Cassazione Penale, Ordinanza n. 38969/2025 del 02/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito della Corte d'appello resta quindi ferma, compresa la qualificazione del fatto come rapina impropria consumata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata riqualificazione del fatto come rapina impropria tentata anziché consumata. Secondo la tesi difensiva, per ritenere consumata la rapina impropria sarebbe necessario, analogamente alla rapina propria, l'effettivo impossessamento del bene, e non la sola sottrazione. La Corte di cassazione rileva però che la censura è formulata in modo non consentito in sede di legittimità, è manifestamente infondata e, inoltre, ripropone questioni già dedotte in appello e respinte con motivazione congrua dalla Corte territoriale.
Norme richiamate
art. 628 c.p.
Per la rapina propria il riferimento è all'impossessamento; la Corte distingue tale schema dalla rapina impropria, affermando che per quest'ultima la consumazione si perfeziona con la sola sottrazione, non essendo necessario anche l'impossessamento.
art. 628 c.p.
La Corte richiama la nozione di rapina impropria e il principio giurisprudenziale consolidato secondo cui la consumazione del reato non richiede il conseguimento della piena disponibilità del bene sottratto.
Massime di principio
- Nel reato di rapina impropria la consumazione si realizza con la sola sottrazione della cosa mobile altrui, senza che sia necessario l'effettivo impossessamento del bene da parte dell'agente.
- La censura di legittimità che presupponga una diversa struttura consumativa del reato, in contrasto con il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, è manifestamente infondata.
- In sede di cassazione non è ammissibile una doglianza che si limiti a riproporre questioni di merito già esaminate e respinte dal giudice d'appello con motivazione logica e congrua.
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