Sentenza del 07/10/2016 n. 20174 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Amministrazione ha impugnato la sentenza d'appello denunciando la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 32, comma 2, in combinato disposto con la L. n. 865 del 1971, art. 35, comma 2. La questione riguardava l'applicabilità dell'esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale, nonché dell'imposta di registro in misura fissa, agli atti di compravendita di terreni destinati all'edilizia economica e popolare. L'Amministrazione sosteneva che tali agevolazioni spettassero esclusivamente agli atti attuativi dei programmi di edilizia residenziale pubblica previsti dal titolo IV della L. n. 865 del 1971 e affidati ai soggetti espressamente indicati dalla legge, non anche ai programmi adottati da altri enti pubblici, come enti regionali o comunali.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Amministrazione, cassato la sentenza d'appello e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso originario della cooperativa contro il diniego di rimborso. Ha quindi escluso il diritto della cooperativa alle agevolazioni fiscali richieste. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre la cooperativa, quale parte soccombente nella fase di cassazione, è stata condannata al pagamento di 2.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 32, comma 2
Le agevolazioni consistono nell'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa e nell'esenzione dalle imposte catastale e ipotecaria.
La norma è stata interpretata restrittivamente: le agevolazioni si applicano esclusivamente agli atti e contratti relativi ai programmi di edilizia residenziale previsti dal titolo IV della L. n. 865 del 1971 e affidati ai soggetti espressamente individuati dalla disciplina.
L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 35, comma 2
La disposizione rileva per individuare i programmi e i soggetti ammessi al regime agevolato. Sono esclusi i programmi introdotti da enti pubblici diversi da quelli contemplati dal titolo IV, inclusi, secondo la decisione, programmi adottati da enti regionali o comunali.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali previste per l'edilizia residenziale pubblica sono di stretta interpretazione e non possono essere estese a fattispecie non espressamente previste.
- Per ottenere l'esenzione non è sufficiente che il terreno sia destinato genericamente all'edilizia economica e popolare: occorre verificare che l'atto attui uno specifico programma previsto dal titolo IV della L. n. 865 del 1971.
- È necessario controllare sia il contenuto del programma edilizio sia il soggetto che lo ha adottato o attuato; la mera natura pubblica dell'ente non garantisce l'applicazione dell'agevolazione.
- In presenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato, la Corte di cassazione può cassare la decisione e decidere direttamente nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
- La parte che risulta soccombente in cassazione può essere condannata alle spese del giudizio, anche se le spese dei precedenti gradi vengono compensate per ragioni legate al successivo consolidamento dell'orientamento giurisprudenziale.
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