirata a conseguire un effetto pratico persistente (per es., rimozione di un atto che produce ancora effetti extrapenali), non soltanto la censura residua di ragionamenti motivazionali.
  • Il ricorrente deve valutare il rischio di condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria per ricorso inammissibile e, se del caso, documentare la buona fede o l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso.

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