Sentenza del 29/02/2016 n. 381 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Parti - Estinzione del giudizio per cessata materia del contendere - Compensazione delle spese - Solo dietro esplicita istanza delle parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa cessazione della materia del contendere non comporta automaticamente la compensazione delle spese. Salvo una specifica e concorde istanza delle parti diretta a ottenere tale compensazione, il giudice deve valutare la soccombenza virtuale, cioè stabilire quale parte sarebbe risultata soccombente se fosse stato possibile esaminare il merito della causa, e regolare le spese di conseguenza.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il giudizio si è estinto per cessata materia del contendere, presumibilmente perché è venuto meno l'interesse delle parti alla prosecuzione della controversia. La questione esaminata riguarda la possibilità di compensare le spese processuali in tale situazione.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere definisce il giudizio senza una decisione sul merito, ma non elimina la necessità di regolare le spese processuali.
- La compensazione delle spese può essere disposta senza accertamento della soccombenza virtuale quando entrambe le parti formulano una specifica e concorde istanza in tal senso.
- In assenza di un'istanza concorde, il giudice deve ricostruire l'esito probabile della controversia sulla base delle domande, delle difese e degli elementi disponibili, individuando la parte virtualmente soccombente.
- La parte che intende ottenere la compensazione delle spese non dovrebbe limitarsi ad accettare la cessazione della materia del contendere, ma deve formularne espressamente richiesta concorde con la controparte.
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