Cassazione Penale, Sentenza n. 7013/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dichiarata inammissibile per mancato deposito, unitamente all'atto di appello, della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, come previsto dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. L'atto di appello conteneva solo la dizione generica "come da nomina in atti", senza un richiamo espresso e specifico alla precedente elezione e alla sua collocazione nel fascicolo processuale; la copia della nomina con elezione di domicilio è stata depositata solo il 4/9/2024, quindi successivamente alla proposizione dell'appello, e non ha potuto sanare il vizio. Le Sezioni Unite hanno inoltre chiarito che la disciplina di cui all'art. 581, comma 1-ter, si applica alle impugnazioni proposte fino al 24/8/2024 e che è sufficiente, in alternativa al deposito, un richiamo espresso e specifico alla precedente elezione di domicilio con indicazione della sua collocazione nel fascicolo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione della Corte d'appello. Ha ritenuto insufficiente la formula generica "come da nomina in atti", che non consente l'immediata e inequivoca individuazione del luogo di notificazione; ha altresì escluso che il deposito tardivo (4/9/2024) potesse sanare il vizio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, codice di procedura penale
La norma richiede, a pena di inammissibilità, il deposito unitamente all'atto di appello della dichiarazione o elezione di domicilio ovvero, in alternativa, un richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione/elezione di domicilio con indicazione della sua collocazione nel fascicolo, in modo da consentire l'immediata individuazione del luogo per la notificazione; applicabile alle impugnazioni proposte sino al 24/8/2024.
art. 581, comma 1-quater, codice di procedura penale
Regola riferibile al caso dell'imputato assente; la Corte ha rilevato che il riferimento a tale comma nel caso di specie era inappropriato, posto che l'imputato era presente al giudizio di primo grado.
legge 9 agosto 2024, n. 114
Ha abrogato l'art. 581, comma 1-ter, con efficacia dal 25/8/2024; tuttavia la disciplina permane applicabile alle impugnazioni depositate anteriormente a tale data (applicazione ratione temporis).
Sezioni Unite, udienza 24 ottobre 2024
Pronuncia nomofilattica che ha chiarito: a) la disciplina dell'art. 581, comma 1-ter, si applica in base alla data di proposizione dell'impugnazione (limitazione temporale fino al 24/8/2024); b) è sufficiente l'impugnazione contenga un richiamo espresso e specifico a precedente dichiarazione/elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo.
artt. 3, 24, 27, 111 Costituzione
La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 581, comma 1-ter: la norma non lede i diritti di difesa o i principi costituzionali richiamati, essendo una regolazione delle modalità esercitative dell'impugnazione e finalizzata al corretto funzionamento del processo.
art. 616 codice di procedura penale
Prevede la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente per ricorso dichiarato inammissibile; qui ha trovato applicazione insieme alla determinazione di una somma alla cassa delle ammende per profili di colpa.
Massime di principio
- Se l'appello è stato proposto entro il 24/8/2024, si applicava l'art. 581, comma 1-ter: occorreva depositare la dichiarazione/elezione di domicilio con l'atto o indicare espressamente e specificamente una precedente elezione e la sua collocazione nel fascicolo.
- Formule generiche come "come da nomina in atti" non sono sufficienti: il richiamo deve permettere l'immediata e inequivoca identificazione dell'atto e del domicilio per la notificazione.
- Il deposito della dichiarazione di domicilio effettuato dopo la proposizione dell'impugnazione non sanifica la carenza se la normativa vigente al momento del deposito dell'appello imponeva la presentazione contestuale.
- La disciplina procedurale che regola le modalità di esercizio dell'impugnazione può prevedere sanzioni di inammissibilità senza per questo violare i principi costituzionali invocati, purché vi sia proporzionalità e possibilità di rimedi compensativi previsti dalla legge.
- La regola dell'art. 581 va interpretata in rapporto alla data di proposizione dell'impugnazione (applicazione ratione temporis); dopo l'abrogazione la normativa non è più operativa per le impugnazioni presentate successivamente.
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