Sentenza n. 13097/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento della Comunicazione prot. n. MD -OMISSIS-del 17.02.2026 del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il personale militare, III^ Divisione, notificata a mani in data 18.02.2026, con cui è stato comunicata al Tenente Colonello -OMISSIS- la sua esclusione dall’aliquota di valutazione per l’avanzamento al grado superiore per il 2026, a causa di un impedimento ai sensi dell’art.1051, comma 2, lettera d) del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n.66, nonché della Determinazione Dirigenziale MD -OMISSIS-del 10 febbraio 2026, richiamata ma non allegata alla suddetta comunicazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dall’aliquota di valutazione per l’avanzamento al grado di Colonnello per il 2026, unitamente alla determinazione dirigenziale richiamata e alla circolare di avanzamento nella parte in cui non includeva il nominativo dell’ufficiale
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, collocato in distacco sindacale retribuito ai sensi dell’art. 913-bis c.o.m., ha impugnato la sua esclusione dall’aliquota di avanzamento, disposta in applicazione dell’art. 1051, comma 2, lett. d), c.o.m., che impedisce l’inserimento nell’aliquota o la valutazione del militare in aspettativa per almeno sessanta giorni. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione degli artt. 1479-bis, 913-bis, 904-bis e 1051 c.o.m., nonché delle circolari ministeriali in materia di documentazione caratteristica e avanzamento, sostenendo che il distacco sindacale non potesse essere assimilato all’aspettativa ai fini dell’esclusione dall’avanzamento. Secondo il ricorrente, l’attività sindacale non dovrebbe produrre conseguenze negative sulla carriera e il periodo di distacco dovrebbe consentire comunque l’inclusione e la valutazione, eventualmente sulla base della documentazione caratteristica formata prima del distacco. Ha inoltre dedotto eccesso di potere per disparità di trattamento, contraddittorietà manifesta, irragionevolezza, sproporzione e ingiustizia manifesta, richiamando il diverso trattamento di altri militari, del personale fuori ruolo presso altre amministrazioni e dei dirigenti della Polizia di Stato in distacco sindacale. In via subordinata ha sollevato dubbi di legittimità costituzionale degli artt. 913-bis e 1051 c.o.m. per violazione degli artt. 3, 39 e 97 Cost., lamentando una compressione della libertà sindacale e una disparità di trattamento. Ha chiesto anche l’accertamento della natura antisindacale della condotta amministrativa e il riconoscimento del diritto all’inclusione nell’aliquota. Il Ministero ha sostenuto che l’equiparazione tra distacco sindacale e aspettativa, quanto agli effetti, è espressamente prevista dall’art. 913-bis, comma 2-bis, c.o.m. e che l’art. 1051, comma 2, lett. d), imponeva l’esclusione.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente ammesso gli interventi ad adiuvandum delle quattro associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, ritenendo che esse avessero una posizione collegata e dipendente da quella individuale azionata dal ricorrente e un interesse qualificato a contrastare un’interpretazione normativa suscettibile di applicazione generale ai dirigenti sindacali distaccati. Nel merito ha respinto il ricorso. Il Collegio ha interpretato l’art. 913-bis, comma 2-bis, c.o.m., secondo cui la posizione di stato giuridico del distacco sindacale è equiparata, quanto agli effetti, a quella dell’aspettativa salvo diversa disposizione, nel senso che l’equiparazione comprende anche l’impedimento temporaneo all’inserimento nell’aliquota o alla valutazione previsto dall’art. 1051, comma 2, lett. d), per l’aspettativa di durata non inferiore a sessanta giorni. L’art. 913-bis, comma 2, lett. a), che considera il distacco valido ai fini dell’anzianità di servizio e fa salva la necessità del compimento degli obblighi di comando, attribuzioni specifiche, servizio presso enti o reparti e imbarco, non introduce una deroga all’impedimento: una previsione analoga è contenuta per l’aspettativa sindacale non retribuita nell’art. 904-bis c.o.m. Il militare potrà essere incluso e valutato dopo la cessazione del distacco, purché abbia assolto gli obblighi di servizio richiesti; la valutazione dovrà avvenire ex post, ora per allora, secondo l’art. 1085 c.o.m., con possibilità di promozione anche in assenza di vacanza quando ricorrano i presupposti previsti dalla legge. Il trattamento è stato ritenuto temporaneo, recuperabile e non discriminatorio, anche perché il periodo di distacco conserva rilevanza ai fini dell’anzianità e il distacco è soggetto a limiti temporali. I dubbi di costituzionalità sono stati ritenuti manifestamente infondati. La censura di disparità di trattamento è stata respinta perché i soggetti richiamati non si trovavano in situazioni comparabili: il graduato indicato come termine di paragone aveva maturato il requisito prima dell’entrata in vigore del comma 2-bis dell’art. 913-bis e seguiva una diversa procedura; il personale fuori ruolo e quello della Polizia di Stato appartenevano a discipline e posizioni differenti. Le spese sono state integralmente compensate per la novità della questione e la natura della controversia.
Norme richiamate
art. 119, comma 1, lett. m-octies), c.p.a.
provvedimenti che si assumono lesivi di diritti sindacali del singolo militare o dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari che lo rappresenta
La controversia è stata trattata con il rito abbreviato relativo ai provvedimenti lesivi dei diritti sindacali del militare o dell’associazione professionale rappresentativa.
art. 28, comma 2, c.p.a.
Consente l’intervento nel processo amministrativo nei limiti della posizione collegata alla situazione soggettiva dedotta.
art. 50 c.p.a.
