Sentenza n. 3015/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento previa adozione delle più opportune misure cautelari - Del Decreto n. -OMISSIS-, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - CENTRO DI ECCELLENZA PER LE STABILITY POLICE UNITS, di immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, emesso nei confronti del Sig. -OMISSIS-, ai sensi del Decreto Legge 26 Novembre 2021, n. 172, art. 2 comma 3, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 282 del 26 novembre 2021; - dell'invito a produrre la documentazione obbligo vaccinale emesso nei confronti del Sig. -OMISSIS- prot. N. -OMISSIS-; - del decreto legge 26.11.2021, n. 172, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”; - del decreto legge del 21.09.2021, n. 127 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”; - del decreto legge 01.04.2021, n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”; - della legge del 28.05.2021, n. 76; - della legge del 23.07.2021, n. 106; - del d.l. del 07.01.2022 n.1; - di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo, ancorché non conosciuto; NONCHÉ PER LA CONDANNA Delle Amministrazioni resistenti al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sospensione immediata dal diritto di svolgere l'attività lavorativa e privazione della retribuzione per inosservanza dell'obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione datrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 7 gennaio 2022, l'invito a produrre la documentazione relativa all'obbligo vaccinale e, in via derivata, le disposizioni normative che imponevano l'obbligo vaccinale al personale del comparto Difesa. Ha dedotto: l'illegittimità dell'obbligo generalizzato, applicato senza distinguere tra mansioni con maggiore o minore contatto con il pubblico; l'ingiustificata mancata previsione della possibilità di sostituire la vaccinazione con tamponi periodici; la disparità di trattamento rispetto alla sospensione precauzionale dal servizio prevista per procedimenti penali o disciplinari, nei cui casi sarebbe riconosciuta una quota degli emolumenti; l'irragionevole e sproporzionato sacrificio del diritto al lavoro e alla retribuzione, anche in ragione della situazione familiare monoreddito; il contrasto con il regolamento UE n. 536/2014 in materia di sperimentazioni cliniche, sostenendo che la sospensione dalla retribuzione avrebbe costituito un indebito condizionamento finanziario della partecipazione alla sperimentazione del vaccino. Ha inoltre proposto domanda risarcitoria per i redditi non percepiti durante la sospensione e chiesto, in subordine, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
La decisione
Il TAR ha respinto preliminarmente l'eccezione di incompetenza territoriale, ritenendo applicabile il criterio derogatorio relativo alle misure urgenti di contrasto alla pandemia, aventi applicazione nazionale e dirette alla tutela della salute pubblica, anziché il criterio ordinario riferito alla sede di servizio. Ha respinto anche la richiesta di sospensione impropria del giudizio, rilevando che il ricorrente non aveva dedotto il contrasto con la direttiva 2000/78/CE oggetto del procedimento europeo richiamato, ma con il diverso regolamento UE n. 536/2014; pertanto l'eventuale pronuncia della Corte di giustizia non sarebbe stata rilevante per la controversia. Nel merito, ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha ritenuti infondati, richiamando le sentenze della Corte costituzionale nn. 14 e 15 del 2023 e la sentenza n. 188 del 2024. L'obbligo vaccinale è stato ritenuto giustificato dal principio di solidarietà e dalla tutela della salute collettiva, anche per il personale militare, considerati i compiti di difesa e sicurezza pubblica, i possibili contatti con terzi e la necessità di assicurare funzioni non interrompibili. La dedotta ridotta esposizione al contatto interpersonale è stata reputata apodittica e non provata. Il TAR ha escluso che i tamponi potessero costituire un'alternativa obbligata alla vaccinazione, poiché la Corte costituzionale aveva ritenuto non irragionevole né sproporzionato il ricorso alla vaccinazione alla luce dei dati scientifici disponibili. Ha ritenuto legittima la sospensione dal servizio e dalla retribuzione, qualificandola come conseguenza della temporanea impossibilità di svolgere la prestazione in condizioni di sicurezza e non come sanzione disciplinare. Ha escluso la comparabilità con la sospensione cautelare conseguente a procedimenti penali o disciplinari, nella quale l'assegno alimentare risponde all'esigenza di sostenere il lavoratore in attesa dell'accertamento della responsabilità. Ha quindi ritenuto non dovuta, nel caso di mancata vaccinazione, anche l'erogazione dell'assegno alimentare. Ha infine escluso che i vaccini anti COVID-19 fossero oggetto di sperimentazione clinica ai sensi del regolamento UE n. 536/2014, distinguendo tale fase dall'autorizzazione condizionata all'immissione in commercio. Ne è seguito il rigetto della richiesta di rinvio pregiudiziale e, integralmente, sia della domanda di annullamento sia di quella risarcitoria. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 13, comma 2, c.p.a.
