Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 202/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501646

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e condannato l'amministrazione al pagamento di euro 1.500,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione della sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, del valore annuo di euro 500,00, per gli anni scolastici nei quali aveva prestato servizio a tempo determinato, con condanna del Ministero al pagamento complessivo di euro 1.500,00. La sentenza era stata notificata all'amministrazione l'8 gennaio 2025 presso il domicilio digitale, ma il Ministero non aveva provveduto spontaneamente all'esecuzione. Il ricorrente ha quindi chiesto l'attivazione della Carta elettronica con accredito dell'importo dovuto e la nomina di un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia. Ha inoltre evidenziato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti tutti i presupposti dell'ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario rientrava tra i titoli suscettibili di esecuzione ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.; il titolo era stato validamente notificato presso il domicilio digitale dell'amministrazione con copia attestata conforme; era decorso senza esito il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996; ed era stato comprovato il passaggio in giudicato mediante certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c. Poiché l'inadempimento dell'amministrazione risultava incontestato, il TAR ha ordinato al Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, attivando la Carta elettronica e versandovi l'importo di euro 1.500,00. Ha nominato sin d'ora, per il caso di ulteriore inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà, se necessario, allocare la somma in bilancio e svolgere tutte le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, non potendo l'esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa giustificare l'inottemperanza. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente della stessa amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00, oltre accessori, spese generali e restituzione del contributo unificato eventualmente versato.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    La disposizione consente di agire in ottemperanza per ottenere l'esecuzione, da parte della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato emessa dal giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza definito dal TAR.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve decorrere inutilmente prima di procedere all'esecuzione forzata nei confronti di una pubblica amministrazione.

  • art. 479 c.p.c.

    La notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione presso il domicilio digitale è stata ritenuta valida ai fini dell'esecuzione.

  • art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

    A seguito della modifica richiamata dal giudice, le copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    La certificazione del passaggio in giudicato prodotta in giudizio è stata ritenuta idonea a comprovare la definitività della sentenza da eseguire.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    La disposizione individua la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, oggetto dell'obbligo di esecuzione imposto al Ministero.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile nei confronti di una pubblica amministrazione per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato emessa dal giudice ordinario, quando la decisione imponga all'amministrazione un obbligo di conformarsi al giudicato.
  • La notificazione all'amministrazione del titolo esecutivo presso il domicilio digitale, mediante copia attestata conforme, è idonea a far decorrere il termine per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
  • Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, l'inerzia dell'amministrazione legittima l'azione di ottemperanza, purché sia comprovato anche il passaggio in giudicato della decisione.
  • In presenza di un obbligo giudiziale inequivoco e di un'inottemperanza incontestata, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione l'esecuzione entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia.
  • L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una causa legittima di impedimento all'esecuzione del giudicato; il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento dovuto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.