Disciplina l’intervento nel giudizio amministrativo; è stato applicato per ammettere gli interventi adesivi-dipendenti delle associazioni sindacali.
art. 913-bis c.o.m., comma 2, lett. a)
è valido ai fini dell'anzianità di servizio, salva la necessità dell'effettivo compimento nonché del completamento degli obblighi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso enti o reparti e di imbarco, ai fini della valutazione per l'avanzamento al grado superiore
Il distacco conserva validità ai fini dell’anzianità, ma non elimina la necessità di assolvere gli obblighi di servizio richiesti per l’avanzamento.
art. 913-bis c.o.m., comma 2-bis
Salvo che sia diversamente disposto, la posizione di stato giuridico del distacco sindacale è equiparata, quanto agli effetti, a quella dell'aspettativa.
L’equiparazione riguarda tutti gli effetti dell’aspettativa, compreso l’impedimento temporaneo all’inserimento nell’aliquota o alla valutazione previsto dall’art. 1051, comma 2, lett. d), salvo una specifica deroga legislativa.
art. 1051, comma 2, lett. d), c.o.m.
Non può essere inserito nell'aliquota di avanzamento o valutato per l’avanzamento il personale militare: ... in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni.
La permanenza in una posizione equiparata all’aspettativa per almeno sessanta giorni impedisce temporaneamente l’inserimento nell’aliquota o la valutazione per l’avanzamento.
art. 904-bis c.o.m., comma 2, lett. a)
è valido ai fini dell'anzianità di servizio, salva la necessità dell'effettivo compimento nonché del completamento degli obblighi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso enti o reparti e di imbarco, ai fini della valutazione per l'avanzamento al grado superiore
La disciplina dell’aspettativa sindacale non retribuita conferma che la validità ai fini dell’anzianità non esclude l’impedimento temporaneo all’avanzamento.
art. 1085 c.o.m., comma 1
Il militare in aspettativa, e per equiparazione il militare in distacco sindacale, è valutato dopo la cessazione della causa impeditiva, con valutazione riferita al momento in cui i requisiti erano maturati.
art. 1085 c.o.m., comma 2, lett. b)
l'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo e se riporta un punto di merito per cui sarebbe stato promosso, qualora lo stesso punto gli fosse stato attribuito in una precedente graduatoria, è promosso anche se non esiste vacanza nel grado superiore
La valutazione ex post può condurre alla promozione con l’anzianità che sarebbe spettata, anche in assenza di una vacanza nel grado superiore, quando ricorrono i presupposti normativi.
art. 1096 c.o.m.
aver compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso enti e reparti e d'imbarco previsti dal presente codice
Il compimento dei periodi minimi di servizio richiesti costituisce un obbligo necessario per la promozione.
art. 1480, comma 9, c.o.m.
I distacchi e le aspettative sindacali non retribuite possono durare non più di tre anni. Nessun militare può essere posto in distacco o in aspettativa sindacale non retribuita più di cinque volte. Tra ciascun distacco o aspettativa sindacale non retribuita deve intercorrere almeno un triennio di servizio effettivo.
I limiti temporali e quantitativi del distacco contribuiscono a escludere che l’impedimento all’avanzamento abbia carattere definitivo o sproporzionato.
art. 1050, comma 4, c.o.m.
Disciplina diversamente la formazione delle aliquote per il personale graduato, rendendo non comparabile la situazione posta a raffronto dal ricorrente.
art. 1053 c.o.m.
Disciplina la formazione delle aliquote degli ufficiali, distinta da quella del personale graduato.
art. 1307-bis c.o.m.
Prevede, per la qualifica dei Primi Graduati, una procedura diversa da quella di valutazione degli ufficiali da parte della Commissione di avanzamento.
art. 12, comma 1, disp. prel. c.c.
alla legge non si può attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole e secondo la connessione di esse
Il criterio letterale conduce a ricomprendere l’impedimento all’avanzamento tra gli effetti dell’aspettativa equiparati al distacco sindacale.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Ha consentito la fissazione sollecita dell’udienza di merito dopo l’accoglimento della domanda cautelare.
art. 41, comma 4, c.p.a.
Ha costituito, insieme all’art. 49, comma 3, la base per la notificazione per pubblici proclami ai controinteressati.
art. 49, comma 3, c.p.a.
Ha consentito l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami.
art. 52, comma 2, c.p.a.
È stato richiamato per le modalità di pubblicazione dell’ordinanza, del ricorso e dell’elenco dei controinteressati.
Massime di principio
- La previsione secondo cui il distacco sindacale è equiparato, quanto agli effetti, all’aspettativa comporta, salvo una specifica deroga legislativa, l’applicazione anche dell’impedimento temporaneo all’inserimento nell’aliquota o alla valutazione per l’avanzamento previsto per l’aspettativa di durata non inferiore a sessanta giorni.
- La validità del periodo di distacco sindacale ai fini dell’anzianità di servizio non esclude la necessità del previo compimento dei periodi minimi di comando, attribuzioni specifiche, servizio presso enti o reparti e imbarco richiesti per l’avanzamento.
- L’impedimento all’avanzamento derivante dal distacco sindacale è temporaneo e recuperabile: cessata la causa impeditiva, il militare deve essere valutato ex post, ora per allora, con riferimento al momento in cui aveva maturato i requisiti di avanzamento.
- L’equiparazione del distacco sindacale all’aspettativa ai fini dell’avanzamento non è irragionevole o discriminatoria quando il sistema conserva l’anzianità di servizio, prevede la valutazione successiva e assicura il recupero degli effetti eventualmente maturati.
- Nel processo amministrativo l’intervento ad adiuvandum è ammissibile quando l’interventore non vanta un autonomo interesse diretto all’annullamento, ma una posizione qualificata collegata e dipendente da quella dedotta dal ricorrente, come l’interesse collettivo di un’associazione sindacale rispetto all’interpretazione generale di una disciplina applicabile ai propri iscritti.
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