Il criterio ordinario di competenza territoriale riferito alla sede di servizio non si applica, secondo il giudice, alle controversie riguardanti misure urgenti pandemiche di applicazione nazionale e dirette alla tutela della salute pubblica.
art. 4-ter d.l. 44/2021, come introdotto dall'art. 2 d.l. 172/2021
La disposizione imponeva l'obbligo vaccinale al personale del comparto Difesa e collegava all'inosservanza la sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa e la mancata corresponsione della retribuzione.
art. 2 Cost.
Il principio di solidarietà giustifica, nel bilanciamento con l'autodeterminazione individuale, l'imposizione di un trattamento sanitario obbligatorio finalizzato alla tutela della salute collettiva.
artt. 35 e 36 Cost.
I diritti al lavoro e a una retribuzione sufficiente non impediscono la sospensione senza retribuzione quando la mancata vaccinazione determina la temporanea impossibilità di svolgere la prestazione in condizioni di sicurezza.
art. 32 Cost., secondo comma
L'obbligo vaccinale è stato ritenuto compatibile con la libertà di cura, in quanto misura non irragionevole e non sproporzionata rispetto alla tutela della salute collettiva.
artt. 914 ss. d.lgs. 66/2010
Le disposizioni sulla sospensione precauzionale del militare non costituiscono un valido termine di comparazione, poiché riguardano una misura cautelare collegata a procedimenti penali o disciplinari e non la mancata osservanza dell'obbligo vaccinale.
art. 28, lett. h), regolamento UE 536/2014
i soggetti non hanno subito alcun indebito condizionamento, anche di natura finanziaria, per partecipare alla sperimentazione clinica
La disposizione non è applicabile perché i vaccini anti COVID-19 erano oggetto di autorizzazione condizionata all'immissione in commercio e non di sperimentazione clinica.
art. 2087 c.c.
L'obbligo datoriale di sicurezza costituisce il fondamento della sospensione del lavoratore non vaccinato quando la vaccinazione è requisito essenziale per lo svolgimento della prestazione.
artt. 18, 20 e 279 d.lgs. 81/2008
Le disposizioni sugli obblighi di sicurezza del datore e dei lavoratori confermano la legittimità della sospensione dal servizio in caso di mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale.
art. 82 d.P.R. 3/1957
La previsione dell'assegno alimentare nei casi di sospensione cautelare per procedimenti penali o disciplinari non è estensibile alla sospensione per mancata vaccinazione.
art. 21-octies, comma 1, l. 241/1990
La disposizione è stata invocata dal ricorrente, ma il giudice ha escluso l'illegittimità degli atti impugnati.
Massime di principio
- L'obbligo vaccinale imposto per legge a categorie di personale militare può essere giustificato dal principio di solidarietà e dalla tutela della salute collettiva, anche senza una distinzione individualizzata in base alle mansioni, quando le funzioni svolte comportino potenziali contatti con terzi o siano necessarie e non interrompibili.
- La mancata previsione di tamponi periodici quale alternativa alla vaccinazione non rende irragionevole o sproporzionato l'obbligo vaccinale, se il legislatore ha operato un bilanciamento ritenuto coerente con i dati scientifici disponibili e con l'obiettivo di ridurre la circolazione del virus.
- La sospensione dal servizio e dalla retribuzione conseguente all'inosservanza dell'obbligo vaccinale non ha natura disciplinare, ma deriva dalla temporanea impossibilità di svolgere la prestazione lavorativa in condizioni di sicurezza; in applicazione del principio di corrispettività, durante tale periodo non sono dovuti né la retribuzione né altri compensi.
- L'assegno alimentare previsto per la sospensione cautelare connessa a procedimenti penali o disciplinari non costituisce un termine di comparazione idoneo per contestare la mancata corresponsione di emolumenti durante la sospensione per inosservanza dell'obbligo vaccinale, poiché le due misure hanno presupposti e finalità differenti.
- L'autorizzazione condizionata all'immissione in commercio di un vaccino non coincide con una sperimentazione clinica ai sensi del regolamento UE n. 536/2014; pertanto, la sospensione dalla retribuzione conseguente alla mancata vaccinazione non integra, per ciò solo, un indebito condizionamento finanziario della partecipazione a una sperimentazione.
- Nelle controversie relative a misure pandemiche urgenti di applicazione nazionale e dirette alla tutela della salute pubblica, la competenza territoriale non è determinata dal criterio ordinario della sede di servizio previsto per le controversie di pubblico impiego.
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