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Sentenza

Sentenza n. 1447/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 04512/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202501893

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso contro il diniego regionale di autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto eolico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva richiesto nel 2007 l’autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. 387/2003 per un impianto eolico da 21,91 MW nel Comune di Lacedonia. Dopo un primo diniego regionale fondato sulla qualificazione dell’area come non idonea per saturazione del territorio comunale, annullato dal Consiglio di Stato, la Regione ha nuovamente comunicato i motivi ostativi e, nel 2022, ha respinto l’istanza per: mancata corrispondenza tra le coordinate degli aerogeneratori indicate nella documentazione progettuale e quelle del provvedimento di VIA; mancato rispetto dei criteri di distanza da altri aerogeneratori previsti dal punto 3.2, lett. n), dell’allegato 4 al d.m. 10 settembre 2010; mancato rispetto delle distanze necessarie per il calcolo della gittata massima in caso di rottura degli elementi rotanti, ai sensi del punto 7.2 dell’allegato 4 al medesimo decreto. In primo grado la società ha dedotto la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 per omessa valutazione delle osservazioni al preavviso di rigetto; difetto di motivazione e di istruttoria per il contrasto con il precedente parere VIA favorevole; consumazione del potere regionale di rideterminazione e violazione del giudicato formatosi sulla precedente sentenza del Consiglio di Stato; erroneità degli esiti della verificazione, quanto al layout, alla direzione del vento e all’applicazione delle distanze; illegittimità del diniego anche in ragione della possibile legittimità di singoli aerogeneratori. In appello ha riproposto tali censure e ha chiesto una nuova verificazione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR. Il primo motivo è stato ritenuto infondato: dagli atti risultava che la Regione aveva riscontrato le osservazioni presentate dalla società; queste, peraltro, si limitavano sostanzialmente a ripercorrere l’iter procedimentale senza confrontarsi specificamente con i motivi ostativi. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità, poiché ripeteva la storia della VIA senza censurare puntualmente la statuizione del TAR; comunque è stato ritenuto infondato, perché il diniego di autorizzazione unica e la VIA favorevole sono provvedimenti distinti, fondati su presupposti differenti, sicché il diniego non costituisce necessariamente ritiro in autotutela del provvedimento VIA. Il terzo motivo, relativo alla violazione del giudicato, è stato respinto: la precedente sentenza del Consiglio di Stato aveva annullato il primo diniego esclusivamente per l’illegittimità del limite regionale di saturazione, senza esaminare nel merito le ulteriori ragioni ostative poi poste a fondamento del nuovo diniego. La Regione, nella riedizione del potere, poteva quindi esaminare ragioni non precedentemente emerse né sottoposte al sindacato giurisdizionale. Il quarto motivo è stato respinto perché la verificazione aveva accertato il mancato rispetto dei criteri distanziali. Le contestazioni sulla direzione del vento sono state ritenute generiche e non dimostrate, mentre la richiesta di una nuova verificazione è stata qualificata come esplorativa. La possibile legittimità di singoli aerogeneratori non incideva sulla legittimità del diniego, trattandosi di un impianto unitario da valutare complessivamente. Le spese sono state compensate per la complessità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 12 d.lgs. 387/2003

    L’autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili costituisce un titolo distinto dalla valutazione di impatto ambientale e può essere negata per ragioni ulteriori e differenti rispetto a quelle esaminate nella VIA.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    L’amministrazione deve riscontrare le osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto, ma non è tenuta a una confutazione analitica quando le osservazioni non affrontano specificamente i motivi ostativi comunicati.

  • d.m. 10 settembre 2010, allegato 4, punto 3.2, lett. n)

    I criteri distanziali tra aerogeneratori costituiscono ragioni ostative alla realizzazione dell’impianto quando ne risulti il mancato rispetto.

  • d.m. 10 settembre 2010, allegato 4, punto 7.2

    Le distanze prescritte per il calcolo della gittata massima in caso di rottura degli elementi rotanti devono essere rispettate ai fini dell’autorizzazione dell’impianto.

  • art. 99 c.p.a.

Massime di principio

  • La VIA favorevole e l’autorizzazione unica per un impianto da fonte rinnovabile sono provvedimenti distinti, fondati su presupposti differenti; pertanto, il rilascio della VIA non impedisce all’amministrazione competente per l’autorizzazione unica di negare il titolo per ulteriori ragioni ostative proprie di quest’ultimo procedimento.
  • Quando una precedente sentenza annulla un diniego per una specifica ragione illegittima e non esamina nel merito altre possibili ragioni ostative, l’amministrazione, nella riedizione del potere, può fondare il nuovo provvedimento su tali ragioni non esaminate, senza violare il giudicato, purché non eluda le statuizioni conformative della sentenza.
  • La richiesta di una nuova verificazione non può fondarsi su contestazioni generiche e non dimostrate degli accertamenti tecnici già eseguiti; in mancanza di specifici elementi contrari, la richiesta ha carattere meramente esplorativo e può essere respinta.
  • Quando il progetto autorizzativo concerne un impianto unitario, la legittimità di singoli componenti o aerogeneratori non è sufficiente a superare un diniego fondato sull’inidoneità complessiva dell’impianto rispetto ai criteri tecnici e distanziali applicabili.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliPartecipazione al procedimentoIstruttoria processuale
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleEffetto conformativo e riedizione del potereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoria

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