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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42317/2024 del 18/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato su più censure: 1) vizio di motivazione sulla credibilita soggettiva e attendibilita oggettiva del collaboratore di giustizia Carmelo Arlotta; 2) impugnazione del giudizio di falsita dell'alibi prodotto dall'imputato e contestazione della valutazione degli elementi temporali relativi all'evento; 3) contestazione della ricostruzione dell'ora dell'omicidio e della compatibilita degli spostamenti dell'imputato con la sua partecipazione al delitto; 4) vizio di motivazione sulla sussistenza dei rapporti tra l'imputato e Cammarata e sulla disponibilita del box dove sarebbe avvenuto il delitto; 5) censura per mancata ammissione di richieste istruttorie e integrazioni probatorie (anche relative a tabulati e interrogatori acquisiti in altri procedimenti); 6) erronea applicazione dell'art. 62-bis c.p. in tema di attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le parti. Ha ritenuto legittima e sufficientemente motivata la valutazione dei giudici di merito sulla credibilita soggettiva e attendibilita oggettiva del collaboratore Arlotta, valorizzando riscontri esterni e il quadro probatorio complessivo. Ha confermato la valutazione della falsita dell'alibi dell'imputato sulla base delle dichiarazioni intercettate, delle incongruenze temporali e della produzione tardiva delle ricevute postali (valutate come elemento sintomatico della falsita). Ha ritenuto coerente la ricostruzione dei tempi del delitto formulata in appello e la compatibilita degli spostamenti con la partecipazione dell'imputato. Ha respinto le richieste istruttorie come intempestive e non decisive, richiamando l'orientamento della giurisprudenza sulla tempestivita e sulla necessaria indicazione della rilevanza probatoria. Ha ritenuto infondata e, in parte, inammissibile la doglianza sulle attenuanti generiche, ritenendo adeguata la motivazione di merito che le aveva negato. Conseguentemente la sentenza della Corte d'assise d'appello di Milano è stata confermata: condanna per omicidio e reati connessi con pena rideterminata in anni ventidue di reclusione e conferma delle misure accessorie.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto delle censure sul giudizio di falsita dell'alibi: la Cassazione giudica congrua la valutazione di merito sulla fondatezza della ricostruzione dei fatti e sulla funzione probatoria dell'alibi ritenuto falso

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alle richieste istruttorie; la Corte territoriale ha valutato le istanze alla luce della tempestivita e della non decisivita delle prove richieste

  • art. 468, comma 4-bis cod. proc. pen.

    Richiamato dalla Corte per motivare l'intempestivita di alcune richieste di acquisizione documentale e conversazioni, con riferimento alla regola sulla produzione di prove e sulla tempestivita delle richieste nella fase dibattimentale

  • art. 238, comma 4 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa come possibile strumento di acquisizione di verbali assunti in altro procedimento; la Corte ha però ritenuto prevalente la questione della tempestivita e della non decisivita delle prove richieste

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito che ha negato l'applicazione delle attenuanti sulla base del comportamento processuale dell'imputato (predisposizione di un alibi falso e modalità del delitto)

  • Orientamento delle Sezioni Unite, sent. n. 20804 del 29/11/2012 (Aquilina)

    Richiamato in tema di valutazione della chiamata in correità: il giudice deve verificare unitarimente credibilita soggettiva e attendibilita oggettiva del dichiarante; la Cassazione osserva che la Corte territoriale ha rispettato questo principio e ha adeguatamente motivato la valutazione del collaboratore

Massime di principio

  • La credibilita del collaboratore di giustizia va valutata unitariamente nel suo profilo soggettivo e nell'attendibilita oggettiva delle dichiarazioni, valorizzando riscontri esterni e la coerenza complessiva del racconto
  • La produzione tardiva di documenti giustificativi dell'alibi, se collegata a incongruenze temporali e a dichiarazioni intercettate che dimostrano intenzione di costruire una giustificazione, può essere valutata come indizio di falsita dell'alibi
  • Discrepanze sugli orari e sulle modalita degli spostamenti non determinano automaticamente l'insussistenza della partecipazione se la ricostruzione logica e cronologica dei fatti, integrata da altri riscontri, risulta plausibile e coerente
  • Le richieste istruttorie in appello o in fase successiva al primo grado possono essere respinte per intempestivita; chi le propone deve indicare tempestivita e rilevanza decisiva delle prove richieste
  • La valutazione delle circostanze attenuanti generiche rientra nel potere discrezionale del giudice di merito; la Cassazione sindaca la motivazione ma non rivede i fatti se la valutazione è congrua e logicamente motivata
  • Una doglianza che si limiti a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti, senza indicare errori logico-giuridici o lacune motivazionali decisive nella decisione, difficilmente ottiene accoglimento in sede di cassazione

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